C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 104 del 17/01/2018 – Delibera – PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE NR.14 a carico di SIG.COLLIA VINCENZO, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Rosarno Calcio; la Società A.S.D. ROSARNO CALCIO (matricola 943902), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine all’addebito contestato al proprio dirigente Collia Vincenzo. : Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3823/62/pfi17-18/CS/sds del 09/11/2017.

 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE NR.14 a carico di SIG.COLLIA VINCENZO, all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Rosarno Calcio; la Società A.S.D. ROSARNO CALCIO (matricola 943902), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine all’addebito contestato al proprio dirigente Collia Vincenzo. : Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3823/62/pfi17-18/CS/sds del 09/11/2017.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f. -letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 62 pfi 17-18, avente ad oggetto: “Condotta del Sig. Collia Vincenzo, tesserato con la Società ASD Rosarno Calcio, che ha inviato un messaggio privato mediante il social network facebook/messanger dal contenuto offensivo nei confronti dell’arbitro Antonio Carlizzi”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 9.8.2017 al n. 62 pfi 17-18; -rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1)lettera di incarico del 9.8.2017 (prot. 1347/162pfi17-18/CS/MB/sds); 2)lettera di trasmissione atti del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. dell’8.3.2017 con allegati la missiva della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia della F.I.G.C. del 6.3.2017, la mail del presidente della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia del 6.3.2017, la segnalazione dell’arbitro effettivo Antonio Carlizzi della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia del 2.3.2017 e la copia di un messaggio ricevuto da costui su messanger in data 19.2.2017; 3)fogli di censimento della società A.S.D. Rosarno Calcio per la stagione sportiva 2016-2017, con allegata la comunicazione del Sig Vincenzo Collia del 30.3.2017, e per la stagione sportiva 2017-2018; 4)interrogazioni del sistema AS400 relative alla società A.S.D. Rosarno Calcio e al Sig. Vincenzo Collia; -rilevato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che il Sig. Vincenzo Collia, dirigente della società A.S.D. Rosarno Calcio, ha inviato, in data 19.2.2017, sul profilo “messanger” del Sig. Antonio Carlizzi, arbitro effettivo della Sezione A.I.A di Vibo Valentia, un messaggio dal contenuto offensivo contenente le seguenti espressioni “dopo la partita di oggi di Jacurso hai dimostrato quello che sei, il classico arbitro in malafede, dovresti vergognarti alla tua età essere già un arbitro venduto. Se stanotte non riesci a dormire pensa se vale la pena continuare ad arbitrare. Cosa ti hanno promesso quelli del tropea? (…) Potresti essere mio figlio ma non avrei mai voluto un figlio in malafede alla tua età”. In particolare, alla luce di quanto emerge oggettivamente dalla comunicazione del 2.3.2017 del Sig. Antonio Carlizzi inviata al Presidente della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia e dall’allegato alla stessa rappresentato dalla copia del messaggio in questione, il Sig. Antonio Carlizzi, che aveva arbitrato la gara Jacurso-Tropea del 19.2.2017 valevole per il campionato calabro di Seconda Categoria, si è accorto in data 28.2.2017 di aver ricevuto la sera del 19.2.2017 (e cioè la sera stessa della gara sopra indicata) un messaggio dal contenuto offensivo sul proprio profilo messanger. Il Sig. Carlizzi constatava che il messaggio in questione gli era stato inviato dal Sig. Vincenzo Collia e ciò in quanto costui identificava nella foto allegata al profilo del mittente il Sig. Collia, che conosceva personalmente, visto che Collia era dirigente della società Rosarno Calcio che partecipava al campionato di seconda categoria nel medesimo girone delle due squadre che avevano disputato la partita del 19.2.2017. Da quanto sopra, pertanto, risulta dimostrato che il messaggio, dal contenuto gravemente offensivo della reputazione del Sig. Antonio Carlizzi – costui, infatti, viene definito espressamente come arbitro venduto e in mala fede – è stato inviato dal Sig. Vincenzo Collia; -ritenuto che la suddetta circostanza integra per il Sig. Collia Vincenzo gli estremi