Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 100/TFN - SD del 22 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12484/749pf21-22/GC/gb del 16 novembre 2022, nei confronti dei sigg.ri A. G., S. A., S. M. e della società ASD Arcobaleno Ispica - Reg. Prot. 84/TFN-SD

Massima: Giorni 30 di inibizione al Presidente: C) solo per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, seconda parte, del CGS per non essersi presentato senza giustificato motivo alle audizioni programmate in data 29.07.2022 e 15.09.2022 innanzi al Collaboratore della Procura Federale, mentre va prosciolto dalla: A) violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, degli artt. 43, commi 1, 2 e 3, e 44 delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC” e delle Circolari del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 prot. n. 129 e del 04.02.2022 prot. N. 9498 e successivi aggiornamenti, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver la società da lui rappresentata chiesto in data 22.04.2022 ed ottenuto (C.U. n. 1248 del 22.04.2022) il rinvio della gara Futura Reggio Calabria / Arcobaleno Ispica valevole per il Campionato di Calcio a 5 di Serie A2 – Gir. D ed originariamente programmata per il 23.04.2022, sulla base dell’accertamento di una sola positività al Covid-19 all’interno del Gruppo squadra e, oltretutto, di un certificato emesso in data 20.04.2022 da un soggetto (il Dott. …) non rivestente la qualifica di Medico sociale che ha anche disposto l’isolamento fiduciario di 4 giorni del Gruppo squadra in luogo della Autorità sanitaria competente; B) violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, e dell’art. 44, comma 2, delle NOIF, per non aver provveduto al tesseramento per la stagione sportiva 2021-2022 di un Medico sociale responsabile societario, specialista in medicina dello sport;  Giorni 30 di inibizione al dirigente della ASD Arcobaleno Ispica, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, seconda parte, del CGS per non essersi presentato senza giustificato motivo alla audizione programmata in data 15.09.2022 innanzi al Collaboratore della Procura Federale. Ammenda di € 800,00 alla società per i suddetti comportamenti. Prosciolto il soggetto che ha svolto attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del CGS nell’interesse della ASD Arcobaleno Ispica, dall’accusa di violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, degli artt. 43, commi 1, 2 e 3, e 44 delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC”, e delle Circolari del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 prot. n. 129 e del 04.02.2022 prot. N. 9498 e successivi aggiornamenti, per aver, pur non essendo Medico sociale della predetta società né specializzato in medicina dello sport, emesso in data 20.04.2022 un certificato medico per ottenere il rinvio della gara Futura Reggio Calabria / Arcobaleno Ispica valevole per il Campionato di Calcio a 5 di Serie A2 – Gir. D ed originariamente programmata per il 23.04.2022, nonché per aver disposto l’isolamento fiduciario di 4 giorni del gruppo squadra – a seguito della positività di un solo calciatore - senza poi, oltretutto, verificare che fosse stato rispettato, il tutto come dallo stesso ammesso in sede di audizione innanzi al Collaboratore della Procura Federale in data 29.07.2022…Il Tribunale ritiene che il deferito dott. …. vada prosciolto dall’ addebito allo stesso ascritto, ritenendo invece provata la responsabilità dei deferiti sigg.ri S. M.ed A. G., quest’ultimo limitatamente alla violazione ascritta al capo 1. C), per le motivazioni appresso specificate. Il caso di specie: Il procedimento in oggetto trae origine da una nota del Sig. …., Presidente del Bovalino Calcio a 5, con la quale veniva segnalato alla Procura Federale il mancato rispetto del protocollo Covid in occasione della gara Polisportiva Futura – Arcobaleno Ispica, del campionato di calcio a 5 serie A/2, programmata per il 23.4.22, ma rinviata, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente, dalla competente Divisione calcio a 5. L’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale consentiva di accertare che, in data 22.4.22, l’Arcobaleno Ispica inviava una pec alla Divisione Calcio a 5 con la quale segnalava un “caso di positività al Covid 19, come certificato dall’Asp di Ragusa ” del calciatore D.B.D. e, contestualmente chiedeva il rinvio della gara di campionato Serie A/2 girone D, del 23.4.22. Alla suddetta comunicazione veniva allegata la certificazione del “medico sociale” dott. A. la certificazione di positività del tesserato con relativa prescrizione dell’ASP di Ragusa di permanenza domiciliare, nonché l’elenco del “gruppo squadra”. Veniva altresì precisato nella missiva che, come da protocolli vigenti, era “ stata predisposta l’effettuazione di tamponi a tutto il gruppo squadra dal terzo giorno di positività del sig. D.B, sospesi gli allenamenti fino all’esito dei tamponi e messo in auto sorveglianza tutto il gruppo squadra”. Occorre evidenziare che la certificazione del dott. A., nell’attestare la positività del calciatore con conseguente isolamento a termini di legge, si limitava a precisare le date nelle quali si erano svolti gli allenamenti della prima squadra. In riscontro a tale comunicazione, la Divisione calcio a 5 chiedeva alcune delucidazioni sia in ordine al rilascio da parte della competente autorità sanitaria di un “provvedimento di quarantena” per i “contatti stretti” o “ ad alto rischio”, sia in ordine ai requisiti professionali del medico certificatore, dott. A., soggetto risultato non tesserato per la società richiedente. Con successiva pec, la società forniva gli estremi del dott. A. e precisava che il gruppo squadra si trovava in regime di “ auto sorveglianza …fino al responso dei tamponi da effettuare sabato 23 come da normativa vigente”. All’esito del suddetto scambio di corrispondenza (non risultando versate in atti ulteriori comunicazioni) la Divisione Calcio a 5, con CU n. 1248 del 22.4.22, disponeva il rinvio della gara Polisportiva Futura – Arcobaleno Ispica del 23.4.22. Rileva preliminarmente il Tribunale che, al di là dell’improprio utilizzo del termine “quarantena” da parte del dott. A. in sede di audizione, non risulta in atti alcun provvedimento in tal senso, né da parte del predetto sanitario, né tantomeno della competente autorità sanitaria; successivamente al riscontrato caso di positività, infatti, la società procedeva, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, ed in particolare delle Circolari del Ministero della Salute e delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC – versione 8”, a porre in essere le misure precauzionali per tutto il gruppo squadra, sottoponendolo al regime di auto sorveglianza (cd “bolla”), senza però che sia stato disposto, non ricorrendone i presupposti, alcun provvedimento di quarantena, come peraltro evidenziato nello stesso capo di incolpazione. Una volta accertata la positività del calciatore, la Arcobaleno Ispica, conformemente a quanto previsto dal CU n. 37 stagione 2021- 2022 della Divisione C/5, ne disponeva l’allontanamento dalla squadra (punto 2 CU 37 cit), trasmettendo altresì, via pec, la relativa comunicazione alla Divisione Calcio a 5 (punto 3 CU 37 cit). Per quanto di interesse, non può non evidenziarsi come, anche nella pec di riscontro alla richiesta di delucidazioni, la società abbia ribadito l’esistenza di un unico caso di positività, con conseguente auto sorveglianza del resto del gruppo. Alla luce di tali emergenze istruttorie alcuna violazione disciplinare appare ascrivibile alla Arcobaleno Ispica relativamente al rinvio della gara in argomento, avendo in tal senso provveduto la competente Divisione Calcio a 5, nonostante la situazione sanitaria della squadra, ed in particolare la presenza di un unico calciatore positivo, fosse stata fedelmente rappresentata sia in occasione della comunicazione iniziale, che dei successivi chiarimenti. Il Tribunale ritiene altresì che i deferiti, sig. A. G. e dott. S. A., vadano prosciolti anche in ordine alla contestazione loro ascritta in relazione alla violazione dell’art. 44 co. 2 NOIF. Rileva il Collegio come le disposizioni di cui all’art. 44 NOIF e pertanto anche quella concernente “ l’obbligo di tesserare un medico sociale responsabile sanitario” siano rivolte, come precisato nel titolo della norma, esclusivamente alle società professionistiche. Le stesse normative che si sono succedute in materia di protocolli Covid, attesa la natura non cogente di tale disposizione per le società dilettantistiche, hanno previsto per queste ultime, qualora prive di medico sociale, la facoltà di avvalersi di un “medico di riferimento” per i necessari adempimenti sanitari. L’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 44 NOIF esclusivamente alle società professionistiche non ha, peraltro, subito alcuna modifica neanche nel periodo di emergenza Covid, come si evince dalle stesse “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC – versione 8”, che, nel definire la gestione dei protocolli, precisano che “non sussiste obbligo per le società/associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi formalmente di un medico competente o di un medico sociale, a meno che non vi fosse l’obbligo per la categoria di appartenenza già in epoca preemergenza”. La normativa federale non prevede pertanto alcun obbligo di tesseramento di un medico sociale per le società che partecipino al campionato nazionale di Calcio a 5, prescrivendo, laddove necessario, la presenza obbligatoria di un medico di riferimento, non necessariamente specializzato in medicina dello sport, ad esempio in occasione dello svolgimento di gare casalinghe. (vd CU n. 1 LND). Anche sotto tale profilo si impone pertanto il proscioglimento dei deferiti dall’incolpazione loro ascritta. In ordine alle residue contestazioni in capo al sig. G. (capo 1. C) ed al sig. M.(capo 3) il Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni loro ascritte. Come si evince dalla documentazione versata in atti, il Presidente G., pur ritualmente convocato in due occasioni dalla Procura Federale, non si presentava alle audizioni programmate in data 29.7.22 e 15.9.22. Analogamente il sig. M., ritualmente convocato per l’audizione programmata il 15.9.22, non si presentava senza fornire giustificazione alcuna. Tali condotte integrano la violazione dell’art. 22 co. 1 CGS, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità poiché contrarie al dovere generale di collaborazione con gli organismi federali che deve informare l’agire di tutti i soggetti ad esso appartenenti.

Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0054/CFA del 13 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0075/TFNSD dell11.11.2022

Impugnazione – istanzaSig. G.D.D.-Sig. L.L.-Sig. M.N.-SSD Feldi Eboli a R.L./Procura Federale

Massima: Annullata la decisione del TFN Sezione disciplinare per violazione del diritto di difesa concretizzatosi nella manca iscrizione della segnalazione nell’apposito registro successivamente coperta da archiviazione, con irrituale riapertura delle indagini

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.92/TFN - SD del 12 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 11883/451pf21-22/GC/blp del 10 novembre 2022, nei confronti del sig. C.M. + altri - Reg. Prot. 82/TFN-SD

Massima: Ammenda di Euro 2.100,00 al Responsabile Sanitario ed  al Medico Sociale della società per la violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal CU 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del CU 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid19” del 19/08/21: per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo squadra allo screening di inizio stagione previsto a 48/72 ore dall’avvio degli allenamenti collettivi; per non aver sottoposto tutti i componenti del Gruppo squadra ai test sierologici alla scadenza mensile prevista da protocollo Federale nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021; per non aver eseguito le comunicazioni relative alle accertate positività dei componenti del Gruppo Squadra e alla gestione delle stesse alle Autorità Sanitarie di competenza, con particolare riferimento alla positività rilevata il 24/12/21 del tesserato …., alla positività rilevata il 25/12/21 del tesserato …., alla positività rilevata il 26/12/21 del tesserato …., alla positività rilevata il 03/01/22 dei tesserati …, alla positività rilevata il 10/01/22 del tesserato …Alle accertate responsabilità dei due medici consegue l’irrogazione agli stessi del trattamento sanzionatorio, di cui in dispositivo, che il Tribunale, in continuità con il suo consolidato orientamento in tema di risoluzione, per inadempienza, di accordi raggiunti ex art. 126 CGS, ritiene di dover determinare con l’aumento di circa un terzo di quella che era stata la sanzione di partenza, o sanzione base, per il patteggiamento, così valutando, ai fine della quantificazione della sanzione, anche il mancato rispetto degli accordi raggiunti e il conseguente maggior aggravio di attività per vari Uffici federali…..Ammenda di € 5.600,00 alla società sia per la responsabilità dei predetti che per quella dei legali rappresentanti che hanno patteggiato ex art. 126 CGS..Reputa il Tribunale che nessuna responsabilità per l’omesso controllo, per non aver sottoposto il Gruppo squadra allo screening di inizio stagione previsto a 48/72 ore dall’avvio degli allenamenti collettivi, per non aver sottoposto tutti i componenti del Gruppo squadra ai test sierologici alla scadenza mensile prevista da protocollo Federale nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2021, per non aver provveduto a far eseguire le comunicazioni relative alle accertate positività dei componenti del Gruppo Squadra e alla gestione delle stesse con le Autorità Sanitarie di competenza, possa essere ascritta ai Presidenti del sodalizio allorquando la Società dispone di un Responsabile sanitario e di un Medico sociale cui vanno addossate tutte le responsabilità in proposito alla luce della giurisprudenza endo ed eterofederale formatasi con riguardo alla responsabilità del legale rappresentante di una Società in tema di disciplina e controlli anti Covid. Infatti, tanto il Collegio di Garanzia del CONI, con la nota decisione n. 85/2021, quanto la CFA, a più riprese (CFA, sez. I, n. 79/2021-2022 e, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 37/CFA/2022-2023), hanno affermato la non imputabilità del rappresentante legale per omissioni dei controlli richiesti dalla regolamentazione volta a prevenire la diffusione epidemiologica Covid-19 essendo demandati, tali compiti, per l’appunto, al medico sociale e/o al responsabile sanitario. Da quanto sopra dovrebbe conseguire, per il Grosseto, una differente dosimetria sanzionatoria rispetto a quella inflitta ai suoi tesserati. Tuttavia, il Collegio ritiene che il venir meno della responsabilità diretta non comporti nessuno “sconto” sanzionatorio per la Società dovendo comunque la stessa rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi del CU 36/A del 28/07/2021 che pone degli obblighi in ordine all’osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19, e a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al Responsabile sanitario e al Medico Sociale, laddove la responsabilità propria appare in ogni caso superare e assorbire la responsabilità diretta. Appare, dunque, equo applicare anche alla Società l’aumento di circa un terzo della misura della sanzione base determinata in occasione del patteggiamento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 75/TFN - SD del 11 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 5664/727 pf21-22/GC/gb del 7.9.2022 nei confronti del sig. G.D.D. + altri - Reg. Prot. 44/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di inibizione al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC”, versione 9, del 30.04.2022), e della Circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 prot. n. 129 e successivi aggiornamenti, per aver consentito o, comunque, non aver impedito che in data 21.05.2022 i calciatori …. partecipassero alla gara valevole per il Campionato di Serie A di Calcio a 5 L84 Torino – Feldi Eboli senza la attestazione del “Return to Play” necessaria dopo la guarigione dal virus Covid-19…. Ritiene il Collegio che nessuna responsabilità per l’omesso controllo sanitario dei giocatori possa essere ascritta al Presidente del sodalizio allorquando, come nella specie, la Società dispone di un medico sociale, responsabile sanitario, cui vanno addossate tutte le responsabilità in proposito, alla luce della giurisprudenza endo ed eterofederale formatasi con riguardo alla responsabilità del legale rappresentante di una Società in tema di disciplina e controlli anti Covid. Infatti, tanto il Collegio di Garanzia del CONI, con la nota decisione n. 85/2021, quanto la CFA, a più riprese (CFA, sez. I, n. 79/2021-2022 e, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 37/CFA/2022-2023), hanno affermato la non imputabilità del rappresentante legale per omissioni dei controlli richiesti dalla regolamentazione volta a prevenire la diffusione epidemiologica Covid-19 essendo demandati, tali compiti, per l’appunto, al medico sociale. In conseguenza di ciò il Presidente della Feldi Eboli non può essere sanzionato per tale comportamento. Diversa è la valutazione del Tribunale in ordine alla seconda contestazione riguardante l’impiego dei calciatori nella gara del 21.5.2022 in assenza di tutte le certificazioni necessarie. In tal caso, il Presidente, prescindendo da ogni supervisione sul controllo medico, come detto non spettante, avrebbe però ben potuto e dovuto accertarsi, chiedendolo al Segretario della società, che tutti i calciatori destinati ad essere ricompresi nella lista di gara fossero idonei a disputare la partita. Questa mancata informativa concreta, all’evidenza, una violazione del dovere (prima ancora che potere) di vigilanza che incombe sul Presidente della Società. Ove, infatti, questo dovere fosse stato ottemperato, si sarebbe evitato di far partecipare alla gara del 21.05.2022 tre calciatori che non ne avevano titolo.Mesi 4 di inibizione al Medico sociale, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC”, versione 9, del 30.04.2022), e della Circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 prot. n. 129 e successivi aggiornamenti, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito che in data 21.05.2022 i calciatori ….. partecipassero alla gara valevole per il Campionato di Serie A di Calcio a 5 L84 Torino – Feldi Eboli senza la attestazione del “Return to Play” necessaria dopo la guarigione dal virus Covid-19; Mesi 4 di inibizione al Segretario, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC”, versione 9, del 30.04.2022), e della Circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 prot. n. 129 e successivi aggiornamenti, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito che in data 21.05.2022 i calciatori …partecipassero alla gara valevole per il Campionato di Serie A di Calcio a 5 L84 Torino – Feldi Eboli senza la attestazione del “Return to Play” necessaria dopo la guarigione dal virus Covid-19; Ammenda di € 10.