Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 037/TFN - SD del 4 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 1359/914pf22-23/GC/blp del 13 luglio 2023, depositato il 14 luglio 2023, nei confronti del sig. D.L. e della società Piacenza Calcio 1919 Srl - Reg. Prot. 15/TFN-SD

Massima: Prosciolto il calciatore dall’accusa di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in data 18.04.2023, nell’imminenza della gara Pergolettese - Triestina del 22.04.2023, valevole per il Campionato Professionistico di Lega Pro girone A 2022/2023 e dal cui esito sarebbe potuta dipendere la qualificazione ai play out ovvero la retrocessione della propria società di appartenenza Piacenza Calcio 1919 Srl, inviava un messaggio vocale al Sig. M, calciatore tesserato per la società US Pergolettese 1932 Srl, chiedendogli se i calciatori della Pergolettese avessero intenzione di giocare i play off, messaggio al quale il sig. M. non rispondeva…L’oggetto del presente deferimento, quindi, riguarda un mero messaggio vocale inviato dal deferito L. al tesserato M. con il quale, in sintesi, si chiedeva se il sodalizio pergolettese avesse intenzione di disputare i play off. Tale messaggio, per la sua natura, il tenore scherzoso, l’episodicità e la sua sostanziale impossibilità di arrecare alcun nocumento ai valori sportivi ed ai principi cui deve essere orientata l’attività sportiva, non può essere meritevole di sanzione. Orbene, partendo dal presupposto che la stessa Procura ha escluso la sussistenza di qualsivoglia tentativo di illecito sportivo, il Tribunale ritiene eccessiva anche la ricostruzione volta a ritenere violata la generale disposizione di cui all’art. 4 CGS FIGC in quanto, se è vero che trattasi di una fattispecie a condotta non tipizzata, appare altrettanto vero che, al fine di ritenere sussistenti gli estremi per la responsabilità disciplinare in questione, deve necessariamente individuarsi, alla luce del generale principio di offensività, un bene, meritevole di tutela, che si intenda leso mediante la condotta violata. Ritiene il Tribunale che l’individuazione, nel caso concreto, di tale principio, qualora estremizzato ed applicato anche alla fattispecie in questione, potrebbe portare addirittura ad un divieto generalizzato di contatti fra calciatori, a prescindere dalle società per le quali sono tesserati, prima delle gare. Nel caso di specie, infatti, trattavasi di un mero contatto fra un giocatore di una squadra, il Piacenza, che non avrebbe dovuto incontrare la US Pergolettese la domenica successiva. Non si vede, quindi, come avrebbe potuto, un messaggio del genere, non contenente alcuna richiesta di incontro, alcuna promessa – neanche velata -, violare anche i presupposti minimi di correttezza e lealtà posti a base della disposizione asseritamente infranta. E valga il vero. A prescindere dalla dichiarazione fornita dal Mazzarani, lo stesso ha chiaramente confermato quanto asserito dal L., circa la percezione scherzosa del messaggio, legata anche al rapporto di amicizia – non negato – esistente fra i due, anche volto ad un mero incoraggiamento. E, pur a voler ammettere – come ha fatto la difesa del L. -  che il messaggio fosse volto ad assicurarsi che la società Pergolettese riversasse in campo il massimo impegno nella disputanda gara con la Triestina, il Tribunale ritiene non sussistente alcuna condotta illecita in tale azione; infatti anche qualora considerata inopportuna, non valica i limiti dell’illiceità in quanto, appunto, non eccedente i limiti della continenza e della sfera privata dei soggetti interessati dal messaggio. Né appare chiaro quale conseguenza possa aver avuto tale messaggio – ed ovviamente e fondamentalmente il suo contenuto - nella sfera del destinatario che possa aver compromesso ovvero condizionato – anche solo potenzialmente- il suo ordinario modus operandi nel corso dell’attività sportiva posta in essere. Del tutto marginale appare la circostanza che dalla gara Pergolettese - Triestina sarebbe potuta dipendere la retrocessione della compagine piacentina atteso che, in assenza di qualsivoglia ipotesi di illecito e non essendo vietato ex sé ai calciatori interloquire fra di loro, appare arduo ritenere violati in principi di lealtà, correttezza e probità per la mera sussistenza di un interesse mediato alla gara sopra citata, correlata all’invio del messaggio che non contiene alcuna affermazione o asserzione compromettente. Tuttavia il Tribunale intende ulteriormente ribadire che vietare qualsiasi contatto fra calciatori prima delle gare appare in aperto contrasto con i fondamentali principi di libertà di comunicazione e sarebbe anche di difficile perseguibilità atteso che appare impossibile valutare se ogni contatto – ovviamente rientrante nella normale dinamica dei rapporti sociali – fra calciatori valichi o meno la soglia di perseguibilità di cui all’art. 4 CGS FIGC. In conclusione, quindi, il comportamento del deferito si ritiene non sia, nel caso concreto, ed in assenza di ulteriori elementi fattuali, degno di censura. Il proscioglimento del L. esclude in radice anche la responsabilità oggettiva del sodalizio societario deferito, ritenendo, quindi, assorbite le eccezioni difensive volte ad escludere in toto la propria responsabilità.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 034/TFN - SD del 3 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 1637/771 pf 22-23/GC/SA/mg del 18 luglio 2023, depositato il 19 luglio 2023, nei confronti del sig. M.N. e della società ASD Royal Team Lamezia - Reg. Prot. 17/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, inflitti, giorni 20 di inibizione al Presidente, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per aver, in occasione della designazione come A1 dell’A.E. sig. … per la gara valevole per il campionato di A2 femminile di calcio a 5 Royal Lamezia – Monopoli del 26 febbraio 2023, in maniera preventiva e poco opportuna, contattato telefonicamente lo stesso sig. R.; più precisamente per aver inviato, in data 24.02.2023, un messaggio audio con il quale manifestava la propria soddisfazione per la sua designazione quale Arbitro della predetta gara, evidenziando anche episodi poco piacevoli accaduti nella partita precedente quando, a suo dire, la propria squadra sarebbe stata danneggiata, in tal modo inducendo lo stesso sig. …. ad assumere un atteggiamento non negativo durante la gara da disputare il 26.02.2023, e ponendo, così, in essere una condotta contraria alle norme federali e comunque ai principi di lealtà, correttezza e probità. Ammenda di € 133,33 alla società.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0006/CFA del 7 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0188/TFN-SD/2022-2023 del 29.05.2023

Impugnazione – istanza:  –  Sig. G.P./Procura Federale

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto dell’applicazione delle attenuanti ridotta al calciatore la squalifica di anni 5 ad anni 3 responsabile dell’illecito sportivo di cui all’art.30, comma 1 e 2 CGS…Orbene, la giurisprudenza di questa Corte Federale ha definito il potere di cui all’art.13, comma 2, CGS come uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (cfr. n. 1/CFA/2021-2022/B; n. 58/CFA/2022-2023/B – 2022-2023; n. 8/CFA/2022-2023/C – 2022-2023). In tale prospettiva è piuttosto ininfluente che il giocatore abbia cercato di ridimensionare la gravità della propria condotta – pur avendo sostanzialmente ammesso l’illecito - o non abbia mostrato volontà collaborativa (essendo tali condotte rilevanti per la concessione delle specifiche attenuanti di cui all’art.13, comma 1, lett. e), CGS). Deve essere, al contrario, valorizzata la presa di coscienza da parte del sig. P che, nel corso dell’odierna udienza, ha dichiarato di avere compreso l’irregolarità ed il disvalore di quanto accaduto e di esserne dispiaciuto. Ugualmente deve essere sottolineato che l’illecito sportivo, pur se perfettamente integrato, non ha in effetti condotto ad una alterazione del risultato grazie alla pronta dissociazione e denuncia dei compagni di squadra e, infine, va dato rilievo al trattamento sanzionatorio riservato al sig. ., che, pur avendo descritto i fatti in termini non dissimili da quelli riferiti dal sig. P.e comunque diretti a ridimensionare la responsabilità di entrambi, si è visto riconoscere le attenuanti di cui all’art.13, comma 2, CGS da parte del Tribunale federale (evidentemente l’Ufficio di Procura aveva, in quella sede, operato una piena equiparazione della posizione dei due giocatori, avendo chiesto l’applicazione al sig. Palmisano della sanzione di tre anni di squalifica, inferiore al minimo edittale e quindi implicitamente riconoscendo le attenuanti di cui il reclamante chiede oggi l’applicazione).

