C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 104 del 17/01/2018 – Delibera – PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 12 a carico di -PALAMARA Filippo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.P.D. Brancaleone per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Filippo La Face, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 26/09/2016 (Reclamo 81/56), pubblicata con il C.U. n° 1 (Stagione sportiva 2016/2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; : -A.P.D. BRANCALEONE (matr. 7670) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3576/50/pfi17-18/CS/sds del 02/11/2017.
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 12 a carico di -PALAMARA Filippo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.P.D. Brancaleone per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Filippo La Face, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 26/09/2016 (Reclamo 81/56), pubblicata con il C.U. n° 1 (Stagione sportiva 2016/2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; : -A.P.D. BRANCALEONE (matr. 7670) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3576/50/pfi17-18/CS/sds del 02/11/2017.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f., letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 50pf17-18 avente a oggetto: “Mancato pagamento da parte della Società APD BRANCALEONE della somma di € 5.500,80 nei confronti dell’allenatore Sig. Filippo La Face, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. (C.U. n. 1 della stagione 2016/2017)”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 04 agosto 2017 al n. 50pfi17-18, osservava che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto erano stati espletati vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare valenza dimostrativa: Prove documentali: a)comunicazione della L.N.D. - Comitato Regionale Calabria del 06/02/2017, pervenuta alla Procura Federale in data 14/02/2017 prot. n. 8652, con cui si trasmettevano gli atti relativi al mancato pagamento nei termini da parte della società A.P.D. Brancaleone a favore dell’allenatore sig. Filippo La Face delle somme dovute come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 26/09/2016 Prot. 81/56 come da C.U. n. 1 punto 13;
b)raccomandata della L.N.D. - Comitato Regionale Calabria del 19/10/2016 inviata alla società A.P.D. Brancaleone e da questi ricevuta in data 25/10/2016 con cui si invitava la stessa, in ottemperanza a quanto stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 26/09/2016 Prot. 81/56 come da C.U. n. 6 punto 27, a trasmettere copia dell’avvenuto pagamento, della quietanza liberatoria e del documento d’identità dell’allenatore regolarmente datati e firmati dallo stesso; c)comunicazione del 07/10/2016 prot. 81/56 inviata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. in riferimento alla decisione dallo stesso assunta nel corso della riunione del 26/09/2016 (Reclamo n° 81/56), pubblicata con il C.U. n° 1 (stagione sportiva 2016/2017) e comunicata alla società A.P.D. Brancaleone mediante raccomandata A/R notificata in data 30.06.2016; d)C.U. n. 1 stagione sportiva 2016/2017 del 05/10/2016 contenente la decisione relativa al reclamo n. 81/56 ed avente ad oggetto la controversia insorta tra l’allenatore sig. Filippo La Face e la società A.P.D. Brancaleone; e)nota inviata il 17/11/2016 dall’Avv. Romeo – Fiduciario AIAC Calabria – in nome e per conto del sig. Filippo La Face alla Procura Federale F.I.G.C. (prot. 5385 del 18/11/2016) ed alla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria con cui lamentava il mancato pagamento da parte della società A.P.D. Brancaleone delle somme spettanti allo stesso sig. La Face; f)nota trasmessa dalla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria del 06/06/2017 e pervenuta alla Procura Federale in data 16/06/2017 prot. n. 13993, con cui si trasmetteva la quietanza liberatoria sottoscritta dal sig. Filippo La Face, allenatore, a soddisfo delle somme a lui dovute da parte della società A.P.D. Brancaleone come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 26/09/2016 Prot. 81/56 come da C.U. n. 1 punto 13; g)censimento relativo alla stagione 2015/2016 e 2016/2017 della A.P.D. Brancaleone; considerato che l’analisi della documentazione acquisita ha evidenziato che: 1)in data 26/09/2016 il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., accoglieva parzialmente il reclamo presentato dall’allenatore sig. Filippo La Face e condannava la società A.P.D. Brancaleone al pagamento in favore dello stesso della somma di € 3.900,00 quale premio di tesseramento ed € 1.572,80 quale rimborso spese ed € 28,00 per interessi e quindi per un totale di € 5.500,80; 2)la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. veniva comunicata alla società A.P.D. Brancaleone mediante lettera raccomandata del 07/10/2016; 3)la società A.P.D. Brancaleone non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale ed il successivo pagamento avvenuto comunque oltre il termine previsto dalle norme federali non esonera la società dalle responsabilità susseguenti la violazione dell’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF; considerato che il comma 13, dell’art. 94 ter, delle NOIF testualmente cita “Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva”. ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati ed acquisiti appaiono emergere le seguenti violazioni poste in essere dai seguenti soggetti: 1) PALAMARA Filippo, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società A.P.D. Brancaleone per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Filippo La Face, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 26/09/2016 (Reclamo 81/56), pubblicata con il C.U. n° 1 (Stagione sportiva 2016/2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; 2) Società A.P.D. BRANCALEONE (matr. 7670) ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante; vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente ricevuta dagli stessi; rilevato che alcuna deduzione difensiva è stata fornita, nei termini indicati, dai soggetti destinatari dell’avviso di conclusione indagini, e che tali termini sono ormai scaduti; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) PALAMARA Filippo all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società A.P.D. Brancaleone; 2) la società A.P.D. BRANCALEONE (matr. 7670). IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 15.01.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Quintieri. Nessuno compariva per i deferiti. Prima dell’inizio del dibattimento il Sostituto Procuratore Federale ha presentato documentazione con la quale l’Avvocato Antonio Santacaterina, in nome e per conto dei deferiti, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.: al Sig. PALAMARA Filippo, l’inibizione per mesi quattro (4), per la società BRANCALEONE, un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2017/2018 nel campionato di competenza. Su tale istanza il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; - valutato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga: - al Sig. PALAMARA Filippo, l’inibizione per mesi QUATTRO (4); -alla società A.P.D. BRANCALEONE, UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2017/2018 nel campionato di competenza.
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