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva….Dai certificati prodotti in atti risulta, infatti, che tanto il calciatore … (negativizzatosi il 17.05.2022) che il calciatore …. (negativizzatosi il 14.05.2022) non avrebbero potuto partecipare alla gara del 21 maggio successivo non essendo trascorso il periodo di sette giorni, dalla negativizzazione, occorrente per sottoporsi alla vista medica necessaria per ottenere il certificato “return to play” (in tal senso la circolare n. 3566 del 18.01.2022 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute). Il calciatore ….(negativizzatosi il 13.05.2022) avrebbe potuto disputare la gara se fosse stato in possesso del “return to play”, cosa che non è accaduto in quanto tutti e tre i calciatori hanno pacificamente ottenuto tale certificazioni solo in data 27.05.2022….Il sig. …. Segretario della …., sentito sulla circostanza in data 8.06.2022, ha ammesso che, in assenza del medico sociale, era stato lui stesso ad autorizzare i tre calciatori ritenendo, sia pure in buona fede, che gli stessi potessero partecipare alla gara. Nessun dubbio, quindi, sulla sua responsabilità. Il sig. …. Medico sociale della Feldi Eboli e quindi responsabile sanitario della stessa, sentito anch’esso sulla circostanza in data 8.06.2022, ha semplicemente dichiarato di essere stato assente in occasione della gara del 21.05.2022 per motivi personali e professionali, condividendo con il Segretario sig. Marzullo la necessità di sottoporre i calciatori alla procedura del “return to play” prima del loro utilizzo e delegando al Segretario il rispetto delle procedure previste per il rispetto del protocollo. Tale condotta è certamente censurabile sotto il profilo disciplinare in quanto il medico, responsabile sanitario, non ha certo la facoltà di delegare a terzi le proprie specifiche funzioni, specialmente a terzi (il Segretario) che certamente non sono in possesso delle opportune qualifiche professionali e altrettanto certamente non avrebbero potuto ovviare alla sua condotta omissiva posto che spettava certamente al medico organizzare ed eventualmente effettuare la visita medica che avrebbe dovuto consentire ai tre atleti di conseguire il rilascio della certificazione “return to play”. Ciò anche in considerazione del dettato dell’art. 44, comma 2, delle NOIF che, a proposito del medico sociale, testualmente recita: “Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale”.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0037/CFA del 18 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - n. 0040/TFN-SD 2022/2023 in data 21.9.2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale/Sig. N.L.M.

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha prosciolto il presidente della società, accusato della violazione dei doveri di cui all’art. 4, comma 1, CGS e all’art. 44, comma 1, NOIF nonché delle Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 del 1.7.2021 e del C.U. 36/A del 28.7.2021 per mancata osservanza dei protocolli sanitari dettati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19. In particolare, per non avere provveduto a far rispettare o comunque per non avere vigilato sul rispetto delle norme predette con particolare riferimento alla mancata sottoposizione, prima dell’avvio degli allenamenti collettivi, a tampone per tre tesserati e alla mancata sottoposizione agli screening da eseguire ad inizio stagione per un altro tesserato, tutti indicati in atti. Per gli stessi fatti venivano configurate le corrispondenti violazioni in capo al responsabile sanitario del sodalizio sportivo, che prima del deferimento concordava con la Procura federale l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS. Nel caso specifico si tratta della mancata sottoposizione agli screening richiesti all’inizio dell’attività, e per altri tre tesserati della mancata sottoposizione ai test richiesti al fine del monitoraggio e del contenimento degli effetti della epidemia Covid-19. Il tutto nonostante l’avvio degli stessi tesserati ad allenamenti collettivi. A fronte della suddetta oggettiva mancanza, la valutazione operata dal Tribunale federale ha condotto alla decisione con cui è stata esclusa la responsabilità del deferito, nella qualità di rappresentante legale della società, in quanto è stato ritenuto che l’omissione contestata fosse caratterizzata da un contenuto tecnico non esigibile dal soggetto investito solo della rappresentanza legale dell’ente, tenuto conto altresì della nomina di un responsabile sanitario e di un medico sociale….In via preliminare non sembra emergere in maniera univoca la integrale coincidenza tra contenuto specifico della condotta contestata e corrispondente prescrizione invocata in funzione della relativa contestazione esplicitata. Infatti, va evidenziato che è stata contestata la violazione dei doveri di controllo e vigilanza in cui si dovrebbe compendiare, per quanto di ragione, la funzione organizzativa in considerazione della non esecuzione di taluni test sanitari. Le argomentazioni spese nel reclamo, però, proiettano direttamente tale condotta su un piano differente ed ulteriore, in termini di violazione delle disposizioni in tema di accesso ai luoghi di lavoro. È vero che non si deve pretendere una puntuale corrispondenza ove rilevi l’esigenza di corretta qualificazione giuridica o sistematica della condotta. Tuttavia, va adeguatamente considerato se ed in che misura tale eventuale operazione di corretta ermeneutica sia suscettibile di incidere sulla concreta attività difensiva dell’interessato, ove si finisca per prospettare una condotta ulteriore e differente rispetto a quella espressamente cristallizzata nella contestazione, con uno specifico apparato regolatorio di riferimento. La rilevanza di quanto detto si coglie con specifico riferimento al tema oggetto del presente procedimento anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali in argomento. Infatti, è vero che con decisione del Collegio di garanzia (decisione n. 85/2021), citata nella decisione impugnata, è stata affermata la non imputabilità del rappresentante legale per omissioni dei controlli richiesti dalla regolamentazione volta a prevenire la diffusione epidemiologica Covid-19, ma resta altresì fermo che tale affermazione va in ogni caso coordinata con quanto più puntualmente precisato ove la condotta contestata risultasse non tanto e non solo la mera omessa somministrazione di test sanitari, bensì l’accesso a luoghi di espletamento della pratica sportiva o del lavoro senza le dovute cautele imposte dalla regolamentazione sanitaria (CFA sez. I, n. 79/2021-2022). Senonché, la configurazione predetta richiede una adeguata e puntuale conformazione già della contestazione elevata, per evidenti esigenze difensive che devono potersi cogliere sempre nella correlazione costante rispetto all’oggetto del giudizio e al contenuto della decisione. Nel caso di specie, i connotati della contestazione per cui si procede sono concentrati esclusivamente sulla pretesa omissione delle attività di vigilanza rispetto alla mera somministrazione dei test e degli altri accertamenti sanitari compiutamente indicati, ma senza la univoca correlazione di tale condotta rispetto alle conseguenze prospettabili in termini di accesso ai luoghi di lavoro. Tale rilievo, in disparte ogni considerazione in termini di adeguato assolvimento dell’onere probatorio specifico, riveste certamente rilevanza ai fini della disamina puntuale del contenuto della condotta imputabile al rappresentante legale, come sopra precisato. Ma non risulta colmata la distanza rinvenibile tra contorni della contestazione esplicitata e contenuti effettivi della condotta (omissiva o commissiva) nella quale si asserisce radicata la violazione. Inoltre, anche oltre la puntuale disamina in ordine alla circostanza per la quale la concreta articolazione della contestazione non tiene conto dei rilevanti profili evidenziati - in realtà ulteriori e riflessi rispetto alla condotta richiamata direttamente, ma senza puntuale contestazione alle parti - emergono altresì altre considerazioni nel merito della vicenda. Le conclusioni a sostegno della invocata richiesta di riforma della decisione del Tribunale federale sembrano riposare su un assioma fin troppo rigido ed automatico. E cioè, che ogni prescrizione dettata dai protocolli sanitari in tema di Covid-19 sarebbe connotata da una valenza organizzativa, tale per cui la relativa violazione dovrebbe manifestare una insufficiente o non adeguata capacità di organizzazione e controllo della struttura di riferimento. Con la conclusione per cui tale carenza o inadeguatezza dovrebbe sempre essere riconducibile al vertice della medesima struttura, cioè all’organo di gestione a capo dell’organizzazione stessa. Tuttavia, tale automatismo pare difficilmente condivisibile ove si pretenda di desumerlo da una pretesa, e in verità non rinvenibile, regola di carattere generale. Anzi, con riferimento a quanto più