Per le considerazioni esposte, si ritiene quindi equo riconoscere le attenuanti di cui all’art.13, comma 2, CGS e rideterminare la sanzione inflitta al Palmisano in misura inferiore al minimo edittale e pari ad anni tre di squalifica. La richiesta, pure formulata nel reclamo, di commutazione, anche parziale, della squalifica in attività socialmente utili non può essere accolta, in quanto l’art.128 CGS ne subordina l’accoglimento all’iniziativa o quantomeno al consenso della Procura che, nel caso in esame, l’ha negato.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 188/TFN - SD del 29 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 25501/439pf22-23/GC/gb del 21 aprile 2023, nei confronti dei sigg. G.P. e V.N.  - Reg. Prot. 163/TFN-SD

Massima: Anni 4 di squalifica al calciatore per la violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, del CGS per aver posto in essere in data 20 dicembre 2022, in concorso con il sig. …, calciatore tesserato per la società FC Matese, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara FC Matese – FC Chieti del 21 dicembre 2022, valevole per il Campionato di serie D – Girone “F” poi terminata con il risultato di 2-0 senza che egli fosse inserito in distinta gara. “Nello specifico, il sig. P., da una stanza di albergo in cui si trovava per il ritiro pre-partita, nella serata del 20 dicembre 2022 videochiamava il sig. N., con il quale non sentiva da almeno un anno, per concordare con lui il risultato di pareggio, organizzando subito dopo nella stessa serata – con un messaggio inviato alle 21:29 sulla chat WhatsApp di squadra - una riunione di urgenza con 11 dei propri compagni di squadra tra quelli più anziani e rappresentativi per formulare loro tale proposta, che veniva però categoricamente da tutti rifiutata. Il tutto come concordemente confermato da numerosi tesserati appositamente auditi in merito. Il tutto come descritto nella parte motiva del presente atto.”

Massima: Mesi 9 di inibizione al calciatore previa derubricazione del contestato illecito sportivo in omessa denuncia ex art. 30 comma 7 CGS…In relazione alla posizione del N., il Collegio ritiene che non risultino in atti elementi, sia pure nella forma indiziaria grave, precisa e concordante, che inducano ad affermare che il N. abbia concorso nell’illecito sportivo. A carico del deferito risultano due elementi: la telefonata intervenuta con il Palmisano la sera prima della gara e il colloquio con il suo allenatore subito prima della gara. Quanto al primo elemento, il P. ha affermato che, alla proposta fattagli, il N.non rispose salutandolo con il dirgli che si sarebbero visti il giorno dopo al campo e chiudendo la telefonata. Sul punto, il N. (cfr. sua audizione) ha invece affermato, senza alcuna smentita che si rinvenga in atti, di aver risposto al P. (pur rinvenendo – ha affermato il N. - nella di lui proposta un tono scherzoso) che “non esisteva proprio una cosa del genere”, chiudendo la conversazione. Dunque, il N. non ha minimamente accolto la proposta del Palmisano (anzi!). È altresì, pacifico agli atti del procedimento (e, comunque, non vi è il minimo indizio contrario) che il N., dopo la telefonata, non ha contattato alcuno dei suoi compagni di squadra, come invece avrebbe fatto chiunque si fosse impegnato per un determinato risultato. Quanto, poi, al colloquio con l’allenatore C. U., come risultante dalla audizione del medesimo, egli (a specifica domanda dell’inquirente) ha avuto “la sensazione di come il N. chiedesse il mio assenso a pareggiare la gara”. Trattasi, all’evidenza, di un elemento accusatorio assai debole, perché frutto di una “ sensazione”, cioè di una mera impressione uditiva soggettiva immediata e semplice. Dunque, di un elemento sostanzialmente astratto e certamente inidoneo ad assurgere a livello di indizio consistente. Del resto, l’Urbano, lungi dall’allontanare il N., lo ha fatto partecipare alla gara, nella quale “ ha giocato anche una bella partita, impegnandosi al massimo”. Risulta, quindi da escludere il concorso del N. nell’illecito sportivo. Per contro, il fatto contestato al N.va inquadrato quale violazione dell’obbligo di denuncia di illecito sportivo. Orbene, l'art. 30, comma 7, CGS pone a carico dei soggetti indicati dall'art. 2, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere un illecito sportivo, l'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale. Invero “L'ampiezza e l'imperatività̀ dell'obbligo portano a ritenere che l'omessa denunzia sia un illecito di pericolo, cioè anticipi la tutela dell'ordinamento sportivo a qualunque condotta che non necessariamente danneggi l'interesse tutelato (nella specie la lealtà̀ e correttezza delle competizioni sportive) ma semplicemente lo metta in pericolo. L'interesse a garantire la lealtà e correttezza delle competizioni è tale da sottoporre a sanzione chiunque fra i soggetti destinatari delle norme federali e in qualsiasi momento venga a conoscenza di un comportamento sleale, anche in fieri, e non lo riferisca agli Organi di giustizia sportiva, a prescindere dal fatto che detti Organi, per altre vie, ne siano venuti a conoscenza (essendo tale eventualità meramente accidentale)” (cfr. Decisione n. 29/CFA/2022-2023/E)…Tuttavia, nel caso di specie, in ordine al lasso di tempo intercorso tra la telefonata e la comunicazione del fatto accaduto (proposta del P.), il N.ha giustificato il fatto di aver informato il proprio allenatore solo poco prima dell'inizio della gara, adducendo come motivazione che avendo in gestione una società di autonoleggio a Napoli, la GC Rent, mentre stava parcheggiando l'auto nel centro commerciale "Elefantino", ubicato a Piedimonte Matese, dove la squadra pranzava prima della gara, riceveva una telefonata dalla moglie per avvisarlo che un'autovettura noleggiata non era rientrata, per cui, invece di raggiungere il gruppo squadra al ristorante, andava direttamente alla stazione Carabinieri di Secondigliano per denunciare il furto dell'auto. Poi, prima che formalizzasse la denuncia, il cliente lo chiamava per dirgli che l'auto la avrebbe consegnata in serata, per cui, non facendo più in tempo a raggiungere il ristorante, andava direttamente al campo sportivo, dove arrivava verso le ore 13.40, quando la squadra era già pronta per il riscaldamento. L'allenatore della società FC Chieti 1922 Corrado Urbano ha confermato l’accaduto e di aver autorizzato N.a non pranzare con il gruppo squadra, in quanto gli riferiva di aver avuto un problema con un'auto, chiedendogli, vista l'emergenza di calciatori infortunati, influenzati e squalificati, di raggiungere direttamente il campo sportivo in tempo per l'inizio della gara. Ora, il citato comma 7 dell’art. 30 CGS prescrive che la denuncia debba essere fatta (anche se al proprio allenatore o dirigente od esponente societario) “senza indugio” e, sul punto, la giurisprudenza federale, è assai rigorosa (cfr. CFA SS.UU Decisione/0091/CFA-2022-2023) richiedendo l’immediatezza dell’informativa. Nel caso di specie, è vero che il N. ha raccontato la vicenda al suo allenatore nel primo momento in cui lo ha incontrato, ma: a) avrebbe potuto telefonargli subito dopo aver ricevuto la telefonata del P. (cioè, verso le 21:25 del giorno prima della gara); b) avrebbe potuto telefonargli la mattina presto della gara; c) avrebbe potuto riferirgli dal fatto allorquando aveva chiamato l’allenatore per chiedergli l’autorizzazione a non partecipare al pranzo-squadra. Ben vero che la Procura Federale era stata già informata, ma ciò non era a conoscenza del N., con conseguente permanenza del suo obbligo di denuncia “senza indugio”. Quanto alla sanzione, si ritiene di concedere al N. le attenuanti generiche in ragione del suo comportamento, con riduzione della sanzione al di sotto del minimo edittale, in nove mesi di squalifica.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0094/CFA del 2 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Piemonte Valle d’Aosta pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 79 del 18 marzo 2023, notificata il 20 marzo 2023

Impugnazione – istanza:  –  Procuratore Federale Interregionale/Pol. Carignano A.S.D. e altri

Massima: Accolto il reclamo della Procura Federale e per l’effetto riformata la decisione del TFT Piemonte e Valle d’Aosta con la conseguenza che i deferiti vanno riconosciuti responsabili di illecito sportivo ed altro e sanzionati in base al proprio apporto causale con sanzioni che variano da anni 2 a quelle di mesi 8 per omessa denuncia. Alla società inflitta l’ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di punti 3 in classifica alla società da scontarsi nella stagione sportiva in corso. Il caso di specie: Durante l’incontro di calcio tra la soc. Polisportiva Carignano A.S.D. e la Polisportiva Montatese, disputatosi il 5 giugno 2022, valevole per il girone C del Campionato Promozione della LND Piemonte Valle d’Aosta, intorno al 42 minuto del secondo tempo regolamentare un soggetto presente sugli spalti, identificato nel calciatore V. F., tesserato per la soc. Polisportiva Carignano A.S.D., gridava a gran voce che il Villarbasse aveva segnato e vinto la partita che stava disputando (in contemporanea valida per lo stesso girone del Campionato di Promozione) e che da quel momento i calciatori del Carignano sostanzialmente smettevano di giocare in maniera attiva. In particolare il portiere della soc. Polisportiva Carignano, sig. A. T., passava intenzionalmente la palla ad un avversario e il calciatore della Polisportiva Montatese, sig. G. A., con iniziativa personale, partendo da poco oltre il centrocampo, giungeva nell’area avversaria senza essere ostacolato o contrastato dagli avversari (tanto che l’ultimo difensore della soc. Polisportiva C., sig. L. B. addirittura si scansava platealmente) e realizzava una rete, facilitato anche dallo stesso portiere avversario, così portando in vantaggio la propria squadra (1 a 2). A tanto non seguiva alcun rimprovero per la condotta tenuta dai calciatori, né da parte della panchina, né da parte degli componenti della squadra e tanto meno alcuna reazione sportiva; nonostante il risultato sfavorevole, l’allenatore della soc. Polisportiva Carignano urlava ai propri calciatori di “palleggiare”, indicazione che i calciatori seguivano, così che l’incontro si concludeva con la vittoria della squadra ospite la Polisportiva Montatese per 2 a 1, risultato che consentiva alla soc. Polisportiva Carignano A.S.D. di sfidare nuovamente la Polisportiva Montatese nell’incontro di play out…..Questi essendo i fatti, non possono essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale federale territoriale con la decisione reclamata nell’escludere che essi abbiano integrato la fattispecie dell’illecito sportivo. L’art. 30 (Illecito sportivo e obbligo di denuncia) C.G.S. al comma 1 stabilisce che “ Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto a quello penale si riverbera sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale: infatti quanto al profilo sostanziale, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva; quanto al profilo processuale poi la peculiarità dell’illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Ai fini della commissione dell’illecito sportivo non è necessaria pertanto una condotta tipizzata, essendo per contro sufficiente il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara….La tesi difensiva dei reclamati, secondo cui l’illecito sportivo non sarebbe configurabile nel caso di specie caratterizzato da mere condotte omissive, come descritte nel provvedimento di deferimento della Procura federale, non merita favorevole considerazione. Essa infatti si fonda sulla descrizione dei fatti ripresa dal referto arbitrale (dove si afferma che a partire all’incirca dal 43 minuto del secondo tempo regolamentare la squadra del Carignano avrebbe sostanzialmente smesso di giocare), senza tener conto che “non giocare” costituisce un’espressione con cui si indicano non necessariamente condotte omissive, ma anche condotte e comportamenti attivi non adeguati e consoni ad una normale competizione agonistica (quali, proprio come avvenuto, il passare volontariamente il pallone all’avversario per consentirgli di realizzare una rete oppure non ostacolare adeguatamente – sia pur nei limiti regolamentari – l’avversario, etc,). Ciò senza contare, sotto altro concorrente profilo, che ammettere che un comportamento meramente omissivo di per sé non potrebbe mai configurare un illecito sportivo, significherebbe svuotare di qualsiasi significato la ricordata previsione dell’art. 30, comma 1, C.G.S., finalizzata a tutelare il valore – fondamentale per l’attività sportiva – del regolare svolgimento delle gare; il tutto poi senza dimenticare che anche la sistematica penale distingue a proposito dei reati omissivi quelli propri (di pura omissione), consistenti nel mancato compimento dell’azione prevista come doverosa e obbligatoria dalla norma, e quelli impropri, che consistono nel mancato impedimento dell’evento: nel caso di specie le condotte dei calciatori e dell’allenatore della soc. Polisportiva Carignano ben possono essere inquadrate nell’ambito di una fattispecie omissiva impropria, avendo esse impedito il regolare svolgimento della gara ed avendo anzi alterato il risultato della gara stessa. Non osta alla configurazione nel caso di specie dell’illecito sportivo né la mancanza di qualsiasi accordo con la società avversaria, né il fatto che non sia stato dato alcun rilievo alla condotta posta in essere dai calciatori della squadra avversaria medesima. Né l’uno, né l’altro elemento infatti erano necessari per realizzare la fattispecie dell’illecito, consistente, come sopra ricordato, nel “compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione… ”. Neppure può essere considerato elemento idoneo ad escludere la sussistenza dell’illecito sportivo la pretesa illogicità della asserita finalità perseguita con le contestate condotte dei calciatori della società Polisportiva Carignano, di scegliersi cioè quale avversario dei play out una squadra più malleabile, ciò non potendo neppure essere provato: è sufficiente al riguardo rilevare che l’illecito sportivo si verifica con il compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, mentre il motivo del compimento di tali atti non rientra quale elemento costitutivo della fattispecie dell’illecito, mentre l’effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato della gara oppure l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica costituiscono elementi che aggravano la sanzione dell’illecito (art. 30, comma 6, C.G.S.). I reclamati hanno ancora opposto alla configurabilità nel caso di specie dell’illecito sportivo l’ulteriore decisiva – a loro dire – considerazione della mancata individuazione dei singoli effettivi responsabili di quei fatti, del tutto generica e inconsistente anche sotto il profilo della prova dell’effettivo contributo causale - non potendo immaginarsi una inammissibile responsabile collettiva della squadra, come tale. Anche tale argomentazione, pur suggestiva, è destituita di fondamento. Com’è stato plasticamente ed efficacemente indicato nel referto arbitrale, tutti i calciatori della soc. Polisportiva Carignano, singolarmente considerati, al 42 minuto circa del secondo tempo regolamentare della partita de qua hanno “smesso di giocare”, hanno cioè tenuto una condotta non adeguata e consona agli ordinari standard di impegno propri di una competizione agonistica. Tutti, singolarmente considerati, hanno contribuito consapevolmente e causalmente all’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, a nulla rilevando che per alcuni di essi il contributo causale, non smentito, abbia potuto assumere connotati materiali più marcati (i passaggi sbagliati del portiere sig. A. T. ovvero il non intervento difensivo del sig. L. B.); d’altra parte ciò trova conferma nel fatto che anche dopo la rete della Polisportiva Montatese, i calciatori della soc. Polisportiva Carignano, accettando le indicazioni del loro allenatore, hanno ancora una volta consapevolmente e volontariamente “non giocato”, limitandosi ad un palleggio finalizzato a cristallizzare il risultato, senza alcuna reazione volta a tentare di pareggiare. Non può esservi dubbio, dunque, della partecipazione psichica e materiale di tutti i calciatori e dello stesso allenatore all’alterazione dello svolgimento e del risultato della partita. Alla stregua delle considerazioni svolte…. deve affermarsi che i fatti posti in essere dai signori …., come loro contestati con l’atto di deferimento della Procura federale, integrano gli estremi dell’illecito sportivo, ex art. 30, commi 1 e 2, C.G.S., con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, C.G.S., e dichiararsi la loro responsabilità disciplinare. A tanto consegue peraltro anche la responsabilità, per violazione dell’art. 30, comma 7, C.G.S., dei signori …Dagli atti di indagine non è invero emerso alcun elemento per ritenere che gli stessi si siano dissociati dalla condotta tenuta dai calciatori e dall’allenatore o che si siano in qualche modo opposti a quella condotta, tenendo comportamenti incompatibili con le condotte che hanno determinato l’alterazione dello svolgimento e del risultato della gara

Massima: Quanto al trattamento sanzionatorio si osserva ….se è vero che, come previsto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”, è altrettanto vero che le sanzioni devono essere proporzionate e devono avere anche una finalità rieducativa, ciò essendo del tutto coerente con i valori di lealtà e probità cui l’intero ordimento sportivo è improntato. L’art. 13, comma 2, C.G.S., a proposito delle circostanze attenuante, stabilisce peraltro che “ Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”; ancora l’art. 15, comma 1, C.G.S., prevede che “Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave”.  Nel caso di specie deve rilevarsi che: a) l’illecito sportivo de quo non è stato frutto di accordo preventivo tra i calciatori; b) esso è scaturito all’improvviso da una notizia che un altro calciatore tesserato della squadra ha gridato dagli spalti circa l’esito di un’altra partita che vedeva interessata un’altra squadra dello stesso girone; c) la condotta tenuta dai calciatori e dall’allenatore della squadra è pertanto frutto di una decisione sicuramente repentina, non programmata, dettata da un istinto irrefrenabile e quasi incosciente e in qualche modo assimilabile ad un raptus.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0091/CFA del 21 Aprile  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-sezione disciplinare n. 0115 del 27.01.2023

