C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 24/10/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.6 a carico di:

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.6 a carico di:

Sig.GRIFFO MICHELE, all’epoca dei fatti Dirigente della Società U.S. Cerva; e Società U.S. CERVA.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.1352/1959pfi16-17/CS/MB/sds del 10/08/2017.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, -letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1059 pfi 16-17, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine alla individuazione di un soggetto riconducibile alla Soc. Cerva, in quanto descritto come indossante abbigliamento con le insegne di detta squadra, che in occasione della gara Cerva-Belvedere Spinello del 29.1.2017, valevole per il campionato di seconda categoria del C.R. Calabria, poneva in essere una condotta violenta nei riguardi dell’Osservatore Arbitrale”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 21.4.2017 al n. 1059 pfi 16-17; -letta la relazione di indagine redatta dal collaboratore della Procura Federale; -Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1: lettera di incarico del 21.4.2017 (prot. 11675/1059pfi16-17/CS/MB/sds); 2: foglio di censimento della società U.S. Cerva per la stagione sportiva 2016-2017; 3: comunicazione dei Carabinieri di Belcastro del 18.5.2017; 4: n. 11 foto tessere dei dirigenti dell’U.S. Cerva per la stagione sportiva 2016-2017; 5: audizione di Leone Francesco, Osservatore Arbitrale dell’AIA, del 29.5.2017; 6: audizione di Chiefalo Andrea, arbitro effettivo della Sezione AIA di Catanzaro, del 29.5.2017; 7: audizione di Griffo Michele, dirigente della società U.S. Cerva, del 9.6.2017; 8:esposto a firma del Sig. Leone Francesco, Osservatore Arbitrale dell’AIA, del 29.1.2017 e relativa lettera di trasmissione al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.; -Rilevato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che il Sig. GRIFFO MICHELE, dirigente della società U.S. Cerva, in occasione della gara Cerva-Belvedere Spinello del 29.1.2017, valevole per il campionato di seconda categoria calabro, ha colpito al volto con un forte schiaffo il Sig. Leone Francesco, presente alla predetta gara in qualità di Osservatore Arbitrale dell’AIA. In particolare, tale circostanza ha trovato riscontro oggettivo nelle dichiarazioni rese, nel corso dell’audizione del 29.5.2017, dal Sig. Leone il quale, oltre a confermare l’avvenuta aggressione già descritta nell’esposto del 29.1.2017 inviato al Presidente della Sezione AIA di Catanzaro, ha individuato, dopo aver visionato le fotografie dei dirigenti della società del Cerva, il suo aggressore nella persona del Sig. Griffo Michele. Tali dichiarazioni, provenienti da soggetto qualificato e privo di interesse, coerenti e precise, e il conseguente riconoscimento fotografico non sono messi in discussione dalle propalazioni rese in data 9.6.2017 dal Sig. Griffo, che si è limitato a fornire una versione alternativa delle vicenda non fondata su alcun riscontro oggettivo; -Ritenuto che la suddetta circostanza integra per il Sig. GRIFFO MICHELE gli estremi della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per avere costui, in occasione della gara Cerva-Belvedere Spinello del 29.1.2017, valevole per il campionato di seconda categoria del C.R. Calabria, tenuto nei confronti dell’Osservatore Arbitrale dell’AIA, Sig. Leone Francesco, una condotta violenta, consistita nell’aver colpito il medesimo con un forte schiaffo al volto; -Ritenuto, altresì, che da tale condotta consegue la responsabilità oggettiva della società U.S. CERVA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine all’addebito contestato al proprio dirigente GRIFFO MICHELE, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.; -Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. GRIFFO MICHELE e alla società U.S. CERVA e dagli stessi regolarmente ricevuta; -Preso atto che il Sig. Griffo Michele ha nominato due difensori di fiducia nelle persone degli Avv.ti Serafina Colistra e Giuseppe Bubbo, i quali in data 20.7.2017 hanno fatto pervenire richiesta di rilascio di copia degli atti del procedimento e che tali atti sono stati inviati all’Avv. Colistra in data 25.7.2017; -Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 27.7.2017, redatta dagli Avv.ti Colistra e Bubbo per conto della società U.S. Cerva e del dirigente Griffo, con i relativi allegati (si tratta del mandato difensivo con elezione di domicilio e di due dichiarazioni testimoniali), dalla quale, tuttavia, non si evincono circostanze idonee utili ai fini del proscioglimento dei soggetti incolpati. Difatti la memoria ripropone la ricostruzione alternativa dei fatti già evidenziata dal Sig. Griffo in sede di audizione, che, tuttavia, non incide in alcun modo sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dal Sig. Leone che, come anticipato, provengono da soggetto qualificato e privo di interesse ad accusare il Sig. Griffo, sono coerenti, precise e basate su un riconoscimento fotografico certo. La valenza dimostrativa di tali propalazioni, inoltre, non viene in alcun modo scalfita dalle dichiarazioni testimoniali rese dai Sig.ri Griffo Mario (tra l’altro figlio del dirigente Griffo Michele) e Marchio Natale, e ciò alla luce di quanto detto sopra in ordine all’attendibilità soggettiva e oggettiva delle propalazioni rese dall’osservatore arbitrale; -Visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; -Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone; HANNO DEFERITO a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE: 1. GRIFFO MICHELE, all’epoca dei fatti dirigente della società U.S. CERVA; 2. la società U.S. CERVA (matr. 916346); per rispondere: -GRIFFO MICHELE - della violazione di principi di lealtà, correttezza e probità sanciti all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per aver, in occasione della gara Cerva-Belvedere Spinello del 29.1.2017, valevole per il campionato di seconda categoria del C.R. Calabria, tenuto nei confronti dell’Osservatore Arbitrale dell’AIA, Sig. Leone Francesco, una condotta violenta, consistita nell’aver colpito il medesimo con un forte schiaffo al volto; la società U.S. CERVA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine all’addebito di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. contestato al proprio dirigente GRIFFO MICHELE. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 23 ottobre 2017 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Sono presenti anche gli Avvocati Serafina Colistra e Giuseppe Bubbo, come da delega agli atti, per entrambi i deferiti. Prima dell’inizio del dibattimento gli Avvocati Serafina Colistra e Giuseppe Bubbo, in nome e per conto dei deferiti, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.: (per Griffo Michele, mesi nove di inibizione da ridursi a mesi sei ; per la società U.S. Cerva, l’ammenda di € 500,00 da ridursi ad euro 334,00 ). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale,preso atto del patteggiamento, irroga: -al Sig. GRIFFO Michele, l’inibizione per mesi SEI(6); -alla Società U.S. CERVA l’ammenda di € 334,00(trecentotrentaquattro/00) che, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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