direttamente riguarda il presente procedimento, gli aspetti di seguito messi in evidenza possono dirsi militare in senso diverso. Peraltro, in termini complessivi, è evidente che una generalizzazione del tenore prospettato appare suscettibile di generare effetti difficilmente gestibili nel concreto da qualunque realtà organizzativa complessa se non ipotizzando di onerare i relativi organi gestori di incombenze, e responsabilità, che invece devono più propriamente riconnettersi alle diverse articolazioni e connesse posizioni funzionali nell’assetto organizzativo. Ma non può pretendersi che ogni violazione di qualsivoglia previsione contenuta nei protocolli sanitari dettati per contenere i rischi di diffusione epidemiologica da Covid-19 sia per ciò solo imputabile al vertice societario, senza dover anche ammettere che, in questo modo, ne verrebbe irrimediabilmente resa pressoché indeterminata la effettiva funzionalità relativa. Occorre, invece, una più articolata e meno meccanica opera di analisi della singola violazione per poterne comprendere la effettiva imputabilità ai diversi soggetti operanti all’intero di una realtà organizzativa complessa - quale una società sportiva professionistica - pur riconoscendo il ruolo di garanzia complessiva ai fini dell’impianto e del funzionamento del relativo vertice. Analogamente, ripercorrendo le argomentazioni spese nel reclamo, pare non condivisibile sostenere che tutte le “ questioni legate alla normativa in tema di accesso nei luoghi di lavoro sono di competenza del Presidente legale rappresentante”. Per lo meno con riferimento alle ipotesi in cui non vengano in rilievo scelte strategiche o di definizione dell’assetto organizzativo corrispondente. In altri termini, è doveroso rimarcare la differenza tra l’avere omesso di adottare il dovuto assetto organizzativo e la singola violazione accertata. Anzi, si può affermare che proprio l’accertamento di singoli e puntuali episodi di violazione delle disposizioni organizzative testimoniano quanto meno l’esistenza di un apparato a tal fine predisposto dall’organo competente. Proiettando tale considerazione in tema di obblighi di adozione di presidi volti a prevenire taluni rischi che possono derivare dallo svolgimento dell’attività tipica dell’organizzazione, può fondatamente prospettarsi una lacuna organizzativa già a monte, imputabile all’organo amministrativo in tal senso onerato, solo nelle eventualità di assenza dei presidi dovuti, ovvero di radicale inadeguatezza degli stessi per genericità, mancata corrispondenza con le esigenze dettate da una analisi di rischio concreta e attuale, applicazione solo apparente e formale delle prescrizioni regolatorie; ovvero ancora nei casi di disapplicazione reiterata e sistematica dei presidi adottati, per ciò stesso resi evidenti nella loro inadeguatezza per effetto di una capacità di aggiramento che si riveli seriale o indeterminata. Ma ove mai le violazioni, per quanto numerose, siano colte come inadempimento puntuale o come espressione di manipolazione fraudolenta specifica, ferme le conseguenze per gli autori materiali dei singoli fatti, le eventuali responsabilità per omessa adozione dei presidi e delle cautele occorrenti non possono essere automaticamente ricondotte al vertice della struttura. Potranno, semmai, valutarsi le condotte dei singoli incaricati nell’assetto organizzativo in funzione di espressa delega ovvero, come nel caso di specie, del ruolo specifico in ragione della competenza tecnico specialistica, cui corrisponde una tipica funzione riconosciuta dall’ordinamento di riferimento. Così per quanto attiene alle figure delle quali l’ordinamento sportivo prescrive la presenza nell’assetto organizzativo del medico sportivo e del responsabile sanitario, ai quali evidentemente competono le incombenze in materia sanitaria anche senza autonoma delega dal vertice societario, proprio in funzione della specifica funzione che, una volta istituita nell’assetto organizzativo e dotata dei poteri funzionali a garantire il ruolo suddetto, siano chiamati ad assolvere. Basterebbe al riguardo rammentare le puntuali disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II delle Norme Organizzative interne della FIGC. È vero che, come si evince dalla stessa contestazione, ai sensi dell’art. 44, comma 1, “Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti disposizioni”, da cui pare potersi desumere la responsabilizzazione dell’ente nel suo complesso per il rispetto delle misure a tutela della salute dei tesserati; ma è più puntualmente precisato, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, che il Medico sociale “assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale”. Piuttosto, ove mai si intendesse che ogni volta che la mancata sottoposizione di un tesserato agli screening sanitari prescritti a inizio stagione sia da imputare (anche) al legale rappresentante della società sportiva, per ciò solo e anche quando un responsabile sanitario e un medico sportivo siano stati regolarmente nominati e messi in condizioni di operare, si rischierebbe di introdurre una responsabilità di posizione in capo al legale rappresentante solo in virtù della citata qualità e a prescindere da ogni effettiva valutazione sulla concreta esigibilità della condotta alternativa, sulla specifica competenza tecnica eventualmente occorrente (si pensi, a mero titolo di esempio, alla necessità di preventiva adeguata analisi dello stato di salute dell’interessato in quel contesto prima di disporre taluni screening), sulla effettiva capacità di valutare e padroneggiare le singole modalità esecutive occorrenti. Con riferimento specifico alla vicenda in esame, a dispetto della numerosità degli accertamenti sanitari prescritti ed eseguiti, risultano le violazioni di cui si è detto in premessa: mancata sottoposizione, prima dell’avvio degli allenamenti collettivi, a tampone per tre tesserati e mancata sottoposizione agli screening da eseguire ad inizio stagione per un altro tesserato. Ma proprio le caratteristiche isolate e puntuali delle stesse rispetto alla mole complessiva degli adempimenti pare impedire la possibilità di assumerle come sintomatiche di una pretesa assenza di adeguati presidi cautelari. Né è stata fornita in tal senso contezza effettiva delle caratteristiche dei presidi adottati in concreto per garantire il corretto accesso ai luoghi di lavoro, da vagliare in maniera da potere semmai contestare un eventuale deficit organizzativo imputabile al vertice aziendale, in tal senso scontandosi ulteriormente gli effetti di quella non puntuale articolazione della contestazione rispetto all’oggetto del giudizio di cui si è detto sub 4. Valutando più in concreto le condotte oggetto del presente procedimento alla luce degli specifici parametri normativi di riferimento, si deve rilevare come questa valutazione ripiegata su distinti piani di riferimento corrisponde alla stessa configurazione delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione sportiva 2021/2022”, in data 30 marzo 2022, delle quali pure si contesta la violazione. In tale documento, infatti, si rinviene rappresentata la differenza tra prescrizioni di carattere tecnico-sanitario e le misure a contenuto più schiettamente organizzativo e gestionale, rispettivamente articolate nei paragrafi “1. Requisiti medici e disposizioni igienico-sanitarie”, “2. Requisiti per la configurazione dell’impianto” e “3. Requisiti per la gestione dei processi organizzativi”. Rientrano specificamente nell’ultimo contesto le misure organizzative preordinate a garantire l’accesso agli impianti in condizioni di sicurezza. All’organo con funzioni di gestione, proprio in attuazione dei compiti che alla stessa figura pertengono, si richiede di costituire un Comitato per la revisione della documentazione Covid-19 con la partecipazione necessaria del Delegato Gestione Evento, (ove previsto o persona delegata dall’organizzatore), del RSPP aziendale e del medico competente; al Comitato spetta, tra l’altro, “monitorare le misure igieniche di base (…), controllare le norme igieniche in loco (…), intervenire in caso di violazioni delle norme da parte di un soggetto in loco”. Ancora più plasticamente nelle stesse Indicazioni generali si prevede espressamente che spetta all’organizzatore dell’evento “disciplinare l’accesso all’impianto dei vari target e controllarne il possesso della Certificazione verde Covid-19 richiesta”; spetta invece al Delegato Gestione Evento (o persona delegata dall’organizzatore se non previso) “il controllo sull’adozione delle specifiche misure all’interno dello Stadio, anche con particolare riguardo al rispetto delle misure di mitigazione e prevenzione nelle diverse zone dell’impianto, al fine di assicurare la costante salvaguardia delle persone che prevedono l’eventuale