Impugnazione – istanza:  –  ASD Olimpus Roma-T. G.-B.F.C.J.-J.H.F.R.D.S.-A.S.D. Todis Lido di Ostia/Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato i deferiti per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Olimpus Roma – Todis Lido di Ostia del 21.05.22, ore 18:00, valevole per il campionato di C5 Serie A Girone Unico, stagione sportiva 21/22, accertati dalla visione ed analisi dei messaggi scambiati poco prima dell’inizio della gara in esame ed aventi ad oggetto il risultato della stessa…Occorre allora prendere le mosse dalla condivisibile premessa che proprio i giudici di primo grado hanno svolto in proposito, secondo i quali, per come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito, la prova dell'illecito sportivo può essere colta nella convergenza di plurimi gravi e precisi indizi, sufficienti a generare la ragionevole certezza della sua commissione (Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; e, da ultimo, CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3). Può così solo aggiungersi ancora che "In tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi" (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 Rv. 280414 01). Sul giudizio 'indiziario' poi, la giurisprudenza penale ha precisato come tale procedimento valutativo si articoli in due distinti momenti: "Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto" (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8, richiamata da Cass.. Pen. Sez. 5 - , Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 dep. 18/01/2021 Rv. 280414 - 01). Dunque non ci si può limitare ad una valutazione parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma occorre in primis valutarne l'esistenza e la capacità dimostrativa, e, solo successivamente, effettuarne un esame globale, verificando se una loro visione unitaria conduca o meno alla ragionevole certezza - nell'ambito del diritto sportivo - della commissione dell'illecito. Aggiungasi ancora, in tema di valutazione delle emergenze date dalle dichiarazioni degli stessi calciatori deferiti - risoltesi, per il TFN, in altro rilevante elemento di prova - come debba altresì ricordarsi che nell'esame della prova dichiarativa il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della dichiarazione stessa, disattendendone altre parti (Sez. 1, Sentenza n. 7792 del 16/12/2020 Rv. 280502 - 01), sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione, verificando se al narrato si accompagnino riscontri, individuabili in altri elementi di prova rappresentativa ovvero anche solo logica (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 35561 del 08/05/2013 Rv. 256753 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Rv. 231301 - 01)….Ed allora, ripercorrendo gli elementi emersi dall'indagine: 1) Il primo dato di fatto è offerto dello scambio di messaggi tra i calciatori …, appartenenti, rispettivamente, alle due squadre che stavano per svolgere la gara indicata nella rubrica. Il tenore dei messaggi appare privo di equivoci, …..2) E' altresì certo l'incontro 'pre-gara' …..3) Può dirsi altresì accertato che il … si recò effettivamente negli spogliatoi della Olimpus. E ciò fece su richiesta del …., appena costui ricevette il messaggio interrogativo del ….4) Può allora concludersi che, oltre alla circostanza comprovata sub 3), può dirsi ragionevolmente accertato anche che il … si rese disponibile a farsi intermediario tra il .. e la sua compagine, per verificare la possibilità della combine:…5) Ulteriore elemento indiziario è da individuarsi negli interessi dei contendenti…6) Lo sviluppo della gara con il succedersi delle segnature così come previsto nei messaggi WhatsApp è anch'esso elemento indiziario inequivoco e significativo….7) Il segnalato flusso anomalo delle scommesse costituisce anch'esso, infine, un ulteriore indizio, non solo quale elemento in sé considerato, ma anche se letto con la verifica di luoghi e modalità delle giocate: si è accertato invero che numerose ne furono effettuate on-line, con importi che non avrebbero permesso, in caso di vincita, di 'tracciare' il vincitore e che gran parte delle stesse furono effettuate in zona vicina alla 'residenza' del …. (quale risulta in atti). Tutti aspetti questi che ragionevolmente rendono l'indizio 'flusso anomalo' di certo preciso e difficilmente suscettibile di interpretazione diversa da quella offerta dall'Accusa…..Le sanzioni irrogate ai calciatori si rivelano dunque del tutto proporzionate al gravissimo fatto contestato. Stesso discorso vale per le società, la cui responsabilità è riconducibile alla norma di cui all'art. 6, comma 2, CGS. Al riguardo, questa Corte ha ritenuto che “dal confronto tra l’art. 4, commi 2 e 3 del soppresso CGS e l’art. 6, commi 2 e 3 del CGS in vigore emerge la soppressione del termine “oggettivamente”; il nuovo art. 7 del CGS, che si applica a tutte le ipotesi di cui all’art. 6, rubricato “Scriminante o attenuante della responsabilità della società”, prevede che il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto FIGC. In attuazione di tale ultima disposizione, il Consiglio Federale ha approvato le linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie principi ai quali le società dovranno attenersi nell’adozione di c.d. “Modelli di prevenzione”. Il rispetto delle linee guida consente di accertare un’assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali, da consentire da un esame concreto della fattispecie un esimente o attenuazione di responsabilità. Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell’ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 c.c. al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell’elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società. Si verifica, quindi, un’inversione dell’onere della prova, atteso che non è l’organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest’ultima, che per andare esente da responsabilità, deve provare l’assenza di colpa”. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte federale d’appello, n. n. 77/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 82/2021-2022) Orbene, non vale per la Olimpus invocare l'art. 7 CGS (in relazione all'art. 7, comma 5, Statuto FIGC) ed il codice etico adottato dalla stessa: condivisibili sono le argomentazioni svolte in proposito dal giudice di prime cure allorché ha rilevato, contrariamente alla tesi difensiva, come il codice della Olimpus non fosse 'certamente' a conoscenza dei tesserati (se ne parlò genericamente ad una riunione, per come precisato dal Fonseca) e rimanesse affidato al controllo di persone peraltro non indicate, per venire poi 'corretto' solo dopo i fatti. La norma citata stabilisce invero – come sopra detto - che "Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto". Ma proprio efficacia ed effettivo funzionamento del suddetto codice etico non sono ravvisabili nel caso di specie, non avendo la Olimpus fornito la prova che il modello adottato sia stato attuato 'efficacemente' prima del fatto. Quanto infine alla entità delle sanzioni inflitte, premesso che quelle previste a carico delle persone sono caratterizzate da finalità retributive, laddove quelle poste a carico delle società non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione (Corte federale d’appello, n. 88/2019-2020), osserva il Collegio che le penalizzazioni irrogate alla soc. Olimpus ed alla soc. Ostia rispettino il principio di proporzionalità, nell'ambito peraltro meno ampio di discrezionalità di queste ultime rispetto alle altre, essendosi equamente considerato quanto incidere sui soggetti sanzionati, ma anche quale riflesso debbano avere le sanzioni per i 'competitori avvantaggiati'.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0089/CFA del 13 Aprile  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Riforma della decisione  del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana n. 64 del 6 marzo 2023

Impugnazione – istanza:  –  Sig. F.V. -Sig. T.M./Procura Federale Interregionale

Massima: In accoglimento del reclamo la Corte infligge ai calciatori la sanzione di mesi 7 di squalifica per l’omessa denuncia di illecito sportivo ex art. 30 co.7 CGS, andando al di sotto del minimo edittale di 1 anno irrogato in primo grado e ciò considerando il loro ruolo marginale. Il caso di specie: nel corso di una riunione tenutasi alla presenza del direttore sportivo …, dell'allenatore … unitamente agli altri tesserati sigg.ri … e …., alcuni giorni prima dell'incontro Tau Calcio Altopascio-Figline 1965 dell’11.5.22 valevole par la poule del Campionato di Eccellenza della Toscana per la promozione in serie D, avendo appreso dal sig. …. della intenzione di alterare il risultato della gara in maniera tale che, in caso di sconfitta del Figline 1965, la stessa terminasse con la segnatura di un elevato numero di reti da parte della squadra della Tau Calcio Altopascio, al fine di creare le condizioni di classifica (con riferimento alla differenza reti) che avrebbero consentito alla ASD Figline 1965 di essere promossa direttamente in serie D nel caso di realizzazione di due risultati su tre (vittoria della Tau Altopascio e vittoria della Livorno 1915), omettevano di informare tempestivamente e senza indugio la Procura Federale…In proposito, val la pena di ricordare che l’illecito sportivo, già previsto dall’art.7 del CGS previgente e ora sanzionato dall’art. 30, è “un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque [...] di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” (CGF 27 agosto 2015 C.U. 016/CFA riunione 27 agosto 2015, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 2 agosto 2016, n. 34, conforme: CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020) Si tratta dunque di una fattispecie a consumazione anticipata, che ricalca lo schema del reato tentato (art. 56 cod. pen.) o, se si vuole, dei delitti di attentato. L’idoneità degli atti va, naturalmente, valutata in astratto ed ex ante, unitamente alla loro unidirezionalità (CFA n. 84/2020-2021) ma, nel caso in esame, è indubbia, posto che nelle fasi finali della partita bastò un semplice richiamo da parte del Frediani all’allenatore e, da parte di questi, ai giocatori, perché il progetto fosse realizzato. L'art. 30, comma 7, CGS, sanzionando l'omessa denuncia di un illecito sportivo, non intende garantire il regolare svolgimento della competizione sportiva ma a prevenire qualsiasi comportamento sleale che, anche in fieri, ponga in pericolo il corretto svolgimento dell'incontro. Come già detto, la manifestazione ai calciatori della volontà di alterare il risultato della gara - qualora si fossero verificate determinate condizioni - costituisce un illecito sportivo, a prescindere dalla avvenuta alterazione (che comunque nel caso di specie vi è stata), trattandosi di una condotta diretta a tale scopo. Trattandosi di un illecito strutturato nelle medesime forme dei reati di pericolo, è integrato a prescindere dal conseguimento dell'alterazione e, nel nostro caso, era perfettamente compiuto e configurabile già in quella prima riunione in cui F. parlò del progetto dapprima con l'allenatore B. e poi con alcuni calciatori, indipendentemente dalla loro adesione e dalla realizzazione del piano. Conseguentemente, sussisteva un obbligo di denuncia in capo ai soggetti che ne erano a conoscenza. Come recentemente affermato (CFA, SSUU n.29 CFA 2022-2023) ”L'art. 30, comma 7, CGS pone a carico dei soggetti indicati dall'art. 2, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere un illecito sportivo, l'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale. L'ampiezza e l'imperatività dell'obbligo portano a ritenere che l'omessa denunzia sia un illecito di pericolo, cioè anticipi la tutela dell'ordinamento sportivo a qualunque condotta che non necessariamente danneggi l'interesse tutelato (nella specie la lealtà e correttezza delle competizioni sportive) ma semplicemente lo metta in pericolo. In altre parole l'interesse a garantire la lealtà e correttezza delle competizioni è tale da sottoporre a sanzione chiunque fra i soggetti destinatari delle norme federali e in qualsiasi momento venga a conoscenza di un comportamento sleale, anche in fieri , e non lo riferisca agli Organi di giustizia sportiva, a prescindere dal fatto che detti Organi, per altre vie, ne siano venuti a conoscenza(essendo tale eventualità meramente accidentale)”. Evidentemente, ove si fosse ritenuto che gli odierni reclamanti avessero poi dato un contributo causale alla realizzazione del piano, quindi, all'alterazione della gara, sarebbero stati condannati per la più grave fattispecie di cui all'art. 30, comma 1, CGS. Quanto alle richieste subordinate, va detto che ai due reclamanti è stata inflitta la sanzione della squalifica per anni uno, nel minimo edittale previsto dall'art. 30, comma 7, CGS. Le difese ne chiedono una riduzione in applicazione dell'art.13, comma 2, CGS, evidenziando: il minimo disvalore della condotta ed il buon comportamento tenuto durante le indagini, la mancata adesione da parte dei due giocatori al piano illecito, che ha determinato addirittura il mancato rinnovo del contratto per la stagione successiva, la disparità di trattamento rispetto agli autori dell'illecito sportivo, cui è stata inflitta la sanzione di nove mesi di squalifica, oltre ad un anno e sei mesi di attività di volontariato….Orbene, l'art.13, comma 2, CGS, prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (cfr. n. 1/CFA/2021-2022/B; n. 58/CFA/2022-2023/B – 2022-2023; n. 8/CFA/2022-2023/C – 2022-2023) . In tale prospettiva non rileva che i giocatori non abbiano mostrato pentimento o volontà collaborativa (essendo condotte rilevanti per la concessione delle specifiche attenuanti di cui all’art.13, comma 1, lett. e), CGS), pur se, a dire il vero, una presa di coscienza da parte dei due giocatori pare esservi stata là dove hanno dichiarato di avere compreso l’irregolarità di quanto accaduto e di esserne dispiaciuti. Tenuto conto del ruolo marginale avuto dai due giocatori nella vicenda nonché della successiva presa di coscienza del disvalore della condotta e per esigenze di proporzionalità rispetto alle sanzioni inflitte a chi fu ideatore ed artefice dell’illecito, si ritiene equo ridurre la sanzione ad essi inflitta nella misura di mesi sette di squalifica.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0077/CFA del 28 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il CR Toscana pubblicata con il Com. Uff. n. 51 del 19 gennaio 2023

