LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74/CS del 08.02.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Matteo FISSORE/F.C.MESSINA SSD ARL

 

RICORSO DEL CALCIATORE Matteo FISSORE/F.C.MESSINA SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) ritualmente notificato il 10 settembre 2021, il calciatore Matteo FISSORE, nato a Savigliano l’8 marzo 1996, ha esposto che:

- ha sottoscritto per la stagione sportiva 2020/2021 con la Società F.C. Messina SSD ARL un accordo economico – valido ed efficace dal 18 settembre 2020 - che prevede un compenso lordo pari a euro 30.658,00 (trentamilaseicentocinquatotto), nonché un’indennità aggiuntiva pari a euro 45.390,00 (quarantacinquemilatrecentonovanta), per un totale di euro 75.958,00 (si osserva che il dato economico indicato nel ricorso è errato: il totale delle somme indicate nel contratto prodotto dal calciatore è euro 76.048,00);

- ha ricevuto le indennità governative per i mesi di novembre e dicembre 2020, per un totale di euro 1.600,00 euro;

- senza indicare le somme effettivamente ricevute, ha assunto che la Società gli dovesse euro 32.358,00.

Il calciatore ha dunque richiesto alla CAE:

- la condanna della Società al pagamento del complessivo importo di euro 32.358,00, ovvero della iversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Società non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 17 novembre 2021 - dopo diffusa discussione (i) sull’errato dato economico indicato nel ricorso, nonché (ii) sulle date e sugli importi delle singole somme ricevute, e sulle relative modalità di pagamento, discussione che ha portato il calciatore, tramite il Legale, a confermare l’errore contenuto nel ricorso ed a precisare di non essere, allo stato, in grado di comunicare le date dei pagamenti ricevuti dalla società, nonché le relative modalità di pagamento – il calciatore, tramite il Legale, ha chiesto alla CAE di poter produrre opportuna documentazione in merito ai pagamenti ricevuti, nonché di precisare l’importo comunicato errato nel ricorso.

La CAE, ritenuta necessaria una integrazione documentale ai fini della quantificazione del petitum, altresì considerata la mancata costituzione nel presente giudizio della Società resistente, ha ritenuto che ci fossero le condizioni per poter concedere al calciatore Matteo FISSORE un breve termine essenziale – tre giorni dall’invio della comunicazione, avvenuto in data 24 novembre 2021 – :

- per produrre una dichiarazione, datata e sottoscritta, nella quale siano indicate le date e gli importi ricevuti dalla Società, nonché le relative modalità di pagamento;

- per produrre una dichiarazione nella quale siano precisati gli importi indicati errati nel ricorso.

La CAE, per la verifica dei suddetti adempimenti, ha rinviato alla successiva udienza del 15 dicembre 2021.

Il calciatore ha prodotto - con PEC del 26 novembre 2021 inviata alla CAE e, per conoscenza, alla Società F.C. Messina SSD ARL, tuttavia senza la prova dell’avvenuta consegna alla Società - integrazione documentale, che ha comportato la modifica del petitum.

In particolare, in base alla documentazione offerta con PEC del 26 novembre 2021 il calciatore :

- ha precisato di aver ricevuto dalla Società euro 42.000,00 che, sommati ad euro 1.600,00 di indennità governative di cui sopra, portano l’importo complessivamente ricevuto a euro 43.600,00 (quarantatremilaseicento); 

- ha dichiarato di dover ricevere euro 32.448,00 (trentaduemilaquattrocentoquarantotto) : somma, dunque, diversa da quella indicata nel ricorso, pari a euro 32.358,00;

- ha sostenuto che, da contratto, gli sono dovuti dalla Società euro 76.048,00 (settantaseimilaquarantotto) : somma anche in questo caso diversa rispetto a quella indicata nel ricorso, pari a euro 75.958,00.

All’udienza del 15 dicembre 2021, stante l’assenza della prova dell’avvenuta consegna alla Società della PEC del calciatore del 26 novembre 2021, la CAE ha chiesto al Legale del calciatore la prova dell’avvenuta notifica alla Società della comunicazione in questione, altresì considerata la modifica della quantificazione del petitum operata dal calciatore con la documentazione de qua.

Il Legale ha dichiarato in udienza di non essere in possesso della prova dell’avvenuta notifica alla Società della PEC del 26 novembre 2021.

Alla luce di quanto sopra - ritenendo anche questa seconda volta sussistenti motivi equitativi per consentire al calciatore di produrre l’eventuale prova della consegna alla Società della PEC del 26 novembre 2021 - la CAE ha concesso al calciatore di produrre la prova dell’avvenuta consegna alla Società F.C. Messina SSD ARL della PEC del 26 novembre 2021 e, per la verifica dell’adempimento in questione, ha rinviato all’udienza del 19 gennaio 2022.

Il calciatore, con PEC inviata alla CAE, ha provato l’avvenuta consegna al Messina della PEC del 26 novembre 2021.

All’udienza del 19 gennaio 2022 la CAE ha verificato il suddetto adempimento.

Non rilevandosi ragioni, nel merito, che possano portare ad escludere la fondatezza del ricorso, la CAE ritiene che la resistente debba essere condannata al pagamento dell’intero importo richiesto dal ricorrente, come precisato nel corso del giudizio.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. statuisce dovuta al calciatore FISSORE MATTEO, nato a Savigliano l’8 marzo 1996, dalla Società F.C. Messina SSD ARL la somma di euro 32.448,00 (trentaduemilaquattrocentoquarantotto), come corretta dal ricorrente in corso di giudizio. Viene invece respinta la richiesta contenuta nel ricorso di condanna a carico della Società al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa altresì obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 94-ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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