Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 236/CSA del 25 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 206 del 02.05.2023

Impugnazione – istanza: – A.S. ROMA s.r.l. - Sig. F.G.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gara, all’allenatore per avere, al 48’ del secondo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa al direttore di gara”..In particolare, vi è una premessa da fare, e che risulta particolarmente assorbente e cioè che l’art. 36, comma 1, lett. a) è stato di recente modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 che ha portato da due a quattro (lasciando inalterata la formula “o a tempo determinato”) le giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.  Si riporta il testo attualmente vigente dell’art. 36, comma 1 CGS. “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:  a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Pertanto appare evidente che il giudice di prime cure, nel comminare la sanzione di due giornate, ha già considerato tutte le circostanze attenuanti del caso, sanzionando il Guidi solo con la metà del minimo edittale.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 172/CSA del 15 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 58 del 14.02.2023

Impugnazione – istanza: U.S.D. Fezzanese Calcio 1930

Massima: Ridotta da 3 a 2 giornate la squalifica all’allenatore perchè “allontanato  per essere entrato sul terreno di gioco protestando con termini irriguardosi all’indirizzo della terna arbitrale, nell’uscire dal terreno di gioco reiterava la condotta irriguardosa e irridente. Al termine della gara bloccava la terna arbitrale pretendendo spiegazioni sulla scelta arbitrale”…Il referto dell’assistente dell’arbitro n. 1, sig. …, al quale l’ordinamento sportivo attribuisce valore di “piena prova” circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, attesta invece che il Rolla, dopo essere entrato sul terreno di gioco per manifestare il proprio dissenso contro una decisione assunta dall’arbitro, ha pronunciato un’espressione irriguardosa all’indirizzo della terna arbitrale (“Mano, ce ne avete annullati due buoni e ora convalidate questo! Vergognatevi”) e che successivamente, nell’abbandonare il terreno di gioco ed a fine gara, reiterava le proteste con toni irriguardosi (“applaudiva in maniera ironica e mi urlava ‘Bravo Fenomeno e con questo sono tre!’”), bloccando la terna e chiedendo alla stessa insistentemente spiegazioni sulle reti annullate. In considerazione del complesso della condotta e del tenore irriguardoso e non ingiurioso delle frasi proferite dall’allenatore…

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 025/CSA del 20 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 32 del 04.10.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. M.D.A.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara all’allenatore “per avere, al 37° del secondo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale un’espressione irriguardosa”…La Corte, ben consapevole dei precedenti giurisprudenziali citati dal reclamante, osserva, però, in primo luogo, che, in linea di principio, un allenatore deve mantenere sempre un contegno maggiormente sereno e riguardoso nei confronti degli ufficiali di gara, rispetto ad un calciatore; a cui può riconoscersi, in determinate circostanze, una particolare verve agonistica che, sia pur in via eccezionale, potrebbe ritenersi se non esimente quantomeno attenuante in relazione a determinati comportamenti. Nel caso di specie, inoltre, non risultano in alcun modo chiarite le circostanze che avrebbero indotto il reclamante a proferire la frase contestatagli, né tantomeno eventi scatenanti la reazione del Sig.D’A., con la conseguenza che non è possibile per questa Corte applicare alcuna attenuante derivante dai fatti posti a base del presente giudizio.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 014/CSA del 4 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 48 del 13.09.2022

Impugnazione – istanza: - Sig. M.G.

Massima: Confermata all’allenatore la squalifica per due giornate effettive di gara ed ammonizione «per avere inoltre, al 52° del secondo tempo, dopo il provvedimento, rivolto al Direttore di gara plurime espressioni insultanti, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco». Da tutta la documentazione prodotta in dibattimento e dagli atti ufficiali di gara, che hanno valore fidefacente (in tema, cfr. giurisprudenza consolidata; ex multis, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA), è possibile ritenere che le frasi rivolte all’arbitro dal sig. G. siano obiettivamente irriguardose e, come tali, adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo nel rispetto della gravità della condotta in addebito.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 307/CSA del 18 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.4.2022

Impugnazione – istanza: - S.S.D. Casarano Calcio Srl - sig, A.M.

Massima: Ridotta la squalifica da 3 a 2 gare effettive all’allenatore che Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, faceva ingresso sul TdG per circa 10 metri e, con fare minaccioso, esclamava: 'Ma cosa cazzo stai facendo, sei un coglione! Non ti si può dire nulla, che cazzo fai?'. In quel frangente veniva allontanato dal capitano della sua società che si prodigava prontamente affinché non avvenisse alcun contatto fisico tra me e il suddetto allenatore”….La condotta posta in essere dall’allenatore …. è stata sì ingiuriosa e irriguardosa, tuttavia, non si ritiene che essa abbia assunto quei caratteri di gravità che possano giustificare la sanzione irrogata. Tra l’altro, va escluso che detta riprorevole condotta abbia concretizzato un contatto fisico tra l’allenatore e l’arbitro, atteso che risulta dagli atti ufficiali che il sig. ….. grazie all’intervento del capitano della propria squadra, sia stato allontanato dal terreno di gioco, dopo avervi fatto ingresso a seguito dell’espulsione. 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 170/CSA del 23 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 194/DIV del 08.02.2022

Impugnazione – istanza: -   U.S. Avellino 1912 s.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara all’allenatore: “1) per avere, al 41°minuto circa del primo tempo, pronunciato un’espressione blasfema durante un’azione di gioco mentre si trovava in prossimità della panchina; 2) per avere tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo ripetutamente epiteti offensivi, al 41°minuto circa del primo tempo e al 93° ed al 94°minuto circa. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021- 2022 (r. proc. fed.)”...Al proposito, giova ricordare che questa Corte, nella decisione n. 102/CSA/2021-2022 (citata espressamente dal Giudice Sportivo), ha affermato che l’art.61, comma 1, CGS, relativo ai mezzi di prova,prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti)”. Orbene, nel caso di specie e contrariamente alla fattispecie decisa con la predetta decisione, le condotte sanzionate dal Giudice Sportivo sulla scorta del rapporto dei Collaboratori della Procura Federale sono state tenute da un allenatore presente in panchina e non da un calciatore impegnato nella competizione agonistica sul terreno di gioco. Una circostanza, quest’ultima, che ha, pertanto, consentito, del tutto legittimamente, al Giudice Sportivo di utilizzare il rapporto dei Collaboratori della Procura Federale ai fini della irrogazione di una sanzione che appare, peraltro, del tutto congrua rispetto alla complessiva e reiterata condotta blasfema e ingiuriosa tenuta dal sig. ….

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 160/CSA del 3 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n.71/DCF del 21.12.2021

Impugnazione – istanza: -   U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara all’allenatore  “per aver rivolto espressione offensiva al Direttore di Gara”:“Al 10’ Secondo tempo veniva espulso allenatore del Sassuolo calcio, il Sig. …. perché dopo avergli fatto il richiamo, quando mi giravo mi urlava: <<non sei capace di fare il tuo dovere>>”….L’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) prevede che:   “1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;  b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.” La norma, alla lettera a), sanziona, dunque, in egual misura la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara comminando la sanzione minima di due giornate di squalifica salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti.  La Corte osserva:  - che l’aggettivazione offensiva utilizzata dal Giudice Sportivo per descrivere la condotta sanzionata, può sussumersi sotto il paradigma della condotta ingiuriosa tipizzata dalla norma, risolvendosi la prima in un sinonimo della seconda;  - che l’aggettivazione irrispettosa utilizzata invece dalla società ricorrente per descrivere la condotta tenuta dal proprio tesserato, può sussumersi sotto il paradigma della condotta irriguardosa (che, appunto, manca di rispetto) tipizzata dalla norma, risolvendosi la prima in un sinonimo della seconda. Orbene, anche a sussumere la condotta tenuta dal P.nel più corretto paradigma della condotta irriguardosa (o “irrispettosa” come ritiene la reclamante), piuttosto che nel paradigma della condotta ingiuriosa (o “offensiva” come da decisione del Giudice Sportivo), la questione è e resta con tutta evidenza comunque ininfluente al fine della commisurazione della sanzione, essendo il minimo edittale comminato per ognuna delle due condotte (“ingiuriosa o irriguardosa”) pari in ogni caso a n.2 (due) giornate di squalifica, salvo ovviamente l’applicazione delle attenuanti.  Nel caso in esame, poi, detta attenuante – diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante – non può ravvisarsi nel generico clima di tensione caratterizzante il match (giacché non vi è gara che non rechi in sé tensione), né essa è ravvisabile “nei concitati momenti decisivi di un match molto combattuto e determinante per una delle competizioni ufficiali della stagione”, occorrendo piuttosto che la reazione irrispettosa sia contestuale e collegata in modo diretto a uno specifico fatto o episodio percepito come ingiusto dall’autore della condotta, fermo restando che è poi rimesso, di volta in volta, alla prudente valutazione del giudice, il riconoscimento o meno del fatto o episodio (assunto come scatenante la reazione irriguardosa) alla stregua di una circostanza attenuante.

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