Impugnazione – istanza:  – Procuratore federale interregionale/Sigg.ri F.V., C.Z., S.B., G.R.-A.V. -A.S.D. Zambra Calcio-A.S.D. AC Montignoso

Massima: A seguito del reclamo della Procura Federale, viene riformata la decisione di proscioglimento del TFT Toscana e per l’effetto sanzionati i deferiti per illecito sportivo e per omessa denuncia. Anni 4 di squalifica all’allenatore ed ai calciatori per la violazione dell’articolo 30, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per avere gli stessi, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara A.S.D. AC Turano Montignoso – A.S.D. Navacchio Zambra del 15.5.2022 valevole per i play out del girone B del campionato Giovanissimi Regionale Toscana Elite U15, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della società A.S.D. AC Turano Montignoso, al fine di creare le condizioni di classifica che avrebbero consentito alla predetta società di non retrocedere e poter quindi disputare anche nella successiva stagione sportiva 2022 - 2023 il campionato Regionale Toscana Giovanissimi Elite U15; con l’aggravante di cui all’art. 30, comma 6, del Codice di giustizia sportiva della effettiva alterazione del risultato della gara. Anni 1 di squalifica al calciatore per la violazione dell’articolo 30, comma 7, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, nonostante ne fosse a conoscenza, omesso di informare la Procura federale che durante la gara in questione più tesserati in concorso tra loro avevano posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato dell’incontro in maniera tale che lo stesso terminasse con la vittoria della società A.S.D. AC Turano Montignoso. Penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nel Campionato Regionale Giovanissimi Toscana Elite 2022/2023 alla società A.S.D. Zambra Calcio. Ammenda di € 1.000,00 alla società A.S.D. A.C. Montignoso…..A sostegno dell’atto di deferimento il Procuratore federale ha allegato, quale principale elemento di prova, uno scambio di messaggi vocali e di testo intervenuto nei giorni successivi alla gara in questione tra un calciatore tesserato per la società S.S.D. Floria 2000 a r.l. (compagine lesa dall’asserito illecito) ed il sig. V. calciatore tesserato per la società A.S.D. AC Montignoso partecipante alla gara stessa. In tale scambio di messaggi, secondo l’atto di deferimento, con una dichiarazione dal chiaro valore confessorio il sig. V. avrebbe dettagliatamente rappresentato quanto accaduto durante la gara A.S.D. AC Turano Montignoso – A.S.D. Navacchio Zambra del 15.5.2022, facendo luce sull’illecito per il quale è stata esercitata l’azione disciplinare. Secondo l’atto di deferimento, quanto dichiarato dal calciatore V. troverebbe conferma e riscontro in tutte le ulteriori circostanze evidenziate dalle attività istruttorie e in particolare:(i) il ritardo apparentemente immotivato con il quale è iniziata la gara oggetto di illecito;(ii) il gesto con il quale il sig. Z., calciatore con la maglia n. 4 della A.S.D. Navacchio Zambra ha trattenuto volontariamente nella propria area di rigore un calciatore avversario che era diretto in direzione opposta rispetto alla porta, al fine di determinare l’assegnazione di un calcio di rigore a favore dell’A.S.D. AC Turano Montignoso; (iii) l’abbraccio intervenuto, immediatamente dopo l’assegnazione del calcio di rigore, tra i sig.ri B. e R. rispettivamente calciatori con le maglie numeri 21 e 5 della A.S.D. Navacchio Zambra, per festeggiare l’assegnazione della massima punizione a favore della squadra avversaria….Come è noto, nell’ordinamento civilistico la confessione stragiudiziale fatta a terzi non costituisce prova piena o legale, ma è liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735, primo comma, cod. civ.). Analogamente in ambito penale, la confessione stragiudiziale, pur non costituendo di per sé sola prova di colpevolezza, può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice allorchè valutata in sé, e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto. (ex multis Cass. V Sez. penale n. 40017 del 2019). Anche nell’ambito processuale federale – ispirato in generale al pregnante criterio della libera valutazione delle prove da parte del giudice ex art. 57 CGS - tale confessione può costituire con evidenza un mezzo di prova particolarmente significativo, ove il complessivo corredo probatorio posto a base dell’atto di deferimento deponga nel senso della veridicità della dichiarazione rispetto al fatto contestato e corrobori dunque l’accusa in ordine alla perpetrazione dell’illecito. Quanto sopra, con due rilevanti precisazioni. Da un lato infatti è da tener presente che in ambito sportivo il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base appunto di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. per tutte CFA, Sez. I, n. 53/2022-2023). Dall’altro lato deve altresì evidenziarsi che - a fronte di una dichiarazione confessoria – la valutazione del corredo probatorio addotto dalla Procura per comprovarne la genuinità deve essere complessiva e contestuale, non potendo il giudicante limitarsi a valutare in modo atomistico le singole risultanze dell’istruttoria, come in prevalenza avvenuto nel primo grado del presente processo. In altri termini, i singoli accadimenti fattuali vanno valutati nel loro complesso e nel loro concreto susseguirsi: poiché un episodio o una condotta che singolarmente considerati potrebbero avere anche diversa spiegazione acquistano valenza diversa ove sostanzialmente concatenati e cospiranti, cioè inscritti in un contesto probatorio grave preciso e concordante con le obiettive risultanze della dichiarazione confessoria. Applicando questi criteri ermeneutici al caso in esame, a giudizio del Collegio il complesso degli ulteriori elementi probatori addotti dalla Procura (il rigore in danno della ASD Navacchio Zambra volontariamente provocato dal sig. Z., il conseguente incomprensibile abbraccio col quale i calciatori B.i e R. hanno festeggiato l’assegnazione della massima punizione in danno della loro squadra) comprovano la veridicità di quanto esattamente dichiarato dal sig. V.: e cioè che, una volta acquisito il risultato dell’altra gara dei play out, ed essendo la gara tra T. e Z. ancora a metà del secondo tempo in quanto iniziata con ritardo, i calciatori incolpati su istigazione del loro allenatore hanno immediatamente e volontariamente posto in essere atti idonei a alterare lo svolgimento dell’incontro, conseguendo peraltro il loro illecito obiettivo. Certamente, come evidenziato da tutte le difese anche nel corso della discussione orale, l’illecito non ha comportato alcun diretto vantaggio per la ASD Navacchio Zambra, già sicura di non retrocedere a seguito della sconfitta della SSD Floria 2000: ma il rilievo è processualmente del tutto inconcludente poiché il bene protetto dall’art. 30, commi 1 e 2, del CGS è il regolare e corretto svolgimento della gara, risultando irrilevante la finalità concretamente perseguita da colui che contravviene ai principi basilari di correttezza che informano l’ordinamento sportivo. Quindi nel caso in esame l’illecito resta ovviamente tale e mantiene integra tutta la sua eccezionale gravità – al contrario di quanto non condivisibilmente ritenuto dal Tribunale di primo grado - anche se i tesserati della Navacchio Zambra hanno agito mossi dall’intento non di avvantaggiare la propria squadra ma piuttosto di danneggiarne un’altra. Le conclusioni sin qui raggiunte non sono infirmate dal fatto che il direttore di gara – tanto nel referto quanto poi in sede di audizione – abbia dichiarato di non aver percepito alcuna irregolarità nello svolgimento della gara. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte federale, il referto arbitrale pur facendo “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale. (CFA, Sez. I, n. 52/ 2022-2023)……Per consolidata giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è infatti suscettibile di essere apprezzata quale attenuante atipica (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 35/2019). Al riguardo anche questa Corte ha rilevato che “.. se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole. (CFA, Sez. IV, n. 35/2022-2023).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 115/TFN - SD del 27 Gennaio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12730/844pf 21-22/GC/PM/mg del 22 novembre 2022 nei confronti dei sig. B.F.C.J. + altri - Reg. Prot. 89/TFN-SD

Massima: I deferiti sono sanzionati con anni 4 di squalifica per il comportamento consistente ne nell’illecito sportivo per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara accertati dalla visione ed analisi dei messaggi scambiati tra i calciatori delle due società poco prima dell’inizio della gara. Le due rispettive società sono sanzionate a titolo di responsabilità oggettiva con Punti 3 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva; Il caso di specie: Si ricorda, per quanto occorra, che il procedimento trae origine dalla segnalazione dell’ADM sul flusso anomalo di scommesse registrate sul sito con riferimento alla gara del Campionato di Serie A della Divisione di Calcio a 5 del 21.5.2022, ultima giornata di campionato della Regular Season, giocata tra l’ASD Olimpus Roma e l’ASD Todis Lido Di Ostia, terminata sul risultato di 1-1 e disputata presso l’impianto della prima. In particolare, su 306 giocate complessive per un totale di € 13.426,22 vi sono state giocate singole per € 11.961,00; delle 306 giocate ne sono risultate vincenti 206, per un totale di € 66.261,47 e, di queste, sono risultate vincenti 190 giocate sull’esito finale “X”. Per quanto possa rilevare, 43 giocate sono state effettuate in ricevitoria e le restanti 147 on line; solo una giocata ha conseguito una vincita superiore ad € 2.000,00 ed ha consentito l’identificazione del vincitore, in quanto per il pagamento delle vincite di importo inferiore non era previsto il tracciamento del pagamento. Di seguito, le circostanze ed i fatti emersi. Prima dell’ultima giornata di campionato l’ASD Olimpus Roma era seconda in classifica con 57 punti, seguita a tre lunghezze dal Padova. All’ASD Olimpus, impossibilitata a conseguire il primo posto in classifica, occupato dall’Italservice Pesaro con 62 punti, sarebbe stato sufficiente conquistare un solo punto per conseguire la matematica sicurezza di accedere ai play off scudetto da seconda in classifica. In questo contesto, … e …, si incontrano fuori dall’impianto prima della gara (v. audizione Fonseca). I due già si conoscevano in quanto il primo, all’epoca dei fatti tesserato per l’ASD Todis Lido Di Ostia, al momento dell’arrivo del secondo all’OLIMPUS giocava in questa squadra (v. audizione Fonseca). … non riferisce dell’incontro pregara. …., invece, riferisce che nell’incontro pregara …. gli avrebbe detto di giocare tranquillamente, perché il …. era già retrocesso e l’Olimpus aveva parecchi giocatori ammoniti, affermazione a cui rispondeva di non sapere se la partita sarebbe poi stata “tranquilla” o meno perché “non potevo decidere io”. Giunto nello spogliatoio, dopo l’allenamento, …. manda a … un messaggio WhatsApp (“… empate entao e primeiro gol de vcs ok?” - “….pareggio allora e primo gol vostro ok?”) “per avere conferma” (riferisce: nds); “Volevo sapere”, aggiunge agli inquirenti, “se fosse stata una partita tranquilla e nella mia testa una partita tranquilla è quando finisce in pareggio” (v. verbale audizione). A questo messaggio …., risponde “ Pera ai o … ta indo ai” (“Aspetta un attimo …sta andando lì”). .. corrisponde a …, tesserato Olimpus Roma, che non prenderà parte alla gara perché infortunato. Nel corso dell’audizione ….., anch’egli presente presso l’impianto, ha inizialmente riferito di essersi accomodato sugli spalti a distanza di qualche fila da …., nonché di non ricordare di cosa avessero parlato, se non genericamente delle famiglie e di non essere sceso negli spogliatoi, ma di avere solo assistito al briefing prepartita tenutosi in un edificio diverso. Solo quando gli vengono mostrati i due messaggi di cui si è detto, negato il consenso all’accesso al suo cellulare, ammette che … gli ha parlato del messaggio, ma senza mostrarglielo ed invitandolo ad andare nello spogliatoio per chiedere a … a cosa intendesse riferirsi. Aggiunge, ancora, però, che sceso negli spogliatoti si sarebbe limitato ad augura buona fortuna ai compagni. Sul punto, invece, …. riferisce che sino al momento della ricezione del messaggio …era seduto accanto a lui, ed ha precisato che, di ritorno dallo spogliatoio, interrogato sul significato del messaggio, questi gli avrebbe detto che “Tutti nello spogliatoio mi parlano di pareggio”. Incrociate le dichiarazioni dei tre calciatori deferiti, deve evidenziarsi, l’attendibilità di …. laddove, auto accusandosi, riferisce di avere parlato con … prima della gara, momento in cui gli riferisce di non sapere se sarebbe stata una partita tranquilla perché non poteva decidere da solo, tenuto conto che, per questi, “una partita tranquilla è quando finisce in pareggio.” Dal tenore di siffatte dichiarazioni, anche a volere escludere che le trattative di un accordo siano state precedentemente avviate, se non concluse, tanto da essere già note alla cerchia del pubblico presente (… ha precisato “che già prima della gara fuori dall’impianto sportivo ho sentito alcune persone, che non conoscevo, che parlando dell’incontro che si doveva disputare a breve, dicevano che erano uscite delle quote della partita e parlavano di un pareggio. Precisò altresì di avere percepito un’aria strana fuori dall’impianto sportivo…”) è consequenziale inferire che … e … abbiano interloquito sulla gara e sul suo esito. Nel mentre … poteva evidentemente già contare sul consenso dell’intero gruppo squadra e/o di alcuni componenti, però, … necessitava di acquisire la probabilmente non ancora acquisita piena disponibilità di altri sodali, che riservava di comunicare dopo averli incontrati negli spogliatoi. Tanto rende palese l’intento del messaggio inviato a …, “… empate entao e primeiro gol de vcs ok?” (“… pareggio allora e primo gol vostro ok?”), vale a dire la conferma del pareggio, con prima segnatura ad opera del … e successivo pareggio. In tutto questo, assume sicuro rilievo anche il ruolo del tesserato …., l’inattendibilità delle cui prime dichiarazioni emerge dalle ammissioni, tendenzialmente parziali, rese solo nel momento in cui gli sono stati mostrati i noti messaggi. Ed invero, …., sebbene non prenda parte alla gara perché infortunato, quanto meno a far tempo dal momento in cui … gli mostra o gli parla (il particolare è ininfluente) del messaggio ricevuto da …, partecipa attivamente alla conclusione dell’accordo aderendo alla sollecitazione di recarsi nello spogliatoio (circostanza inizialmente negata) per portare al ridetto … la definitiva consacrazione dell’accordo sicché, tornato sugli spalti, riferisce al … che “Tutti mi parlano di pareggio nello spogliatoio”, così definitivamente chiudendo il cerchio della combine. Mette conto evidenziare, da ultimo, che tutti gli auditi, con riferimento alla segnatura subita dall’Olimpus Roma, hanno parlato di errore tecnico del portiere …, cui il pallone, asseritamente visto all’ultimo momento per il “velo” ad opera di un avversario, sarebbe scivolato tra le mani…..Si segnala, da ultimo, che anche la tipologia delle scommesse, come descritta nella parte iniziale, induce a ritenere con ragionevole certezza l’avvenuta combine, ulteriormente suffragata dalle dichiarazioni del sig. A. G., non tesserato, titolare del negozio di gioco Intralot sito in Acireale, padre di un giocatore di Calcio a 5 che, a precisa domanda, ha così risposto, “Non ci sono tantissime giocate sul campionato italiano di Calcio a 5 essendo lo stesso un campionato poco attenzionato dagli scommettitori.” Ciò non di meno, la gara in oggetto ha fatto registrare un flusso anomalo di giocate, peraltro con prevalenza di giocate singole sul pronostico “X” e, nello specifico, nell’anzidetta ricevitoria sono state effettuate cinque giocate on line, anch’esse sul risultato finale “X”, tutte da 250,00 euro, in modalità on line e live, dalle ore 18:01.31 alle ore 18:01:48, vale a dire nell’immediatezza dell’inizio della gara avvenuto alle ore 18,00. È lecito ritenere che trattasi di giocate eseguite da un unico soggetto nel momento in cui, dalla ricostruzione che precede, si è avuta certezza del conseguimento dell’accordo, peraltro con giocate di importo tale da evitare il tracciamento del pagamento della vincita (€ 1.812,50) e, per completezza di esposizione, effettuate in quel di Acireale (CT), località distante solo poche decine di chilometri da Augusta (SR), comune di residenza di …...In punto sanzioni, per quanto riguarda i tre tesserati coinvolti nell’illecito, il Collegio ritiene di non doversi discostare da quello che secondo il dettato del comma 5 dell’art. 30 del CGS costituisce il “minimo edittale” (squalifica per anni quattro), non potendosi accogliere la più grave richiesta di squalifica formulata dalla Procura federale anche alla luce della circostanza che ai ridetti non è stata contestata l’aggravante di cui al comma 6 della norma. Né, d’altro canto, può trovare ingresso la richiesta irrogazione dell’ammenda, in quanto detta sanzione è impedita dal dettato del terzo comma dell’art. 9 del CGS che prevede tale tipo di sanzione esclusivamente per i tesserati della sfera professionistica, “fatto salvo quanto previsto dall’art. 35.” A tal proposito occorre evidenziare che il Tribunale non ignora il pregresso indirizzo espresso dalle SS.UU. della CFA (C.U. n. 105/CFA del 15 marzo 2016) circa la possibilità, in caso di illecito sportivo, di sanzionare con l’ammenda anche i tesserati della sfera dilettantistica, dovendosi ritenere norma speciale quella dettata dall’art. 7 del CGS allora vigente (Illecito sportivo e obbligo di denuncia), oggi art. 30, prevalente sulla norma di carattere generale dell’art. 19 previgente (Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società), oggi art. 9, che al comma 6 prevedeva che “le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non di cui all’art.1 bis, comma 5, CGS nonché ai tesserati della sfera professionistica, per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara le ammende sono anche applicabili ai tesserati della sfera dilettantistico-giovanile”. Ciò non di meno, il Tribunale ritiene che l’attuale formulazione del comma 3 dell’art. 9 del CGS, secondo cui “Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35” (Condotte violente nei confronti dei Direttori di Gara), esprima la volontà del legislatore di limitare l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei tesserati del settore dilettantistico e giovanile alla sola ipotesi di condotte violente nei confronti dei Direttori di gara, dovendosi così limitare al solo settore professionistico l’applicazione dell’ammenda prevista dall’art. 30 CGS. Ed invero, ove così non fosse, l’ipotesi di illecito di cui all’art. 30 CGS e il suo regime sanzionatorio avrebbero dovuto trovare albergo nel testo dell’art. 9 CGS che, al pari della espressa deroga per l’ipotesi di cui all’art. 35, avrebbe dovuto prevede una espressa deroga anche per gli illeciti contemplati dall’art. 30.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0029/CFA del 26 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del  Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al Com. Uff. n. 12/TFT del 16/08/2022