presenza di soggetti appartenenti ai Gruppi 1 e 2”. Con riferimento poi alla fase di allenamento – alla quale parrebbe alludere il contenuto della contestazione elevata – si prescrive come necessario che tutte le persone che prestano attività lavorative durante il soggiorno devono essere in possesso della Certificazione verde Covid-19, cd “Green Pass base”. Ma è distinta – sebbene consequenziale sul piano logico – la previsione di un autonomo obbligo di “verifica delle misure igieniche e di sanificazione dei locali interessati” anche con “arrivo” prima della partecipazione del personale direttamente interessato agli allenamenti “di personale addetto al controllo delle condizioni igieniche e all’implementazione del Protocollo”. Nella concreta articolazione delle disposizioni igienico-sanitarie delle citate “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione sportiva 2021/2022”, in data 30 marzo 2022, coerentemente, si ha modo di precisare che “Sarà ad ogni modo cura del Medico Responsabile/Sociale adottare la strategia più consona alle caratteristiche del Gruppo Squadra e alla condizione dei singoli componenti. Al Responsabile Sanitario/Medico Sociale/Medico di Squadra e al Medico Competente (per i soggetti del Gruppo che non sono in possesso di scheda sanitaria FIGC) è in ogni caso affidato il compito di monitorare il Gruppo, sottoponendo ad una costante valutazione clinica e, se necessario, a test di laboratorio”. Emerge una serie di incombenze specifiche – anche in termini di controllo e monitoraggio - costantemente riportate al ruolo particolare del Responsabile sanitario o del Medico sociale, in ragione del rispettivo ruolo nella organizzazione complessiva. Pertanto, il complesso delle prescrizioni e misure concrete dettate non contraddice la ovvia distinzione tra obbligo di adozione delle fondamentali misure organizzative, da un lato, e concreta attuazione con riferimento a casi specifici, dall’altro. Il primo, certamente proprio dell’organo con funzioni di gestione; l’altro, invece, che non può non competere ai diversi soggetti incaricati in concreto delle attività esecutive e tecniche, ivi incluse quelle con finalità di verifica. Dall’organo di amministrazione e gestione deve potersi pretendere l’adozione dell’assetto organizzativo prescritto, improntato ad assicurare l’esecuzione dei protocolli e dei comportamenti specifici richiesti in maniera puntuale, integrale, non apparente; ma è dagli altri soggetti della filiera che dovrà pretendersi il corretto funzionamento anche attraverso l’esecuzione delle condotte puntuali e la verifica dell’esatto adempimento di quanto prescritto ai singoli. Con riferimento alla mera partecipazione agli eventi agonistici 9.– fattispecie direttamente estranea al presente contesto - ai sensi del C.U. n. 42/A del 30.7.2021, è prescritto espressamente che “tutti i tesserati appartenenti alle società professionistiche e alle società di Serie A Femminile, ai fini della partecipazione agli eventi e alle competizioni di livello agonistico, devono essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105”. Ma l’eventuale violazione di tale previsione comporta la responsabilità dello stesso tesserato, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all’art. 9, comma ,1 lett. e), f), g) ed h) del C.G.S., nonché delle società i cui tesserati si sono resi responsabili delle predette violazioni ovvero che abbiano posto in essere l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, delle certificazioni verdi Covid-19, a seconda della gravità, con una o più̀ delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1), b), c), g), h), i), l), m) ed n) del C.G.S., nonché́ di quelle previste dall’art. 10, comma 1, C.G.S. Non emerge, invece, una diretta imputazione anche a carico dei vertici societari investiti delle funzioni gestorie per l’inadempimento imputabile al tesserato di possesso della predetta certificazione verde Covid-19.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 40/TFN - SD del 21 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Deferimento n. 4240/689pf21-22/GC/gb del 24 agosto 2022 nei confronti del sig. L.M.N. - Reg. Prot. 39/TFN-SD

Massima: Prosciolto il legale rapp.te della società dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1° luglio 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto il tesserato …. agli screening di inizio stagione da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per lui fissato nella giornata del 16/07/2021; per non aver sottoposto i tesserati …. e …. al test sierologico da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per loro fissato nella giornata del 16/07/2021; per non aver sottoposto il tesserato …. al tampone da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per lui fissato nella giornata del 12/08/2021…..L’art. 44 NOIF dispone che “1. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della FIGC 2. Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale”. Con riferimento agli specifici obblighi sanitari connessi ai controlli previsti dalla normativa COVID, nella specie screening e test sierologici, l’avvenuta nomina di un responsabile sanitario e di un medico sociale esclude in radice una connessa responsabilità per  culpa in eligendo (qui non contestata: nds) e/o vigilando del legale rappresentante della società, in quanto, conformemente a quanto già statuito dal Collegio di Garanzia e condiviso da questo Tribunale (TFN-SD, dec. n.116/2021-2022) , “[…] la culpa in eligendo a carico del preponente non ricorre se il preposto abbia compiuto un errore o una negligenza, bensì se la scelta del preponente possa ritenersi formalmente o sostanzialmente scorretta [….] Discorso (parzialmente) analogo vale anche per la culpa in vigilando, la quale va necessariamente ad attenuarsi nel momento in cui l’impegno dovuto dal preposto diventa altamente tecnico e specialistico, e dunque, per dirla nei termini di parte ricorrente, ‘inesigibile’ da parte di un preponente non tecnico, almeno per quanto riguarda tutte le incombenze (e tra queste le segnalazioni) di carattere specificamente sanitario. Si consideri, infatti, che i mancati adempimenti contestati al Presidente, come si è visto, sono - in gran parte - attività che presentano aspetti tecnici (e richiedono professionalità) che sono di specifica competenza dello staff medico.” (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., 29 settembre 2021, n. 85). Alla luce degli anzidetti principi non vi è dubbio, per quanto ci occupa, che gli adempimenti specifici connessi agli obblighi di effettuazione degli screening, dei test sierologici e dei tamponi, da eseguire prima dell’avvio degli allenamenti collettivi nel rispetto del Tempo Zero riferito ad ogni singolo calciatore tesserato, come previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1° luglio 2021”, rientrino nelle esclusive e qualificate competenze del responsabile sanitario e del medico sociale, cui l’art. 44 NOIF e le indicazioni della FIGC demandano la relativa attività.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 31/TFN - SD del 15 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4240/689pf21-22/GC/gb del 24 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri L.M.N. e A.C.G. - Reg. Prot. 39/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, inflitta la’memnda di € 800,00 al Responsabile Sanitario tesserato,  per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 2, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1° luglio 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, in particolare, per non aver sottoposto il tesserato …. agli screening di inizio stagione da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per lui fissato nella giornata del 16/07/2021; per non aver sottoposto i tesserati … e …. al test sierologico da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per loro fissato nella giornata del 16/07/2021; per non aver sottoposto il tesserato …. al tampone da eseguire a 48/72 ore prima dell’avvio degli allenamenti collettivi al Tempo Zero per lui fissato nella giornata del 12/08/2022.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 146/TFN - SD del 16 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7155 /399pf21-22/GC/blp del 22 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri V.G., I.M. e della società FC Crotone Srl - Reg. Prot. 122/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 1.000,00 al Presidente del CdA per la violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1 delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1° dicembre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto i tesserati Massimo Mezzini e Pasquale Catalano al test sierologico previsto prima di aggregarsi al gruppo squadra in occasione della partita Frosinone Crotone dell’1/11/21. Ammenda di € 1.600,00 al Responsabile Sanitario tesserato per le suddette violazioni ed € 2.000,00 di ammenda alla società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 139/TFN - SD del 10 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7477/404pf21-22/GC/gb del 31 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri A.D.L., R.C. e della società SSC Napoli Spa - Reg. Prot. 133/TFN-SD

