DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE -GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – calciofemminile.lnd.it- atto non ufficiale – CU N. 29/CS del 08.02.2022 – Delibera – Gara del 16/01/2022 GENOA CRICKET AND F.C.SPA – US CITTA DI PONTEDERA C

Gara del 16/01/2022 GENOA CRICKET AND F.C.SPA - US CITTA DI PONTEDERA C

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire dalla società US CITTA' DI PONTEDERA CF con relativi allegati - a seguito di tempestivo preannuncio - con il quale si deduceva la irregolarità dello svolgimento della gara di cui all'oggetto per la partecipazione alla stessa delle calciatrici 1) Giada Abate; 2) Giulia Tortarolo; 3) Sara Lucafò; 4) Giada Traverso, in quanto ritenute prive dei requisiti salutari e sanitari funzionali alla partecipazione all'evento agonistico; - letta l'integrazione di reclamo e relativi allegati fatta pervenire in data 19/01/2022; - rilevato che nel caso di un calciatore (o calciatrice) positivo ai test per Sars Cov-2 qualsiasi società è tenuta a comunicarlo immediatamente alla ASL di riferimento e che nel caso di specie ciò è accaduto in data 26.12.2021; - considerato che dalla comunicazione della positività di una persona (o di un calciatore o calciatrice e/o comunque di un atleta in generale) è la ASL di riferimento che assume i provvedimenti che ritiene opportuni (che ove violati determinerebbero responsabilità personale); - ritenuto che è sempre la ASL di riferimento e competenza, a seguito di test per Sars Cov-2 risultato successivamente negativo, che consente il reintegro della persona (e di un atleta) allo svolgimento in sicurezza delle quotidiane attività sociali, lavorative e sportive oppure la partecipazione a competizioni, gare, tornei ed eventi agonistici, gare amichevoli e sedute di allenamento di gruppo, professionistici, dilettantistici, giovanili e di base, di livello nazionale, regionale o provinciale; - considerato che le attività di screening medico sanitare compiute dalla società presso cui è tesserato un atleta risultato negativo al test Sars Cov-2, successivamente al reintegro disposto dalla ASL, attengono esclusivamente al rapporto tra la società in questione e l'atleta medesimo

PQM

1. dichiara inammissibile il reclamo; 2. delibera di convalidare il risultato della gara con il seguente punteggio: GENOA 1893 S.P.A. - US CITTA' DI PONTEDERA CF 4-0; 3. di addebitare sul conto della società US CITTA' DI PONTEDERA CF la tassa di reclamo.

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