Impugnazione – istanza: Sig. A.S. + altri/Procuratore Federale Interregionale

Massima: Riformata la decisione del TFT che aveva dichiarato i deferiti responsabili della violazione dell’art.30 co.1 e 2 e dell’art.14 co.1 lett.c ed o CGS  - per avere gli stessi, prima e durante la gara, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, in maniera tale che la stessa terminasse con la segnatura di un elevato numero di reti da parte della squadra della Tau Calcio Altopascio, al fine di creare le condizioni di classifica ( con riferimento alla differenza reti) che avrebbero consentito alla ASD Figline 1965 di essere promossa direttamente in serie D nel caso di realizzazione di due risultati su tre ( vittoria della Tau Altopascio e vittoria della Livorno 1915) nel successivo incontro della stessa poule promozione fra la US Livorno 1915 e la Tau Calcio Altopascio – e per l’effetto inflitta la sanzione di mesi nove di squalifica oltre ad anni uno e mesi sei di volontariato per i due calciatori che non furono ideatori dell’illecito, squalifica di anni 1 oltre ad anni 1 e mesi 6 di volontariato per l’allenatore attesa la collaborazione ex art. 128 CGS, inibizione di anni 3 e mesi 6 al dirigente sportivo non tesserato. Confermata l’omessa denuncia  a carico del presidente… Secondo una risalente, ma sempre attuale, pronuncia della Corte d’appello federale, laddove le difese avevano denunziato una sorta di “stato di necessità” derivante dal contrasto fra il dovere di denunziare quanto a loro conoscenza e la consapevolezza di provocare con la denunzia un nocumento disciplinare al sodalizio da loro rappresentato, il Collegio ha replicato che “ la normativa regolamentare vigente non conosce cause oggettive di non punibilità, né codifica il principio del nemo contra se tenetur” e che “ nel conflitto concreto ed attuale fra l'esigenza soggettiva o, per meglio dire, privata di evitare un danno ai propri interessi e quella federale di tutela del bene protetto dalla disposizione violata, deve giocoforza prevalere quest'ultima, con la conseguenza che l'omissione rimarrà sempre perseguibile, presentandosi, al più, con un indice di gravità meno accentuato” (Corte d’appello federale n.6/C del 28 agosto 1986). Ugualmente si deve ritenere alla luce della giurisprudenza penale (sul punto, fra le tante pronunce: Sez. 3 n. 53656 del 03/10/2018 Rv. 275452 che ha escluso profili di incostituzionalità  del combinato disposto degli artt. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 36, comma 34-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, nella parte in cui tali disposizioni prevedono, al fine di non commettere il reato di omessa presentazione della dichiarazione di redditi, l'obbligo di presentare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, ancorchè riguardi redditi provenienti da attività illecita, in quanto il principio del "nemo tenetur se detegere" opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già avviato e deve ritenersi recessivo rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche previsto dall'art. 53 Cost.. Ed ancora Sez. 3 n. 53137 del 22/09/2017 Rv. 271827 per cui integra il delitto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 3 ottobre 2000, n. 74, l'omessa presentazione della dichiarazione di redditi provenienti da attività illecita da parte del titolare di una ditta individuale determinata dall'esigenza di non fornire all'amministrazione prove a sé sfavorevoli, giacchè, salvo specifiche previsioni di legge di segno contrario, il principio processuale del "nemo tenetur se detegere" non può dispiegare efficacia al di fuori del processo penale e pertanto non giustifica la violazione di regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva; Sez. 5,  n. 9746 del 12/12/2014  Rv. 262941 secondo cui è  configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella condotta di un ex amministratore di società dichiarata fallita che non consegna la documentazione contabile al curatore per evitare che la stessa sia utilizzata in suo pregiudizio in un processo penale già in corso, posto che il principio del "nemo tenetur se detegere" comporta la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva). Si deve quindi concludere che al principio “nemo tenetur se detegere” va attribuita rilevanza processuale e che non può essergli riconosciuta una tutela preminente rispetto agli interessi che le norme sanzionatorie sono, di volta in volta, dirette a salvaguardare. Peraltro, come correttamente osservato dalla Procura nella memoria depositata in occasione dell'udienza, l'interpretazione prospettata dalla difesa - secondo cui l'organo apicale delle società sportive non sarebbe tenuto a denunziare le condotte illecite di cui fosse venuto a conoscenza per evitare conseguenze disciplinari all'Ente di cui è personificazione - avrebbe il risultato di disapplicare la norma proprio nei confronti di colui che, per il ruolo svolto, dovrebbe essere il massimo garante della lealtà e correttezza dell'agire delle società sportive. ….L'art. 30, comma 7, CGS pone a carico dei soggetti indicati dall'art. 2, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere un illecito sportivo, l'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale. L'ampiezza e l'imperatività dell'obbligo portano a ritenere che l'omessa denunzia sia un illecito di pericolo, cioè anticipi la tutela dell'ordinamento sportivo a qualunque condotta che non necessariamente danneggi l'interesse tutelato (nella specie la lealtà e correttezza delle competizioni sportive) ma semplicemente lo metta in pericolo. In altre parole l'interesse a garantire la lealtà e correttezza delle competizioni è tale da sottoporre a sanzione chiunque fra i soggetti destinatari delle norme federali e in qualsiasi momento venga a conoscenza di un comportamento sleale, anche in fieri, e non lo riferisca agli Organi di giustizia sportiva, a prescindere dal fatto che detti Organi, per altre vie, ne siano venuti a conoscenza (essendo tale eventualità meramente accidentale). Il caso di specie: “In data 11.05.2022 aveva luogo la gara Tau Calcio Altopascio / A.S.D. Figline 1965 disputata nell’ambito del Torneo triangolare previsto dal Regolamento del Campionato di Eccellenza del C.R. Toscana (C.U. n. 75 del 21.04.2022 richiamante l’art. 51, c.5 e c. 6, delle N.O.I.F.) al fine di designare le due squadre aventi accesso diretto alla Categoria superiore – Serie D – mentre la terza sarebbe stata indicata da uno spareggio da disputarsi in fase nazionale. Il Torneo, all’uopo organizzato, ha impegnato, con gare da disputarsitra i 24 a ril ed l 15 maggio2 022, le Società prima classificate: Tau Calcio, per il girone A);U.S. Livorno1915 per l girone B); A.S.D. Figline 1965 per il girone C). La gara Tau Calcio Altopascio / A.S.D. Figline 1965, (penultima del Torneo) vedeva prevalere la Società Tau Altopascio con il risultato di cinque reti ad una, punteggio che ha visto aumentare in maniera considerevole le probabilità che la Società Figline potesse accedere, per il giuoco incrociato: risultati/differenza reti, direttamente alla Categoria superiore senza dover ricorrere allo spareggio in fase nazionale. L’esame delle modalità con le quali il risultato è stato conseguito, la sequenza delle reti segnate e, soprattutto, le circostanze con le quali le segnature sono avvenute, indica cosa sia realmente accaduto in quella gara. La Società Figline passa in vantaggio, su rigore, al 39’ del I tempo venendo prima raggiunta dalla Società avversaria all’8’ e, quindi, superata al 37’del secondo tempo. In questa situazione diventa determinante l’esito dell’ultima gara del Triangolare (Livorno / Tau Calcio Altopascio del 15.5.2022). Infatti, ove questa gara fosse terminata in pareggio, e solo in questo caso, la Società Figline sarebbe stata obbligata a disputare lo spareggio al fine di poter accedere alla Serie D, mentre negli altri due casi vi sarebbe stata direttamente ammessa. Quest’ipotesi, prevista ed esaminata dal F. nel corso della settimana precedente l’incontro, come evidenziato in istruttoria dalla deposizione resa dall’Allenatore B. e confermata dai Calciatori S. e B., si è verificata al momento del passaggio in vantaggio della Società Tau Altopascio, ovvero al 47° minuto del II tempo. Il tempo residuo per capovolgere il risultato della gara è esiguo (otto minuti) per cui, per non correre rischi ed apparendo improbabile, stante le diverse forze in campo, che la Società Tau potesse prevalere sul Livorno nella gara del 15.5.2022, non c’è altra possibilità che perdere la gara con il maggior scarto di reti possibile, tra le reti segnate e quelle subìte, come già preordinato. Da qui l’invito ai calciatori da parte del D.S., accolto e fatto proprio, ancorché con riluttanza, dal B., a “far passare e lasciare segnare” gli avversari rivolto ai propri calciatori sia dal D.S. della Società che dall’Allenatore. Invito che raccolto da alcuni di essi (fra cui quelli qui deferiti) ha determinato la sconfitta della Società Figline per 5 a1”.