della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per avere costui inviato, in data 19.2.2017, sul profilo “messanger” del Sig. Antonio Carlizzi, arbitro effettivo della Sezione A.I.A di Vibo Valentia, un messaggio dal contenuto offensivo contenente le seguenti espressioni “dopo la partita di oggi di Jacurso hai dimostrato quello che sei, il classico arbitro in malafede, dovresti vergognarti alla tua età essere già un arbitro venduto. Se stanotte non riesci a dormire pensa se vale la pena continuare ad arbitrare. Cosa ti hanno promesso quelli del tropea? (…) Potresti essere mio figlio ma non avrei mai voluto un figlio in malafede alla tua età”; -ritenuto, altresì, che da tale condotta consegue la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Rosarno Calcio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine all’addebito contestato al proprio dirigente Collia Vincenzo, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.; -vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. Collia Vincenzo e alla società A.S.D. Rosarno Calcio e dagli stessi regolarmente ricevuta; -preso atto che la società A.S.D. Rosarno Calcio ha nominato un difensore di fiducia nella persona dell’Avv. Giuseppe Catalano, del Foro di Palmi (RC), il quale in data 12.10.2017 ha fatto pervenire richiesta di rilascio di copia degli atti del procedimento e che tali atti sono stati inviati al predetto legale in data 13.10.2017. Successivamente l’Avv. Catalano ha chiesto l’audizione del presidente (o di altro dirigente) della società A.S.D. Rosarno Calcio e, pertanto, in data 31.10.2017 è stato sentito il Presidente della citata società, Sig. Capria Massimo;

letto il verbale dell’audizione del 31.10.2017 dal quale non si evincono circostanze idonee ai fini del proscioglimento della società incolpata. Difatti nel corso dell’audizione il Presidente Capria si è limitato ad evidenziare, al fine che qui interessa, che la condotta del Sig. Collia è stata frutto di un’iniziativa personale e che la società ha accettato immediatamente la conseguente autosospensione dalla carica di dirigente adottata dal Sig. Collia, condannando il suo comportamento. Ciò, tuttavia, non può escludere la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Rosarno Calcio ai sensi del disposto dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., posto che al momento dell’illecito disciplinare il Sig. Collia era dirigente della predetta società; -visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone; deferiva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) COLLIA VINCENZO, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. ROSARNO CALCIO; 2) la società A.S.D. ROSARNO CALCIO (matr. 943902); per rispondere: -COLLIA VINCENZO della violazione di principi di lealtà, correttezza e probità sanciti all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per aver inviato, in data 19.2.2017, sul profilo “messanger” del Sig. Antonio Carlizzi, arbitro effettivo della Sezione A.I.A di Vibo Valentia, un messaggio dal contenuto offensivo contenente le seguenti espressioni “dopo la partita di oggi di Jacurso hai dimostrato quello che sei, il classico arbitro in malafede, dovresti vergognarti alla tua età essere già un arbitro venduto. Se stanotte non riesci a dormire pensa se vale la pena continuare ad arbitrare. Cosa ti hanno promesso quelli del tropea? (…) Potresti essere mio figlio ma non avrei mai voluto un figlio in malafede alla tua età”; -la società A.S.D. ROSARNO CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine all’addebito di cui all’art. 1 bis, IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 15.01.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv.Antonio Quintieri, nonché il sig. Capria Massimo, Presidente della società A.S.D. Rosarno Calcio. Non compariva il sig. Collia Vincenzo. I deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.: (per la società A.S.D. Rosarno Calcio, l’ammenda di € 500,00 da ridursi ad euro 334,00). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; - visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. Per il deferito Collia Vincenzo il Sostituto Procuratore Federale ha chiesto l’inibizione per otto mesi P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento e delle richieste del sostituto federale, irroga: - al Sig. COLLIA Vincenzo, l’inibizione per mesi OTTO (8); - alla Società A.S.D. ROSARNO CALCIO l’ammenda di € 334,00 (trecentotrentaquattro/00) che, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it