C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 05/12/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.8 a carico di: Sig. AZZINNARI Gennaro, all’epoca dei fatti, Presidente della Nuova Pol. Sandemetrese 09; società NUOVA POL. SANDEMETRESE 09 (matricola 931410) ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. nr.2378/1222/pfi16-17/CS/sds del 28/09/2017.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.8 a carico di:

Sig. AZZINNARI Gennaro, all’epoca dei fatti, Presidente della Nuova Pol. Sandemetrese 09; società NUOVA POL. SANDEMETRESE 09 (matricola 931410) ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. nr.2378/1222/pfi16-17/CS/sds del 28/09/2017.

 DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f.,

letti Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 08/06/2017 al n. 1222pfi 16-17. gli atti del procedimento n. 1222/pfi2016-2017 avente ad oggetto: “Mancato tesseramento da parte della Società A.S.D. Nuova Pol. Sandemetrese 09 di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della prima squadra, partecipante al Campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/2017”.

o s s e r v a q u a n t o s e g u e nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1) trasmissione atti alla Procura Federale da parte del Presidente del C.R. Calabria del 26/01/2017 (prot. N. 8479 del 10/02/2017); 2) richiesta di adempiere all’obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla Nuova Pol. Sandemetrese 09 dalla L.N.D. – C. R. Calabria in data 03/01/2017; 3) richiesta - mail di adempiere all’obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla Nuova Pol. Sandemetrese 09 dalla L.N.D. – C. R. Calabria in data 06/12/2016; 4) scheda AS400 società Nuova Pol. Sandemetrese 09; 5) scheda AS400 società Nuova Pol. Sandemetrese 09 relativa al tesseramento dirigenti e atri soggetti; 6)foglio censimento della Nuova Pol. Sandemetrese 09 per la stagione 2016/17; ritenuto che la società Nuova Pol. Sandemetrese 09 partecipa al campionato Regionale di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria; letto l’art. 44, comma 1, che testualmente recita: “E’ fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici”; atteso che con il Comunicato Ufficiale n. 84 del 12/08/2016 Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, deliberava in ordine ai rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2016/17; considerato che al punto C) del richiamato C.U. n. 84 veniva testualmente riportato che “ E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori” e successivamente che “I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D.”; verificato che la società Nuova Pol. Sandemetrese 09 nella propria lista dirigenti non riporta alcun soggetto tesserato con la qualifica di allenatore risultando pertanto priva di alcuna conduzione tecnica della prima squadra; ritenuto Ø dal Sig. AZZINNARI Gennaro, all’epoca dei fatti, Presidente della Nuova Pol. Sandemetrese 09 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – C. R. Calabria; che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati ed acquisiti emergono comportamenti violativi della normativa federale posti in essere: Ø dalla società Nuova Pol. Sandemetrese 09 ai sensi dell’art. 4 comma 1, del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante; vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente ricevuta dagli stessi; rilevato che alcuna deduzione difensiva è stata fornita, nei termini indicati, dai soggetti destinatari dell’avviso di conclusione indagini, e che tali termini sono ormai scaduti. vista HA DEFERITO la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; A questo Tribunale Federale Territorale: 1) il Sig. AZZINNARI Gennaro, all’epoca dei fatti, Presidente della Nuova Pol. Sandemetrese 09 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – C. R. Calabria; 2) la società NUOVA POL. SANDEMETRESE 09 (matricola 931410) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4 dicembre 2017 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: -il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello; -il Sig.Azzinnari Gennaro, già Presidente della Società Nuova Pol.Sandemetrese 09; -per la Società Nuova Pol.Sandemetrese 09 il vice Presidente Sig.Cadicamo Damiano. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Sig.Azzinnari Gennaro mesi quattro (4) di inibizione; -per la Società I deferiti sostanzialmente fanno presente che il Sig. Oriolo, regolarmente tesserato con il settore tecnico, è allenatore della Società a titolo gratuito. Chiedono, comunque, che le sanzioni siano contenute nel minimo. Nuova Pol.Sandemetrese 09 l’ammenda di € 500,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : -al Sig.AZZINNARI Gennaro, all’epoca dei fatti Presidente della Società Nuova Pol.Sandemetrese 09, mesi QUATTRO (4) di inibizione; -alla Società NUOVA POL.SANDEMETRESE 09 l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

 

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