C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 11/01/2018 – Delibera – RECLAMO n. 38 della Società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS

RECLAMO n. 38 della Società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria cui al Comunicato Ufficiale n. 87 del 21.12.2017 (squalifica dei calciatori PANAGIA Antonio, PAVIGLIANITI Simone Girolamo e PETRONIO Antonino per SEI gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della società reclamante; ritenuto che alla stregua dello stesso rapporto arbitrale i fatti ascritti a PANAGIA Antonio, PAVIGLIANITI Simone Girolamo e PETRONIO Antonino vanno diversamente valutati poiché nel comportamento dei giocatori non può rinvenirsi alcun tentativo di aggressione per l’insussistenza di atti idonei a realizzare l’evento non concretizzatosi per motivi indipendenti alla volontà dell’agente; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica in considerazione dei fatti costituenti illecito disciplinare da inquadrare nelle espressioni offensive rivolte all’arbitro. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche inflitte ai calciatori PANAGIA Antonio, PAVIGLIANITI Simone Girolamo e PETRONIO Antonino a DUE giornate effettive di gare e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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