Massima: Prosciolti tutti i deferiti dall’accusa di violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44, comma 1, delle NOIF, delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC” (versione 4, del 3.12.2021), e della Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, ed in particolare per aver consentito o, comunque, non aver impedito ai calciatori …. di partire da Napoli alla volta di Torino con l’aereo in data 05.01.2022, insieme al resto del “gruppo squadra”, e di partecipare (cfr. distinta gara) in data 06.01.2022 alla gara valevole per il Campionato di Serie A Juventus – Napoli, nonostante i tre citati calciatori fossero stati sottoposti a quarantena domiciliare sino al 09.01.2022, come disposto dall’ASL Napoli 2 – Nord, con nota, avente ad oggetto “Provvedimenti da adottare per positività al TNF di alcuni componenti del Gruppo Squadra SSC Napoli”, comunicata in data 05.01.2022 alle ore 17,01….Risulta in atti come a far tempo, quantomeno, dal giorno 4.1.2022 si fossero riscontrati numerosi casi di positività al Covid 19 tra i tesserati, a diverso titolo, della SSC Calcio Napoli. Sono infatti state acquisite le email inviate dal dott. Canonico alle competenti strutture pubbliche nelle quali, di giorno in giorno, veniva aggiornato l’elenco dei soggetti positivi, comprensivo dell’allenatore della squadra, e venivano comunicati i nominativi dei c.d. “contatti stretti” di questi ultimi. Le strutture venivano inoltre relazionate circa le condizioni igienico-sanitarie nelle quali i soggetti positivi avevano interagito con gli altri tesserati. Risulta altresì che con provvedimento del 5.1.2022 (ore 15.44) la ASL Napoli 1 Centro, rilevata la presenza di un “acclarato focolaio di positività che tra l’altro presenta un continuo trend di casi positivi”, raccomandava alla Società di attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio, alla luce del principio di massima cautela. Detto provvedimento, con riferimento ai contatti stretti ad alto rischio, prescriveva l’osservanza di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 31.12.2021. Per quel che rileva ai fini del presente deferimento, proprio a seguito delle comunicazioni intervenute dal giorno 4 gennaio, alle ore 17.01 del 5.1.2022, veniva notificato alla pec della società, nonché inviato alla email ordinaria del settore sanitario della SSC Calcio Napoli, il provvedimento emesso in pari data dalla ASL Napoli 2 Nord – Dipartimento di Prevenzione, a firma della dott.ssa ., con il quale per i calciatori…, veniva disposto “un periodo di quarantena domiciliare fino al giorno 09/01/2022” ai sensi della circolare ministeriale del 31.12.2021. Sentita nella fase di indagine, la dott.ssa …. puntualizzava che, ai sensi del provvedimento dalla stessa adottato, i tre calciatori sarebbero dovuti rimanere presso il proprio domicilio almeno fino all’esito del tampone di verifica, da eseguirsi il giorno 9.1.2022. Interpellata specificamente sul punto, la funzionaria ha precisato tuttavia che “alcune circolari modulate dal Ministero della Salute sono state emanate per regolare la quarantena/isolamento delle persone appartenenti alle società sportive professionistiche, nello specifico quella del 18.6.2020, che disciplina un tipo di quarantena soft, nel senso che ai positivi è vietata qualsiasi attività sportiva in gruppo, mentre per quelli posti in quarantena la circolare prevede che possano uscire per raggiungerei il campo di allenamento e fare ritorno al luogo di quarantena, sempre indossando i DPI”. Ha altresì precisato che la Circolare 18.6.2020 doveva e deve ritenersi tuttora vigente. Ebbene, alla luce del mero tenore letterale del provvedimento adottato dalla ASL Napoli 2 Nord sopra riportato, non v’è dubbio che i tre calciatori di cui all’incolpazione non sarebbero potuti partire per Torino e, tantomeno, essere impiegati nella gara che si sarebbe disputata il giorno successivo. Con la conseguenza che la condotta contraria tenuta, quantomeno, dal dott. Canonico, dovrebbe ritenersi in astratto assunta in violazione del provvedimento amministrativo citato e dunque sussumibile, sotto il profilo materiale, nelle violazioni contestate. Sotto il profilo soggettivo, tuttavia, ritiene il Tribunale che la condotta contestata non risulti assistita dal necessario elemento psicologico. Ed invero, risulta per tabulas, a conferma di quanto riferito in sede di audizione, che, proprio in conseguenza della ricezione (al termine del volo aereo di trasferimento a Torino) del provvedimento contenente le prescrizioni per i tre calciatori, il dott. …. prese diretto contatto con la ASL Napoli 2, nella persona del Direttore Generale dott. ….., riferendo che i tre tesserati erano presenti al seguito della squadra “in virtù della Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, tuttora vigente” (cfr. dichiarazione dott. …, 8.2.2022). Ebbene, a seguito di tale interlocuzione, il dott. …., Direttore del medesimo Dipartimento che aveva emanato le prescrizioni di cui all’incolpazione, inviò un provvedimento del seguente tenore: “esaminata la relazione del dott. ….. (sulla gestione dei tre calciatori, nrd) abbiamo ritenuto che le norme di legge, inclusa la richiamata circolare del Ministero della Salute 18 giugno 2020, avessero fondamento e le nostre prescrizioni osservate e dunque non abbiamo disposto alcuna sanzione, tanto nei confronti della datrice di lavoro e del responsabile sanitario della stessa, quanto nei confronti dei calciatori”. Pare dunque evidente che al momento del fatto la condotta del dott. …..fu improntata al dichiarato rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 21463 del 18.6.2020, recante specifiche disposizioni in tema di “modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi Covid-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista” e che l’interlocuzione con il dirigente dell’ASL Napoli 2, proprio sullo specifico punto della gestione dei contatti positivi in questione, abbia confortato il deferito nell’operare in tal senso. Soccorre sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che, in materia contravvenzionale, ha più volte statuito il principio per cui l’agire del trasgressore può dirsi assistito da buona fede, che esclude la responsabilità, “quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell’autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere” (cfr. Cass. pen., Sez. III, 12.1.2016, n. 5506; nello stesso senso, Sez. I, 15.7.2015 , n. 47712, per cui “la buona fede ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta quanto alla rilevanza del fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione”; anche Sez. III, 20.5.2016, n. 35314). Non è dunque possibile, sotto il profilo soggettivo, alcun addebito al dott. …. per aver consentito la partenza dei calciatori e il loro impiego nella gara Juventus-Napoli del giorno 6.1.2022 in osservanza della Circolare 18.6.2020, ancorché il provvedimento adottato dalla ASL 2 Napoli in data 5 gennaio 2022 non facesse alla stessa riferimento, richiamando invece la più restrittiva (ma non applicabile alla fattispecie in esame) Circolare del 31.12.2021. Conforta in tal senso, peraltro, anche la disamina della vicenda contenuta nella citata dichiarazione del Direttore del Dipartimento da cui era provenuto il provvedimento che imponeva la quarantena; dichiarazione che, all’esito della ricostruzione dei fatti, ha ritenuto insussistente qualsivoglia violazione di legge e, per quel che qui rileva, osservate le prescrizioni impartite dall’Ente. Quanto sin qui illustrato rende evidente l’assenza di qualsivoglia addebito anche nei riguardi del Cav. ….., qui deferito in ragione della carica sociale ricoperta. Anche a voler prescindere dalla documentata sussistenza delle deleghe di funzioni in favore di altri soggetti e dall’assenza di prova circa il coinvolgimento aliunde del Presidente nella trasferta in questione, è evidente che ogni eventuale informazione in merito non potrebbe che essere stata al medesimo trasferita nei termini sopra ricostruiti con la conseguente assenza, anche in questo caso, del necessario elemento soggettivo.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0079/CFA del 29 Aprile 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, n. 0116/TFNSD-2021-2022 del 1° aprile 2022

Impugnazione – istanza: F.C. Legnago Salus S.r.l.-sig. V.D.-sig. S.E.-sig. C.A.

