F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 93/TFN – SD del 07 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3604 /799pf19-20/GC/blp del 22 settembre 2020 nei confronti della società FCD Novese Calcio Femminile – Reg. Prot. 78/TFN-SD
Decisione/0093/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0078/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente (Relatore);
Giammaria Camici – Componente;
Gaia Golia – Componente;
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 27 gennaio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.3604 /799pf19-20/GC/blp del 22 settembre 2020 nei confronti della società FCD Novese Calcio Femminile,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 22 settembre 2020, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società F.C.D. Novese Calcio Femminile per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, dei comportamenti dell’allenatore della prima squadra sig. M.F. contestualmente deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per aver tenuto, nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, comportamenti gravemente denigratori e discriminatori per aspetto fisico e orientamenti sessuali, abusando della propria posizione di allenatore della prima squadra, di alcune calciatrici tesserate per la Società, nonché per aver, dall’estate 2019, tenuto comportamenti anomali volti ad instaurare una relazione con una delle calciatrici nonostante il di lei rifiuto; infine, per aver riferito al padre di una calciatrice che non avrebbe ottenuto lo svincolo della figlia in assenza di corresponsione di una somma di denaro alla società.
La fase istruttoria
In data 22 gennaio 2020, la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 799pf19-20, avente ad oggetto: “Comportamento di un non meglio identificato allenatore di una squadra di calcio femminile di serie B, il quale avrebbe
posto in essere condotte antiregolamentari nei confronti di calciatrici della sua stessa squadra”.
Le indagini, iniziate a seguito di una mail inviata dal genitore di una delle calciatrici tesserate per la Novese, sono consistite essenzialmente nella audizione di nove calciatrici tesserate, del presidente e di un dirigente della Novese, dell’incolpato sig. M.F., nonché nell’acquisizione di fotografie e di messaggi whatsapp che il sig. M.F. inviava alla calciatrice oggetto dei suoi comportamenti anomali.
All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente adottava, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 C.G.S. di comunicazione agli incolpati e alla società dell’avvenuta conclusione delle indagini e successivamente procedeva a tempestivo deferimento della società.
La fase predibattimentale
Per quanto attiene il procedimento che è giunto in decisione dinanzi questo Tribunale, la fase de qua ha visto fissata una prima udienza nella quale, su richiesta del difensore della Società, il procedimento veniva rinviato sino al passaggio in giudicato della decisione del procedimento all’epoca pendente dinanzi la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.
La Commissione Disciplinare riconosceva in parte la sussistenza dei fatti oggetti di deferimento e riteneva il sig. M.F. responsabile solo della prima irrogandogli la sanzione ritenuta congrua.
Avverso tale decisione la Procura Federale e il sig. M.F. proponevano autonomi reclami, insistendo la prima per l’accoglimento integrale del deferimento; il secondo, per il totale proscioglimento ovvero una riduzione della sanzione a seguito di riqualificazione in diritto dei fatti ovvero applicazione di attenuanti.
In esito alla fase procedimentale di impugnazione dinanzi alla CFA, il reclamo della Procura veniva accolto limitatamente al riconoscimento di responsabilità per la seconda incolpazione, mentre veniva confermato il proscioglimento per la terza. La CFA aggravava, in ragione della propria decisione, la sanzione comminata in primo grado riconoscendo anche la sussistenza di distinte aggravanti nelle condotte contestate al reclamante.
Il sig. M.F. proponeva ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI, contestualmente depositando una memoria dinanzi questo Tribunale nella quale richiedeva un nuovo rinvio in attesa della decisione di detto Collegio.
Il Tribunale accoglieva la richiesta.
Intervenuta la decisone del Collegio di Garanzia d’inammissibilità del ricorso proposto dal sig. M.F., veniva nuovamente fissata l’udienza per il prosieguo del procedimento, poi rinviata all’udienza del 27 gennaio 2022.
Il dibattimento
All’udienza del 27 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale avv. Paolo Mormando e il difensore della deferita avv. Matteo Sperduti.
In esito, la Procura Federale, richiamandosi al deferimento e sottolineando il ruolo di “dominus” del sig. M.F. in seno alla Società deferita, ha chiesto irrogarsi la sanzione dell’ammenda di euro 5.000,00.
La difesa ha concluso per proscioglimento della Società o, quantomeno, per l’irrogazione di una sanzione contenuta, richiamando quanto già argomentato dalla pagina 35 della memoria a suo tempo depositata per l’udienza del 22.10.2020 e sottolineando che, avuta conoscenza dei fatti, la Società aveva rimosso il sig. M.F. dall’incarico di allenatore della prima squadra.
La decisione
Il Tribunale ritiene che la Società deferita sia oggettivamente responsabile solo parzialmente delle incolpazioni ad essa ascritte. Per la valutazione di tale responsabilità costituisce riferimento pieno, in punto dei fatti contestati, la decisione, divenuta definitiva, n. 72/2020/2021 R.D. con cui la Corte Federale d’Appello ha deciso il reclamo a suo tempo proposto dal sig. M.F.
Infatti, la responsabilità oggettiva in esame discende, ex art. 6, comma 2, CGS, dai comportamenti contestati al ridetto quale tesserato, nel caso con lo status di allenatore della prima squadra.
