Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 76/TFN-SVE del 31 Gennaio 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 5/E del 16 dicembre 2021 – (premio di preparazione calciatore D.M.L. n. 24.3.2005 – matr. 6.782.540 – ric. 290),
Impugnazione Istanza: Reclamo sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. 953600) contro la società SSD Porto d’Ascoli Srl (matr. 76319)
Massima: Innanzi tutto, non può essere messa in discussione la legittimità ed ammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla SSD Porto D’Ascoli Srl che, come giustamente rilevato dalla Commissione Premi, è stato regolarmente comunicato alla SS Sambenedettese Srl il 19.4.2021 quando la stessa, non ancora dichiarata fallita, risultava essere, senza alcun dubbio, il dovuto soggetto legittimato passivo. Le successive vicende giuridiche non vanno pertanto ad inficiare la piena validità del procedimento all’epoca instaurato che, causa trasferimento poi avvenuto del titolo sportivo dalla prima società dichiarata fallita il 4.5.2021 alla nuova AS Sambenedettese Srl, come più volte ribadito dal Tribunale Federale, va a proseguire nei confronti di quest’ultima divenuta interlocutrice nel rapporto giuridico in esame, ovviamente ricompreso tra attività e passività acquisite per quanto sopra. Ne discende di conseguenza che neppure può discutersi della piena validità della decisione della Commissione Premi anche in considerazione degli occorsi accadimenti procedurali. Se infatti la precedente mancata iniziale conoscenza del procedimento poteva palesarsi lesiva del diritto di difesa della reclamante, così come deliberato da questo Tribunale, non altrettanto può adesso sostenersi. La società AS Sambenedettese Srl conosciuto il dispositivo, e quindi ricevuta la motivazione, della decisione del TFN-SVE che rinviava per il riesame, a tal momento ormai informata senza tema di smentita dell’oggetto della richiesta di parte avversa avrebbe potuto depositare le proprie memorie innanzi alla Commissione Premi e a quest’ultima sarebbe poi spettata la valutazione della loro ammissibilità. Ciò non è avvenuto e la Commissione Premi, valutata la regolarità dell’introduzione della domanda e tenuto conto del trasferimento del titolo sportivo, con integrale passaggio di tutti i rapporti anche giuridici dalla vecchia alla nuova società ha correttamente preso la propria decisione nei confronti della AS Sambenedettese Srl senza lederne alcun diritto.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 75/TFN-SVE del 31 Gennaio 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 5/E del 16 dicembre 2021 – (premio di preparazione calciatore D.M.A. n. 24.3.2005 – matr. 2.301.648 – ric. 289
Impugnazione Istanza: reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. 953600) contro la società SSD Porto d’Ascoli Srl (matr. 76319)
Massima: Innanzi tutto, non può essere messa in discussione la legittimità ed ammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla SSD Porto D’Ascoli Srl che, come giustamente rilevato dalla Commissione Premi, è stato regolarmente comunicato alla SS Sambenedettese Srl il 19.4.2021 quando la stessa, non ancora dichiarata fallita, risultava essere, senza alcun dubbio, il dovuto soggetto legittimato passivo. Le successive vicende giuridiche non vanno pertanto ad inficiare la piena validità del procedimento all’epoca instaurato che, causa trasferimento poi avvenuto del titolo sportivo dalla prima società dichiarata fallita il 4.5.2021 alla nuova AS Sambenedettese Srl, come più volte ribadito dal Tribunale Federale, va a proseguire nei confronti di quest’ultima divenuta interlocutrice nel rapporto giuridico in esame, ovviamente ricompreso tra attività e passività acquisite per quanto sopra. Ne discende di conseguenza che neppure può discutersi della piena validità della decisione della Commissione Premi anche in considerazione degli occorsi accadimenti procedurali. Se infatti la precedente mancata iniziale conoscenza del procedimento poteva palesarsi lesiva del diritto di difesa della reclamante, così come deliberato da questo Tribunale, non altrettanto può adesso sostenersi. La società AS Sambenedettese Srl conosciuto il dispositivo, e quindi ricevuta la motivazione, della decisione del TFN-SVE che rinviava per il riesame, a tal momento ormai informata senza tema di smentita dell’oggetto della richiesta di parte avversa avrebbe potuto depositare le proprie memorie innanzi alla Commissione Premi e a quest’ultima sarebbe poi spettata la valutazione della loro ammissibilità. Ciò non è avvenuto e la Commissione Premi, valutata la regolarità dell’introduzione della domanda e tenuto conto del trasferimento del titolo sportivo, con integrale passaggio di tutti i rapporti anche giuridici dalla vecchia alla nuova società ha correttamente preso la propria decisione nei confronti della AS Sambenedettese Srl senza lederne alcun diritto.