F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 160/CSA pubblicata il 3 Febbraio 2022 – U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.
Decisione n. 160/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 151/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Sebastiano Zafarana - Componente (relatore) Franco Granato - Rappresentante AIA ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 151/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. in data 22.12.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n.71/DCF del 21.12.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.01.2022, il dott. Sebastiano
Zafarana e udito l’avv. Mattia Grassani per la società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Piovani Giampiero, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 71/CDF del 21.12.2021), in relazione alla gara di Coppa Italia Femminile Nazionale tra S.S.D. F.C. Como Women S.r.l./U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. del 18.12.2021, terminata con il risultato di 1-1.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto allenatore per n. 2 (due) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “per aver rivolto espressione offensiva al Direttore di Gara”.
La società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.
Premette la società reclamante che il referto arbitrale registra che “Al 10’ Secondo tempo veniva espulso allenatore del Sassuolo calcio, il Sig. Piovani Gianpiero perché dopo avergli fatto il richiamo, quando mi giravo mi urlava: <<non sei capace di fare il tuo dovere>>”.
Deduce in sintesi la reclamante:
a) che ferma restando la stigmatizzazione di quei comportamenti che si atteggiano critici rispetto all’operato degli Ufficiali di Gara, detti comportamenti dovrebbero però essere sanzionati contestualizzandoli ai fini attenuanti; nel caso in esame detta contestualizzazione non sarebbe stata operata dal Giudice Sportivo, atteso che il comportamento dell’allenatore “è durato pochi secondi, quale unica espressione priva di qualsivoglia portata offensiva, in un clima di forte tensione, nei concitati momenti decisivi di un match molto combattuto e determinante per una delle competizioni ufficiali della stagione”;
b) che la qualificazione della condotta come “offensiva” operata dal Giudice Sportivo non troverebbe corrispondenza nella condotta descritta, invece, dall’arbitro, che potrebbe semmai qualificarsi come espressione di aperta critica all’operato del direttore di gara; il tecnico, peraltro, profferendo la frase “non sei capace di fare il tuo dovere”, non avrebbe usato alcuna espressione di gravità tale da poter essere percepita come realmente offensiva;
c) che l’espressione “non sei capace di fare il tuo dovere” integrerebbe, conclusivamente, una manifestazione di critica sussumibile alla stregua di un “comportamento meramente irrispettoso”, ma priva del necessario intento offensivo all’onore e al decoro di una persona (e cita al riguardo copiosa giurisprudenza ritenuta pertinente al caso in esame).
La reclamante chiede pertanto la riduzione della sanzione inflitta da n.2 (due) giornate di squalifica a n.1 (una) giornata di squalifica, dovendosi a suo avviso sussumere la condotta tenuta dal Piovani alla stregua di un “comportamento meramente irrispettoso” ma non offensivo nei confronti dell’Ufficiale di gara e dovendosi riconoscere allo stesso l’attenuante dell’avere profferito un’unica frase irrispettosa (esaurendosi in ciò la condotta censurabile senza alcuna continuazione anche dopo l’espulsione) in un clima di forte tensione nei momenti decisivi della gara.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 21 gennaio 2022, è intervenuto l’avv. Mattia Grassani per la società reclamante il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso chiedendo la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
L’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) prevede che:
“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;
b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.”
La norma, alla lettera a), sanziona, dunque, in egual misura la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara comminando la sanzione minima di due giornate di squalifica salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti.
La Corte osserva:
- che l’aggettivazione offensiva utilizzata dal Giudice Sportivo per descrivere la condotta sanzionata, può sussumersi sotto il paradigma della condotta ingiuriosa tipizzata dalla norma, risolvendosi la prima in un sinonimo della seconda;
- che l’aggettivazione irrispettosa utilizzata invece dalla società ricorrente per descrivere la condotta tenuta dal proprio tesserato, può sussumersi sotto il paradigma della condotta irriguardosa (che, appunto, manca di rispetto) tipizzata dalla norma, risolvendosi la prima in un sinonimo della seconda.
Orbene, anche a sussumere la condotta tenuta dal Piovani nel più corretto paradigma della condotta irriguardosa (o “irrispettosa” come ritiene la reclamante), piuttosto che nel paradigma della condotta ingiuriosa (o “offensiva” come da decisione del Giudice Sportivo), la questione è e resta con tutta evidenza comunque ininfluente al fine della commisurazione della sanzione, essendo il minimo edittale comminato per ognuna delle due condotte (“ingiuriosa o irriguardosa”) pari in ogni caso a n.2 (due) giornate di squalifica, salvo ovviamente l’applicazione delle attenuanti.
Nel caso in esame, poi, detta attenuante – diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante – non può ravvisarsi nel generico clima di tensione caratterizzante il match (giacché non vi è gara che non rechi in sé tensione), né essa è ravvisabile “nei concitati momenti decisivi di un match molto combattuto e determinante per una delle competizioni ufficiali della stagione”, occorrendo piuttosto che la reazione irrispettosa sia contestuale e collegata in modo diretto a uno specifico fatto o episodio percepito come ingiusto dall’autore della condotta, fermo restando che è poi rimesso, di volta in volta, alla prudente valutazione del giudice, il riconoscimento o meno del fatto o episodio (assunto come scatenante la reazione irriguardosa) alla stregua di una circostanza attenuante.
Per tutto quanto precede la domanda di riduzione della squalifica da n. 2 (due) a n.1 (una) giornata effettiva di gara non può essere accolta e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce