C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 16/11/2017 – Delibera – Gara del 5/11/2017 AURORA REGGIO – CUTRO
Gara del 5/11/2017 AURORA REGGIO – CUTRO
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al CU n.64 del 09.11.2017;
letto il reclamo con il quale la società Cutro ha chiesto che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara sostenendo che la società Aurora Reggio non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara stessa due giocatori nati dal 1º Gennaio 1998 e un nato dal 1º Gennaio in poi; premesso che nel campionato di Eccellenza le società hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa anche in caso di sostituzioni successive di uno o più giocatori, due giocatori nati dal 1º Gennaio 1998 in poi ed uno nato dal 1º Gennaio 1999 in poi; accertato che la società Aurora Reggio al 10' del secondo tempo sostituiva il giocatore n.11 in distinta Puccinelli Adriano, nato il 04.11.1999, con il giocatore n.18 in distinta Procopio Alessandro, nato il 27.03.1998; accertato, altresì, che la società Aurora Reggio solo al 43' del secondo tempo sostituiva il giocatore n.3 in distinta Minniti Francesco nato il 28.10.1998 con altro giocatore n.17 in distinta Tamiro Vincenzo Pio nato il 23.01.1999, contravvenendo a quanto stabilito dal CR Calabria e pubblicato nel CU n.2 del 4 luglio 2017; visto l'art.17 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società Aurora Reggio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) accreditare sul contro della società Cutro la tassa reclamo versata.