Massima: La denunzia di incostituzionalità dell'art. 30, comma 7, CGS è inammissibile….Come ritenuto da queste Sezioni unite, secondo l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale), “La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione”. In modo ancora più chiaro l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 stabilisce che “Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.” Ne deriva che la questione di costituzionalità in via incidentale può essere proposta unicamente da un’autorità giurisdizionale nei riguardi di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione e, pertanto, sono carenti entrambi i presupposti indispensabili per il rinvio alla Corte costituzionale. Infatti, questa Corte Federale non può qualificarsi come “autorità giurisdizionale”, poiché le sue decisioni sono riferite al contesto dell’ordinamento sportivo, ferma restando la loro impugnabilità dinanzi all’Autorità giurisdizionale statale, là dove previsto. La manifesta inammissibilità della questione riguarda anche il profilo relativo al rango non legislativo delle disposizioni che il reclamante sospetta di illegittimità costituzionale. Si tratta di una fonte normativa che, anche prescindendo dalla sua collocazione all’interno del sistema ordinamentale sportivo, non ha certamente il rango degli atti aventi forza di legge, statale o regionale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 62/2020-2021; idem, n. 28/2021-2022).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 91/TFN - SD del 01 Febbraio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4698 /396BISpf20-21/GC/blp del 28 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri N.M. e L.S. - Reg. Prot. 90/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione al tecnico per la violazione del solo art. 4 CGS, non configurandosi la  violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in concorso con il sig. …., all’epoca dei fatti Presidente della società ACD San Tommaso Calcio ed il sig. …., all’epoca dei fatti svolgente ex art 2, comma 2 CGS attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società ACD San Tommaso Calcio, nonché con altri soggetti allo stato non identificati, prima e durante la gara Troina – San Tommaso del 2.02.2020 valevole per il girone I del Campionato di serie D, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta; in particolare, i sigg.ri …. e …, contattavano telefonicamente il sig. …., all’epoca dei fatti DG dell’ASD Troina, affermando di avere bisogno di punti e chiedendogli un incontro, che non veniva accordato, mentre il sig. …. durante la gara, si rivolgeva al sig. ……, allenatore dell’ASD Troina, chiedendogli di terminare la partita in parità, ricevendo un rifiuto"….La questione della presunta alterazione del risultato di detta gara è già stata oggetto della decisione n. 20 del 29 luglio 2021 ad opera di questo stesso Tribunale, sia pur in diversa composizione che, previa disamina del materiale istruttorio, ha escluso in relazione alle posizioni dei signori… (Presidente di ASD San Tommaso) e … (soggetto svolgente attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della medesima società) la sussistenza di prove relative al tentativo di illecito, ravvedendo nelle varie conversazioni intercorse, comprese quelle riferite dall'avv. …e dal signor … (allenatore ASD Troina), la sola violazione dell'art. 4, c. 1, CGS. Nella suddetta decisione, è stata esaminata, sia pur incidentalmente ai soli fini della valutazione di quanto ascritto al signor …. ed alla società San Tommaso, l'episodio contestato al signor …. con questo testuale esito: "..., ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di S.I.T."- il riferimento è al signor … " rilasciate il 14 luglio 2020, la conversazione con il Sig. …intercettata il 6 febbraio 2020 e quanto affermato innanzi alla Procura Federale in occasione delle audizioni del 5 marzo 2021 e del 12 maggio 2021, sia pure auto ed etero accusatorie, non possono condurre all'affermazione della responsabilità del …. per il presunto tentativo di illecito ex art. 30, commi 1 e 2, del CGS-FIGC, essendosi, di fatto, trattato di una richiesta rivolta in modo estemporaneo quasi sotto forma di implorazione senza promessa di contropartita, ma il suo comportamento, certamente sconsiderato e sconveniente, vada anch'esso ricondotto alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui al comma 1 dell'art. 4 del CGS-FIGC". Nella stessa decisione nel prosciogliere il signor …. dall'addebito di aver violato l'obbligo di denuncia dell'illecito, si legge che si era tenuto conto di quanto dallo stesso dichiarato in ordine all'episodio in ordine al fatto di non  aver avuto alcun "sentore in merito ad eventuali anomalie o, quantomeno, personalmente non percepito alcunché", ed ancora "non potendo per i motivi esposti, la frase estemporaneamente pronunciata dal …. durante la partita essere ritenuta, di per sé sola, elemento costitutivo della fattispecie illecita". Il Tribunale condivide e fa proprie le suddette motivazioni con riguardo alla posizione del signor …, non senza rilevare che alcun capo della decisione che ha negato l'esistenza di un presunto illecito sportivo della citata gara, è stato oggetto di appello ad opera della Procura Federale, come può riscontrarsi dalla decisione n. 16 del 23 settembre 2021 emessa dalla Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite. Esso ritiene che il fatto storico si possa ritenere sufficientemente comprovato, alla luce delle complessive dichiarazioni acquisite in audizione; tuttavia le condotte tenute dal deferito (avvicinamento alla panchina della società ospitante e parole indirizzate al collega allenatore) si disvelano non idonee, per le modalità ed i contenuti gestuali ed espressivi, a configurare la più severa e grave ipotesi di illecito sportivo contestata dalla Procura Federale. L'assunto è rafforzato dalle dichiarazioni rese dallo steso destinatario delle parole che, pur avendole ascoltate, non le ha percepite come un tentativo di illecito sportivo. Escluso l'illecito sportivo, resta tuttavia da apprezzare negativamente la condotta del signor …., tenuto conto del contesto nel quale tale condotta è stata tenuta: nel corso di svolgimento della gara, col risultato in bilico, avvicinandosi alla panchina della società ospitante e rivolgendo all'allenatore della squadra avversaria parole dal contenuto equivoco, antisportivo, sleale e diseducativo. Tale condotta infrange i principi tutelati dall'art. 4, c. 1, CGS, e comporta l'irrogazione a carico del deferito, a cagione della violazione della menzionata disposizione normativa, della sanzione della squalifica di mesi quattro, da ritenersi congrua e comunque in linea e coerente con le sanzioni irrogate agli altri incolpati della medesima violazione nel procedimento disciplinare principale.

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