C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 23/11/2017 – Delibera – Gara del 4/11/2017 DOMENICO SPORT – PRATO SAN MARCO ARGENTANO l

Gara del 4/11/2017 DOMENICO SPORT - PRATO SAN MARCO ARGENTANO l

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo con il quale la società Prato San Marco ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara, per avere la società Domenico Sport fatto partecipare il giocatore Tenchev Nikolay Angelov nato il 10.08.1999 non tesserato;

ette le controdeduzioni della società Domenico Sport; rilevato che alla gara Domenico Sport - Prato San Marco del 4.11.2017 ha preso parte il giocatore Tenchev Nikolay Angelov nato il 10.08.1999 contrassegnato in distinta di gara con la maglia numero 3; accertato che dagli atti in possesso presso l’ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Calabria il calciatore Tenchev Nikolay Angelov nato il 10.08.1999 risulta tesserato per la società Domenico Sport con decorrenza 20.11.2017; che, pertanto, il giocatore non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara; visti gli l'artt.17, 18 e 19 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società DOMENICO SPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-6; 2) infliggere al Sig. Salvatore CHIANELLO l'inibizione fino al 23/12/2017 quale Dirigente Accompagnatore ufficiale della società Domenico Sport firmatario della distinta di gara; 3) squalificare il calciatore Tenchev Nicolay Angelov nato il 10.08.1999 per UNA giornata di gara a far data dal suo effettivo tesseramento; 4) accreditare sul conto della società reclamante la tassa reclamo.

 

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