Consegue da ciò che la Società va prosciolta dall’incolpazione derivante dal contenuto della telefonata tra il sig. M.F. e il padre di una calciatrice tesserata per la Società, avendo al riguardo la CFA (pag. 17 della decisione) confermato il proscioglimento pronunciato sul punto dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.
Per quanto attiene agli altri due capi di incolpazione (in realtà riuniti in uno nel deferimento), la CFA ha affermato la responsabilità del deferito per entrambi.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che sia necessario al riguardo operare, sul piano del diritto sportivo, una differente valutazione in ordine ai due fatti contestati.
Questo Tribunale, in particolare, ritiene che la responsabilità oggettiva di una Società, in fattispecie quale quella in esame, non possa derivare “meccanicamente” dal riconoscimento di responsabilità disciplinare nei confronti di un proprio tesserato, ma che occorra un quid pluris.
Occorre, sempre con riguardo a fattispecie quale quella in esame, che quel comportamento afferisca al ruolo del tesserato all’interno della Società oppure sia stato tenuto nell’ambito proprio della Società, nel senso che ne costituisca esplicazione, oppure che quel ruolo abbia rappresentato causa necessaria o quantomeno occasione necessaria del comportamento ovvero che, sussistendo quel comportamento tenuto nell’esercizio del ruolo come ora delineato, esso si sia risolto in un vantaggio per la Società.
Altrimenti, la responsabilità oggettiva finirebbe per avvicinarsi troppo (se non per ricomprendere la) alla responsabilità presunta (riservata alle ipotesi di illecito sportivo) oppure alla responsabilità per fatto altrui (fatti commessi dai tifosi, salve le esimenti previste).
Applicando questi principi nel procedimento in decisione, ritiene il Tribunale che la Società deferita vada ritenuta responsabile oggettivamente solo per la prima (parte dell’) incolpazione riguardante i comportamenti gravemente denigratori e discriminatori per aspetto fisico e orientamenti sessuali tenuti nei confronti di alcune calciatrici; mentre vada prosciolta dalla seconda (parte dell’) incolpazione riguardante i comportamenti volti a instaurare una relazione con una calciatrice nonostante il rifiuto opposta dall’atleta.
Invero, i comportamenti verso alcune calciatrici per il loro aspetto fisico sono stati tenuti nell’esercizio proprio della funzione di allenatore, sia durante gli allenamenti sia durante le partite, e sono stati riferiti (quanto alle parole, senz’altro sanzionabili per il loro contenuto, riguardanti appunto la fisicità) ad elementi propri della componente atletica delle calciatrici.
Altrettanto è a dirsi per i comportamenti e le parole riguardanti i ritenuti orientamenti sessuali di alcune calciatrici, anch’essi tenuti nell’esercizio del ruolo e della funzione di allenatore.
Al riguardo, non rileva, in senso esimente od attenuante, la circostanza dedotta dalla difesa che la Società, venuta a conoscenza dei fatti, aveva rimosso il sig. M.F. dal ruolo di allenatore della prima squadra, sia perché una tale iniziativa non incide certamente sulla sussistenza della responsabilità oggettiva (peraltro riguardante comportamenti tenuti prima della rimozione) sia perché non può essere valutata quale attenuante, dovendo semmai quella iniziativa essere ben più radicale.
Per contro, gli altri comportamenti, non a caso tenuti prevalentemente durante un viaggio premio in Puglia (sia pure organizzato e offerto dalla Società), nulla hanno a che vedere con il ruolo di allenatore; sono stati tenuti al di fuori del possibile controllo societario; hanno trovato mera (semplice) occasione nel ruolo ricoperto; non hanno comportato alcun vantaggio (anzi, certamente il contrario sul piano dell’immagine) per la Società. Significativa, al riguardo, è la risultanza probatoria della tenuta dei comportamenti forse più significativi durante una serata in un pubblico locale da ballo. Né può, in contrario, rilevare che il sig. M.F. abbia potuto tenere quei comportamenti verso una calciatrice solo perché la aveva conosciuta e frequentata quale allenatore della Società per la quale era tesserata, in quanto ciò, come già accennato, rappresenta una mera occasionalità se non piuttosto una mera casualità.
Del resto e non a caso, già l’atto di deferimento aveva contestato l’aggravante dell’abuso di posizione di allenatore della prima squadra della Società alla sola prima incolpazione e la CFA ha pienamente condiviso tale impostazione riconoscendo anch’essa tale aggravante e riservando alla seconda incolpazione l’aggravante dei motivi futili o abbietti; con ciò riconoscendo che i comportamenti di cui alla seconda incolpazione non erano connessi o derivanti dallo status di allenatore della prima squadra della Società.
Così definito il quadro decisorio, con l’accertamento della responsabilità oggettiva della Società per i comportamenti denigratori e discriminatori e con il proscioglimento per le altre due incolpazioni, si ritiene congrua, anche alla luce delle richieste della Procura Federale riferite a tutti i fatti contestati, la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società FCD Novese Calcio Femminile la sanzione dell’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL PRESIDENTE RELATORE
Carlo Sica
Depositato in data 7 febbraio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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