C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 104 del 17/01/2018 – Delibera – PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di SIG.VIOLANTE SEBASTIANO ANGELO all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona; la Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA (matricola 74898), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e rappresentante all’epoca dei fatti. : Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3668/29/pfi17-18/CS/sds del 03/11/2017.
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di SIG.VIOLANTE SEBASTIANO ANGELO all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona; la Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA (matricola 74898), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e rappresentante all’epoca dei fatti. : Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3668/29/pfi17-18/CS/sds del 03/11/2017.
ORDINANZA Il Tribunale Federale Territoriale -sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri osserva: L’Avv. Salvatore Antonio Lo Presti, nell’interesse del sig. Violante Sebastiano Angelo e della Società A.S.D. Calcio Gallico Catona, con eccezione sollevata durante il dibattimento, ha chiesto che venga dichiarata l’assoluta nullità della notifica alle parti degli atti relativi al presente procedimento, (comunicazione di conclusione delle indagini e atto di deferimento davanti il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Calabria), in quanto effettuata presso l’indirizzo della sede sociale della Società, Campo sportivo Gallico in via Saracena Santa Domenica Reggio Calabria, e non presso lo studio Violante Sebastiano in via Stazione n° 7 a Catona di Reggio Calabria per come indicato nel Censimento dei Dati della Società. Tale vizio comporterebbe la conseguente declaratoria di proscioglimento dei deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale osserva che l’attività di notifica è stata validamente effettuata presso la sede sociale della società in ossequio al dettato dell’art. 38, punto 8, lettera b) C.G.S. che statuisce - in via alternativa - la possibilità di comunicazione degli atti: a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; b) presso la sede della società. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rigetta l’istanza e rinvia alla data del 05 FEBBRAIO 2018, ore 15.30, per il prosieguo della fase dibattimentale, con sospensione dei termini ex art.34 bis C.G.S.; manda alla Segreteria gli atti per gli adempimenti di rito.
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