C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 11/01/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.9 a carico di: SIG.DIEGO FELICE AGOSTINO all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. Oriolo; la Società U.S. ORIOLO (matricola 74525), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e rappresentante all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. nr.2464/1223/pfi16-17/CS/sds del 02/10/2017.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.9 a carico di:

SIG.DIEGO FELICE AGOSTINO all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. Oriolo; la Società U.S. ORIOLO (matricola 74525), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e rappresentante all’epoca dei fatti.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. nr.2464/1223/pfi16-17/CS/sds del 02/10/2017.

DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f, letti Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 08/06/2017 al n. 1223pfi 16-17; gli atti del procedimento n. 1223/pfi 2016-2017 avente ad oggetto: “ Mancato tesseramento da parte della Società U.S. Oriolo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della prima squadra, partecipante al Campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/2017”. osserva quanto segue nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1) trasmissione atti alla Procura Federale da parte del Presidente del C.R. Calabria del 26/01/17 (prot. N. 8477 del 10/02/2017); 2) richiesta di adempiere all’obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla U.S. ORIOLO dalla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria in data 03/01/2017; 3) richiesta - mail di adempiere all’obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla U.S. ORIOLO dalla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria in data 06/12/2016; 4) scheda AS400 della società U.S. ORIOLO;

5) scheda AS400 della società U.S. ORIOLO relativa al tesseramento dirigenti e altri soggetti; 5) foglio censimento della società U.S. ORIOLO per la stagione 2016/17; ritenuto che la società U.S. ORIOLO partecipa al campionato Regionale di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria; letto l’art. 44, comma 1, che testualmente recita: “ E’ fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici”; atteso che con il Comunicato Ufficiale n. 84 del 12/08/2016 Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, deliberava in ordine ai rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2016/17; considerato che al punto C) del richiamato C.U. n. 84 veniva testualmente riportato che “ E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori” e successivamente che “I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D.”; verificato che la società U.S. ORIOLO nella propria lista dirigenti non riporta alcun soggetto tesserato con la qualifica di allenatore risultando pertanto priva di alcuna conduzione tecnica della prima squadra; ritenuto Ø dal Sig. DIEGO FELICE AGOSTINO, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società U.S. ORIOLO per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria; che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati ed acquisiti emergono comportamenti violativi della normativa federale posti in essere: Ø dalla società U.S. ORIOLO (matricola 74525) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante; vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente ricevuta dagli stessi; rilevato che alcuna deduzione difensiva è stata fornita, nei termini indicati, dai soggetti destinatari dell’avviso di conclusione indagini, e che tali termini sono ormai scaduti; vista HA DEFERITO la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; a questo Tribunale Federale Territorale: 1) il sig. DIEGO FELICE AGOSTINO, all’epoca dei fatti, Presidente della società U.S. ORIOLO per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria; 2) la società U.S. ORIOLO (matricola 74525) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4 dicembre 2017 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno era presente per i deferiti. Il T.F.T. dava atto che era pervenuta richiesta di rinvio da parte del deferito Diego Felice Agostino, Presidente della Società U.S.Oriolo, il quale deduceva l’impossibilità a comparire dichiarandosi disponibile al patteggiamento. La Procura nulla opponeva. Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuto legittimo l’impedimendo, rinviava la trattazione del deferimento alla riunione dell’8 gennaio 2018, ore 15.30, previa sospensione dei termini ex art.34bis,comma 5 del C.G.S.. Nella riunione dell’8 gennaio 2018 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: -il sostituto Procuratore Federale avv.Antonio Quintieri; -il sig.Diego Felice Agostino, anche in qualità di Presidente della Società U.S.Oriolo, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario. Prima dell’inizio del dibattimento il sig.Diego Felice Agostino, in proprio ed in qualità, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.

(per Diego Felice Agostino, mesi 4 di inibizione da ridursi a mesi 2 e giorni 20; per la società U.S.Oriolo l’ammenda di € 500,00, da ridursi ad € 334,00). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale,preso atto del patteggiamento, irroga: -al Sig. DIEGO FELICE AGOSTINO l’inibizione per mesi DUE (2) e giorni VENTI (20); -alla Società U.S.ORIOLO l’ammenda di € 334,00 (trecentotrentaquattro/00); ammenda che, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti. l’arbitro ANTONIO AMORUSO e l’osservatore arbitrale FRANCESCO POERIO – entrambi effettivi alla Sezione AIA di Crotone. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.10 a carico di: Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3130/1154/pfi16-17/CS/sds del 19/10/2017. IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f., Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1154pfi 2016-2017 avente ad oggetto “accertamenti in merito alla esatta denominazione del risultato della gara Pol. Forza Ragazzi – Pol. Giovanile Scandale del 30.11.2016 valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali Girone B organizzato dalla Delegazione provinciale di Crotone”; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare: - attività inquirente svolta dal collaboratore delegato e consistita nelle audizioni dei tesserati coinvolti oppure testimoni dell’accadimento; - acquisizione documentale del referto arbitrale e del successivo supplemento; Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che “l’arbitro Antonio Amoruso effettivo alla sezione AIA di Crotone ha riportato nel rapporto arbitrale un risultato della gara diverso da quello effettivo che invece viene confermato concordemente dai rispettivi dirigenti, allenatori e calciatori delle squadre coinvolte. L’anomalia si riscontra nel medesimo rapporto di gara. Si ritiene parimenti responsabile delle medesime inosservanze anche l’osservatore arbitrale Francesco Poerio – effettivo alla sezione di Crotone – che, pur se presente a bordo campo, conferma immotivatamente il risultato di gara così come emergente dal primigenio rapporto dell’arbitro, invero sconfessato da tutti i tesserati coinvolti; Ritenuto che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva dell’arbitro Antonio Amoruso e dell’osservatore arbitrale Francesco Poerio ai sensi dell’art. 1 bis co. 1 – art. 35 co. 1 bis C.G.S. in combinato disposto con l’art. 3 co. 1 – art. 40 Reg. AIA ; per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri; HA DEFERITO innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: l’arbitro Antonio Amoruso e l’osservatore arbitrale Francesco Poerio – entrambi effettivi alla sezione AIA di Crotone - per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione delle norme sopra indicate. IL DIBATTIMENTO Nella riunione dell’8 gennaio 2018 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: - il sostituto Procuratore Federale avv.Antonio Quintieri; - il sig. Poerio Francesco;

-l’Avv.Camposano Francesco, per Amoruso Antonio, come da procura agli atti. Prima dell’inizio del dibattimento tutti gli incolpati, in proprio ed in qualità, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. (per Poerio Francesco, mesi 4 di sospensione dalle funzioni da ridursi a mesi 2 e giorni 20); (per Amoruso Antonio, mesi 4 di sospensione dalle funzioni da ridursi a mesi 2 e giorni 20). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale,preso atto del patteggiamento, irroga: al Sig.POERIO Francesco, mesi DUE( 2) e giorni VENTI (20) di sospensione dalle funzioni; al Sig.AMORUSO Antonio, mesi DUE( 2) e giorni VENTI (20) di sospensione dalle funzioni. Dichiara chiuso il procedimento.

 

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