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato con l’ammenda di € 1.850,00 il Presidente del C.d.A. il responsabile sanitario ed il medico sociale  per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28 luglio 2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30 luglio 2021 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C. per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19 agosto 2021: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) …. al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C.” del 19 agosto 2021, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21 agosto 2021 al 14 ottobre 2021, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15 novembre 2021 al 19 novembre 2021; per non avere sottoposto il calciatore (suscettibile) …. al test del tampone previsto dai medesimi “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C.”, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21 agosto 2021 al 14 ottobre 2021, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal 9 novembre 2021 al 22 novembre 2021; per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) …. al test del tampone previsto dai medesimi “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C.”, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 20 agosto 2021 al 16 settembre 2021; per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) …. al test del tampone previsto dai citati “Chiarimenti alle indicazioni generali F.I.G.C.”, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 20 agosto 2021 al 19 settembre 2021. Rideterminata l’ammenda da € 5.000,00 ad € 3.750,00 a carico della società… Con riguardo all’ammenda a carico della società va considerato infatti che la relativa misura non è stata rideterminata dal Tribunale Federale in proporzione alla misura ridotta, rispetto a quanto inizialmente richiesto dalla Procura Federale, stabilita dalla decisione impugnata a carico del Presidente della società medesima. L’importo della sanzione a carico della società non può che seguire quella a carico delle persone fisiche, quale il Presidente che la rappresenta. Al fine di assicurare tale proporzione, la sanzione a carico della società deve essere rideterminata in euro 3.750 (e non in euro 5.000, come stabilito dalla decisione del Tribunale federale)…..E’ oggetto della presente controversia l’applicazione delle disposizioni federali, vigenti pro tempore, volte a prevenire la diffusione del Covid, le connesse responsabilità del Presidente, del responsabile medico, del medico sociale e della Società calcistica e l’entità delle misure sanzionatorie applicate dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale reclamata. Nel caso di specie vengono in rilievo, oltre al contenuto del decreto-legge n. 52/2021 (art. 9-bis), come modificato dal decretolegge n. 105/2021, le disposizioni applicative per l’ordinamento federale sportivo poste dalla F.I.G.C. In particolare, l’art. 9-bis del decreto-legge n. 52/2021, introdotto dal decreto-legge n. 105/2021, nel testo in vigore dal 23 luglio 2021 fino al 26 novembre 2021 (testo precedente le modifiche apportate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172) stabiliva che, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID19 l'accesso a una serie di servizi e attività, tra cui (comma 1, lettera d): piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso. Dal 27 novembre 2021 e fino al 18 febbraio 2022, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 172/2021, la lettera d) è stata ulteriormente integrata dall’inciso “nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità”. In sequenza rispetto alla introduzione delle disposizioni di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 52/2021, la F.I.G.C. ha, in particolare, adottato dei chiarimenti, il 19 agosto 2021, alle indicazioni generali F.I.G.C. per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid 19. Segnatamente, il “Chiarimento in merito alle sedute di allenamento [nuovo]” ha precisato che “Con riferimento allo svolgimento delle sedute di allenamento, considerata la frequente necessità di utilizzo di spazi e sale al chiuso [es. palestre, aree fitness], per il quale le attuali previsioni normative contemplano comunque il possesso della Certificazione verde Covid-19, va obbligatoriamente prevista, per i soggetti suscettibili [non vaccinati e non guariti, oltre ai soggetti vaccinati con ciclo vaccinale non ancora completato] - entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento [indipendentemente dal fatto che la stessa si svolga anche solo parzialmente al chiuso] - l'effettuazione di test molecolari o antigenici del tipo richiamato nel Protocollo”. Quanto alla interpretazione delle disposizioni di riferimento, ad avviso dei reclamanti le norme del decreto-legge erano rivolte esclusivamente all’attività al chiuso, che la palestra in cui era svolta l’attività di allenamento, posta sotto la tribuna dello stadio, era aperta sui lati e quindi non era posta al chiuso, che il vincolo non avrebbe potuto riguardare altri spazi (quali spogliatoi o docce) comunque presidiati da regole in funzione di prevenzione dal Covid sul loro utilizzo. Il Collegio ritiene necessario premettere che le disposizioni emanate dalla F.I.G.C. in relazione alla pandemia, per disciplinare la ripresa e il corretto proseguimento delle attività delle società sportive, dei dirigenti, degli atleti, degli ufficiali di gara e di ogni altro soggetto (esplicante attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo o decisionale comunque rilevante per l’ordinamento federale) costituiscono “norme federali” e sono fonti dell’ordinamento stesso, ancorché di natura atipica e di carattere temporaneo e speciali, assimilabili, per alcuni versi, alle ordinanze extra ordinem o a quelle contingibili e urgenti, previste dall’ordinamento giuridico statale. Le disposizioni adottate dalla Federazione, pertanto, sono cogenti ed obbligatorie per i soggetti dell’ordinamento sportivo, i quali sono tenuti alla relativa osservanza, il tutto secondo la previsione di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S. (in tal senso v. CFA, Sezioni unite, decisione n. 1/CFA/2021-2022). Va poi ribadito che le disposizioni del protocollo sanitario Covid-19 rivestono la natura di prescrizioni vincolanti e non negoziabili. Ciò perché costituisce fatto notorio che le prescrizioni sanitarie contenute nel protocollo, e per traslato il loro rispetto, rappresentano la condizione senza la quale non è possibile lo svolgimento delle manifestazioni sportive, e tra esse quelle autorizzate “a porte chiuse”, in un momento in cui il contrasto alla diffusione del Covid-19 si pone come interesse generale primario rispetto a qualsiasi altro interesse. Infatti, in base al quadro regolatorio adottato dal Consiglio Federale della F.I.G.C., l’individuazione delle misure più idonee per evitare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19 è stata accentrata negli organi federali e non è stata rimessa alla libera e discrezionale valutazione delle singole società. Conseguentemente non è consentito alle singole società di decidere autonomamente o di modulare le misure ritenute più idonee per limitare la diffusione della pandemia Covid-19, essendo le stesse obbligate a rispettare i protocolli sanitari adottati dalla Federazione senza alcuna facoltà di deroga. Del resto, una diversa interpretazione, oltre a essere incompatibile con la funzione pubblicistica attribuita alla Federazione, comporterebbe una situazione di incertezza generale suscettibile di vanificare le stesse norme di prevenzione, ben potendo ogni società applicare ad libitum regole e livelli di tutela del tutto differenti (in tal senso cfr. CFA, Sezione I, decisione n. 27/CFA/2020-2021). Va precisato, con un rilievo in fatto che consente di meglio inquadrare e interpretare i riferimenti normativi richiamati, che le predette disposizioni hanno investito una fase di massima allerta per la diffusione del virus e delle sue varianti, il che induce ulteriormente a una rigorosa applicazione non solo delle disposizioni statali ma anche delle conseguenti disposizioni adottate dalla Federazione….la piana lettura – quale è quella data dalla decisione reclamata – dei chiarimenti federali del 19 agosto 2021, non può far dubitare del fatto che l’obbligo per i soggetti suscettibili riguardasse non solo gli spazi relativi allo svolgimento dell’attività sportiva ma anche quelli accessori a tali attività, quali docce o spogliatoi, essendo tutti gli spazi in questione accomunati, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo, dal presupposto che l’attività si svolgesse anche solo parzialmente al chiuso, come nel caso di specie si sarebbe verificato per l’utilizzo della palestra, solo parzialmente chiusa, come rappresentato dagli stessi reclamanti. Il parziale svolgimento al chiuso può infatti essere inteso, con riguardo al periodo di riferimento, sia in termini temporali (attività che, in parte, è svolta al chiuso e, in parte, è svolta all’aperto) sia in termini spaziali (attività che si svolge in spazi parzialmente chiusi). Né devono indurre in equivoco le modifiche introdotte nella normativa nazionale, all’art. 9-bis del decreto-legge n. 52/2021, dal decreto-legge n. 172/2021, solo a decorrere dal 27 novembre 2021, con riferimento all’esplicito richiamo agli spazi adibiti a spogliatoi e docce. Soccorrono al riguardo nei termini già richiamati (e in disparte ogni considerazione sul carattere di innovazione o di mero chiarimento e specificazione della novella legislativa) la specialità dell’ordinamento sportivo e le più rigorose regole poste dai chiarimenti federali del 19 agosto 2021.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 137/TFN - SD del 6 Maggio 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 5903/794pf21-22/GC/gb del 14 febbraio 2022 nei confronti dei sigg.ri L.M.N., D.M. e della società Calcio Catania Spa - Reg. Prot. 102/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 2.000,00 all’Amministratore Unico per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il calciatore … al test sierologico al T0 il giorno 30.01.21; per non aver sottoposto il calciatore Sales Simone al tampone al T-1 il giorno 12.01.21; per non aver sottoposto il calciatore … al test sierologico al T0 il giorno 22.01.21 ed al tampone al T-1 il giorno 19.01.21; per non aver sottoposto Pinto Giovanni al test sierologico al T0 il giorno 11.02.21; per non aver sottoposto Santurro Antonio al tampone al T-1 il giorno 12.02.21; per non aver sottoposto … al tampone al T-1 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto … al tampone al T0 il giorno 03.03.21; per non aver sottoposto …. al tampone al T-1 il giorno 29.03.21; per non aver sottoposto il calciatore …. al test sierologico il giorno 30.03.21. Ammenda di € 3.420,00 al Responsabile Sanitario per le violazioni di cui sopra.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 123/TFN - SD del 13 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 7715/1160 pf20-21/GC/blp del 7 gennaio 2021 nei confronti del sig. C.C. - Reg. Prot. 113/TFN-SD

