Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 065/CSA del 6 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022

Impugnazione – istanza:  - U.S. Catanzaro 1929 s.r.l.

Massima: Con riferimento al reclamo promosso avverso la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. alla società Catanzaro, la Corte prende atto della rinunzia formulata, in apertura dell’odierna discussione, dal difensore della predetta medesima società. La Corte dichiara, dunque, estinto il relativo procedimento.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 242/CSA del 06 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 62/CS del 9.3.2022

Impugnazione – istanza: - A.C.D. San Martino Spem

Massima: La rinuncia al reclamo avverso la regolarità della gara, comporta l’estinzione del giudizio.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 229/CSA del 30 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al CU n. 237 DIV del 8 marzo 2022, in relazione alla sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille) inflitta al sig. F.L. con riferimento alla gara Pro Vercelli / Pro Patria disputata il 6 marzo 2022

Impugnazione – istanza: - F.C. Pro Vercelli

Massima: La rinuncia al reclamo avverso la sanzione dell’ammenda, comporta l’estinzione del giudizio.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 222/CSA del 24 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 34/CS del 23.02.2022

Impugnazione – istanza: - U.S.D. Castellanzese 1921

Massima: La rinuncia al reclamo avverso la sanzione dell’ammenda, comporta l’estinzione del giudizio.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 214/CSA del 18 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, Campionato Juniores Under 19, di cui al Com. Uff. n. 34/CS del 23.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Cassino Calcio 1924

Massima: La rinuncia al reclamo avverso la sanzione della squalifica, comporta l’estinzione del giudizio.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 207/CSA del 17 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 084/Campionati Giovanili del 15.02.2022

Impugnazione – istanza: - Torino Football Club S.p.A.      

Massima: La rinuncia al reclamo avverso la sanzione della squalifica, comporta l’estinzione del giudizio.

Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 192/CSA del 9 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n.217/DIV del 21.02.2022

Impugnazione – istanza: - F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.

Massima: Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 166/CSA del 18 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.01.2022

Impugnazione – istanza: -   A.S.D. Città di Acireale 1946

Massima: Con la rinuncia al reclamo avverso la sanzione dell’ammenda, ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., viene dichiarata l’estinzione del giudizio.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 164/CSA del 15 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 518 del 14.01.2022

Impugnazione – istanza: -   Generali Futsal Ternana ASD

Massima: Con la rinuncia al reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 500,00, ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., viene dichiarata l’estinzione del giudizio.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 158/CSA del 3 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 398 del 21.12.2021

Impugnazione – istanza: -  A.S.D. Eta Beta F.C. Fano

Massima: La Corte, preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.

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