F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 159/CSA pubblicata il 3 Febbraio 2022 – A.S.D. Real Ciampino Academy

 

Decisione n. 159/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 144/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri: 

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 144/CSA/2021-2022, proposto dalla A.S.D. Real Ciampino Academy, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND di cui al Com. Uff. n. 398/CS del 21.12.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.01.2022, l’avv. Andrea Galli; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Real Ciampino Academy ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Bernardini Valerio, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 398/CS del 21.12.2021), in occasione della gara del Campionato Nazionale di Serie B, Girone F, Real Ciampino Academy/Trilem Casavatore del 18.12.2021.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito con uno schiaffo un avversario”.  

La società A.S.D. Real Ciampino Academy ha chiesto, in via principale, la riqualificazione della fattispecie nella condotta antisportiva ex art.39 del CGS, e, in via subordinata, l’applicazione dell’attenuante ex art. 13 lett. a) del CGS dell’aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui, comunque domandando la riduzione della squalifica a 2 giornate.

In particolare, secondo la tesi della società reclamante, nell’azione di gioco in occasione della quale si è verificato il fatto sanzionato, il calciatore Bernardini si era limitato a porre in essere una mera reazione, scomposta ma priva di violenza, ad un pizzico sul braccio infertogli da un avversario durante la marcatura, la quale, pertanto, doveva ritenersi non regolamentare, in quanto provocatoria e scorretta. La condotta del calciatore sanzionato, inoltre, non aveva comportato alcun danno per l’avversario.

Il reclamo è stato esaminato alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 21 gennaio 2022 ed è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Ai fini della decisione della presente controversia, in primo luogo, occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto, che il Giudice Sportivo ha implicitamente operato in termini di condotta violenta ex art. 38 CGS in ragione della sanzione inflitta, ovvero se non si debba piuttosto accedere alla qualificazione del fatto quale condotta gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, CGS, mentre, per altro verso, risulta necessario ponderare la eventuale applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 13 lett. a) del CGS, invocata dalla reclamante.

A tal fine, va condotta una attenta disamina della refertazione arbitrale - cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, CGS - da cui emerge che il calciatore Bernardini “Dopo aver commesso fallo, veniva preso per il braccio sinistro dal numero 5 avversario a modo di pizzico e reagiva colpendolo, con uno schiaffo violento, con la mano destra, sul braccio sinistro del suo avversarlo”.

Questa Corte ritiene che non sussistano dubbi sulla natura violenta del gesto, considerato il chiaro tenore della refertazione arbitrale, che evidenzia espressamente la violenza del colpo inferto dal calciatore Bernardini.

La sanzione disciplinare, tuttavia, deve essere attenuata ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lettera a), CGS, in quanto a determinare l’evento ha concorso il comportamento ingiusto altrui e più precisamente del calciatore della squadra avversaria, Sig. Salvatore Avallone, che ha afferrato con la propria mano destra il braccio sinistro del calciatore Bernardini a modo di pizzico, condotta per la quale lo stesso Avallone è stato squalificato per una giornata effettiva di gara con decisione resa a mezzo del medesimo Comunicato Ufficiale qui impugnato e che ha contribuito a provocare la reazione dell’atleta della società Real Ciampino.

Questa Corte, richiamato e confermato il proprio orientamento in ordine all’applicabilità dell’attenuante invocata dalla reclamante, ritiene che la condotta del calciatore Avallone non costituisca un normale fallo o contatto di giuoco, ma integri un gesto o episodio che, al contrario, esula da ogni dinamica del gioco stesso e risulta connotato dallo specifico requisito dell’ingiustizia, ponendosi dunque in contrasto con i principi della lealtà, della correttezza e della probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS. Un tale comportamento ingiusto e decorrelato dall’azione di gioco ha, quindi, nel caso di specie innescato la reazione sanzionata, che, se per la sua natura violenta va comunque ricondotta all’art. 38 del CGS, quanto all’entità della sanzione merita di scontare l’applicazione dell’attenuante ex art. 13 lett. a) del CGS dell’aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.

Sulla base e nei limiti di quanto precede, l’appello proposto dalla società A.S.D. Real Ciampino Academy può essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara. 

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

 L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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