Massima: Previa revoca dell'accordo ex art. 127 CGS di cui alla Decisione n. 96 del 3 febbraio 2021 per mancata esecuzione il Presidente è sanzionato con l’ammenda di € 2.500,00 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell’8 giugno 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri, in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test del tampone alla scadenza dei4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/06/2020 a distanza di6 giorni dal precedente del 04/06/2020 relativamente al sottogruppo 1, del test eseguito in data 10/06/2020 a distanza di5 giorni dal precedente del 05/06/2020 relativamente al sottogruppo 2, del test eseguito in data 11/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 06/06/2020 relativamente al sottogruppo 3, del test eseguito in data 11/06/2020 a distanza di 7-6 giorni dal precedente relativamente ad alcuni soggetti appartenenti al sottogruppo 1 e 2; del test eseguito in data 15/06/2020 a distanza di5 giorni dal precedente del 10/06/2020, del test eseguito in data 16/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente dell’11/06/2020 nei riguardi di alcuni soggetti appartenenti allo staff tecnico; del test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di5 giorni dal precedente del 1 8/06/2020, del test eseguito in data 23/06/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 18/06/2020, del test eseguito in data 06/07/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 1/07/2020….Risulta infatti documentalmente che in tutti i casi espressamente indicati nell’incolpazione i test previsti dai Protocolli Sanitari emanati dai competenti organi federali per il contenimento dell’epidemia da Sars Covid 2 e per la ripresa degli allenamenti e delle competizioni in sicurezza siano stati effettuati oltre il termine di 4 giorni previsto da dette disposizioni e conseguentemente in contrasto con esse….La condotta così accertata costituisce violazione del generale obbligo di cui all’art. 44, comma 1, NOIF, che impone alle società di sottoporre i propri calciatori, nonché gli allenatori, i direttori tecnici ed i preparatori atletici professionisti agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle stesse disposizioni organizzative interne che, in occasione dell’epidemia da Covid-19, sono state ulteriormente specificate mediante l’emanazione di specifici Protocolli volti a tutelare la salute di tutti i soggetti operanti in ambito sportivo. La stessa condotta rileva altresì ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS atteso che il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità avrebbe imposto, vista la grave situazione epidemiologica che il Paese stava attraversando all’epoca dei fatti, l’assoluta osservanza di tutte le cautele necessarie ad evitare l’esposizione al rischio dei tesserati della Società, in primis del Gruppo Squadra.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 116/TFN - SD del 01 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 6619/344 pf21-22/GC/gb del 7 marzo 2022 nei confronti del sig. V.D. + altri - Reg. Prot. 108/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 5.000,00 mentre tutti i deferiti (presidente, sanitario e medico sociale) sono sanzionati con l’ammenda di € 1.850,00 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21; per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare: a) per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) … al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno 15/11/21 al 19/11/21; b) per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) … al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 21/08/21 al 14/10/21, nonché per avergli consentito e, comunque, non impedito l’accesso sul luogo di lavoro privo della necessaria certificazione verde Covid-19 obbligatoria dal giorno dal 09/11/21 al 22/11/21; c) per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) … al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 20/08/21 al 16/09/21; d) per non aver sottoposto il calciatore (suscettibile) Laurenti Gianluca al test del tampone previsto dai “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC” del 19/08/21, da svolgere entro le 48 ore precedenti ciascuna seduta di allenamento dal 20/08/21 al 19/09/21….Per il Presidente della società, tuttavia, occorre effettuare una doverosa precisazione. Con riferimento agli specifici obblighi sanitari connessi all’effettuazione dei tamponi, l’avvenuta nomina di un responsabile sanitario e di un medico sociale esclude in radice una connessa responsabilità per “culpa in eligendo e/o vigilando in quanto deve ritenersi, conformemente a quanto già statuito dal Collegio di Garanzia che “…la culpa in eligendo a carico del preponente non ricorre se il preposto abbia compiuto un errore o una negligenza, bensì se la scelta del preponente possa ritenersi formalmente o sostanzialmente scorretta…. Discorso (parzialmente) analogo vale anche per la culpa in vigilando, la quale va necessariamente ad attenuarsi nel momento in cui l’impegno dovuto dal preposto diventa altamente tecnico e specialistico, e dunque, per dirla nei termini di parte ricorrente, “inesigibile” da parte di un preponente non tecnico, almeno per quanto riguarda tutte le incombenze (e tra queste le segnalazioni) di carattere specificamente sanitario. Si consideri, infatti, che i mancati adempimenti contestati al Presidente, come si è visto, sono - in gran parte - attività che presentano aspetti tecnici (e richiedono professionalità) che sono di specifica competenza dello staff medico.” (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., 29 settembre 2021, n. 85). Nel caso di specie il Tribunale ritiene che gli specifici adempimenti, anche in ordine al rispetto della tempistica, connessi agli obblighi di effettuazione dei tamponi, rientrassero nelle esclusive e qualificate competenze del responsabile sanitario e del medico sociale ai sensi dell’art.44 NOIF e delle indicazioni della FIGC che demandano l’attività di controllo ai responsabili sanitari ed al medico sociale (vedasi pag.12 delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 14 ottobre 2021). A diverse conclusione, invece, deve giungersi con riferimento al mancato rispetto della normativa sull’accesso nei luoghi di lavoro (con esclusione, come già visto, della vicenda contestata al calciatore …), in quanto la specifica attività di controllo della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro è di stretta competenza organizzativa del datore di lavoro che, nel caso di specie, in assenza di specifica delega in atti, non può che essere individuato nel Presidente legale rappresentante. Alla luce di quanto sopra esposto, consegue, nei termini e nei limiti sopra indicati, la responsabilità degli odierni deferiti per gli illeciti loro contestati; tuttavia appare equo, in ragione di quanto, sopra, limitare nel quantum, la misura della sanzione da irrogare al Presidente, rispetto alla richiesta formulata dalla Procura federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 92/TFN - SD del 03 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 5006 /117pf21-22/GC/blp del 12 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri H.X., G.G.S., G.A. e della società Como 1907 Srl - Reg. Prot. 93/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il Presidente del CdA della società è sanzionato con euro 3.500,00 di ammenda per la violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del CGS, dell’art. 44 comma 1, delle NOIF e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022” del 1 luglio 2021, nonché dell’Allegato al Protocollo del 1 luglio 2021, entrambi pubblicati in data 08/07/2021, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, e del C.U. 42/A del 30/07/21 sull’uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei “Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19” del 19/08/21: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, in particolare, per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili”, appartenenti al Gruppo Squadra (Gruppo 1), al test del tampone alla scadenza di 56 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 15/07/21, fatto a distanza di 8 giorni dal precedente del 07/07/21; per non aver sottoposto i soggetti “suscettibili”, appartenenti al Gruppo Squadra (Gruppo 1), al test del tampone preventivo da svolgere entro le 48h dalle sedute di allenamento della squadra; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra (Gruppo 1) al test sierologico alla scadenza mensile di agosto e settembre prevista da protocollo; per non aver eseguito la sanificazione del centro sportivo di Cantù nel quale si stava allenando la squadra del Como in data 14/09/21; per aver consentito e, comunque, non impedito al calciatore …. di partecipare, pur non essendo in possesso delle certificazioni verdi Covid-19 obbligatorie, alla gara di Coppa Italia del 07/08/21 e alle gare di campionato del 22/08/21, del 29/08/21, del 11/09/21, del 17/09/21; per non aver sottoposto il calciatore … (suscettibile) al tampone Match-Day -2 in occasione delle gare del 13/08/21, del 22/08/21 e del 11/09/21; per non aver sottoposto il calciatore …(suscettibile) al tampone Match-Day -2 in occasione delle gare del 07/08/21, del 13/08/21, del 22/08/21 e del 29/08/21; per non aver sottoposto il calciatore … (suscettibile) al tampone Match-Day -2 in occasione delle gare del 13/08/21, del 22/08/21 e del 29/08/2. Ammenda di € 1.750,00 al Responsabile Sanitario ed Medico Sociale tesserato per le violazioni di cui innanzi ed euro 4.667,00  alla società

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