C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 12/12/2017 – Delibera – RECLAMO n. 27 della Società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI

RECLAMO n. 27 della Società A.S.D. ACADEMY CASTROVILLARI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 SGS del 30.11.2017 (squalifica calciatori BONAFINE Davide per TRE gare effettive e MARCHESE Samuele per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la rappresentante della società reclamante; RILEVA la reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado a due suoi calciatori. Rispettivamente Bonafine Davide, tre giornate di squalifica per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro dopo l’espulsione e Marchese Samuele, due giornate di squalifica per reciproche scorrettezze con un avversario. In via preliminare va affermato che l’articolo 35 C.G.S. non ammette la produzione di prova televisiva per smentire la ricostruzione dei fatti compiuta dall’arbitro nel rapporto di gara. Sempre in via preliminare, va affermato che il reclamo è inammissibile nella parte in cui si impugna la sanzione del calciatore Marchese Samuele. Difatti l’art. 45, comma 3 punto a) del C.G.S. statuisce che non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara. Con riferimento alla sanzione irrogata al Bonafine, la reclamante nega in radice che allo stesso siano attribuibili i fatti contestati. L’arbitro, tuttavia, nel suo rapporto riferisce in maniera puntuale e circostanziata gli episodi; il Bonafine al momento dell’espulsione ha inveito contro lo stesso, gettando a terra la maglietta in segno di stizza e si è allontanato dal campo solo grazie all’intervento di un dirigente continuando, da ultimo, a tenere un comportamento offensivo nei confronti del Direttore di gara anche dagli spalti. La tesi difensiva non merita, quindi, pregio. La sanzione irrogata è congrua ed adeguata ai fatti imputati per cui il reclamo, con riferimento alla squalifica del Bonafine, va rigettato. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica al calciatore Samuele MARCHESE; lo rigetta con riguardo alla squalifica del calciatore Davide BONAFINE; dispone incamerarsi la tassa reclamo.

 

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