LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74/CS del 08.02.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pablo LANDRI/A.S.D.CALCIO PARTENOPE già A.S.D.PUTEOLANA 1902

RICORSO DEL CALCIATORE Pablo LANDRI/A.S.D.CALCIO PARTENOPE già A.S.D.PUTEOLANA 1902

Con ricorso trasmesso a mezzo lettera raccomandata a.r. del 25.08.2021 alla A.S.D. Calcio Partenope ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, corredato della documentazione calendata nello stesso e della attestazione del versamento della tassa di euro 100,00, il sig. Pablo LANDRI, nato a Cava de’ Tirreni (SA) l’11.05.2001  (C.F. LNDPBL01E11C361Z), rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Paola Piras, del Foro di  Cagliari, presso lo studio della quale in Cagliari, Via S. Sonnino n. 147,  è pure elettivamente  domiciliato  ai fini della presente procedura, ha adito questa Commissione, esponendo quanto segue: 

a. per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato con la A.S.D. Puteolana 1902, militante nel campionato nazionale di serie D, divenuta successivamente A.S.D. Calcio Partenope;

b. con detta società ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., con previsione di un compenso globale lordo di euro 3.600,00, da corrispondersi in nove rate mensili dell’importo di euro 400,00 ciascuna;

c. nonostante avesse regolarmente adempiuto ai propri obblighi di calciatore, il LANDRI non ha ricevuto dalla società alcuna somma per i mesi di agosto, settembre ed ottobre 2020,  restando, quindi, creditore nei confronti della stessa della somma di euro 1.200,00, dovutagli fino al giorno dell'inserimento nelle liste di svincolo.

d. In considerazione di quanto sopra chiedeva la condanna della A.S.D. Calcio Partenope, ex A.S.D. Puteolana 1902, al pagamento della somma di euro 1.200,00, con richiesta di poter discutere il reclamo in pubblica udienza e riserva di ulteriori deduzioni e produzioni in caso di contestazione da parte della società.

e. Poiché il plico contente il reclamo inviato per posta raccomandata alla società è rientrato al mittente, il difensore del reclamante ha provveduto a trasmettere nuovamente l’atto all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della società, alla cui casella è stato regolarmente consegnato, come comprovato dalle attestazioni versate in atti.

f. Non si è costituita nel procedimento l’ASD Calcio Partenope nei modi e termini di rito, né ha fatto pervenire alcuna osservazione, quantunque ritualmente informata del procedimento e della fissazione della seduta per la discussione del reclamo.

g. In occasione dell’udienza del 15.12.2021 la C.A.E., rilevato che nel ricorso è stato indicato, evidentemente per errore,  il numero del codice fiscale quale numero di matricola della società, ha invitato il difensore del reclamante a depositare chiarimenti scritti in relazione al predetto errore materiale ed al rapporto intercorrente tra l’A.S.D. Puteolana 1902 e l’A.S.D. Calcio Partenope. Chiarimenti e precisazioni che sono stati puntualmente resi con le note depositate il 17.12.2021 ed in pari data trasmesse pure alla A.S.D. Calcio Partenope a mezzo PEC, con messaggio regolarmente consegnato nella casella di destinazione. Inoltre, in data 11.1.2022, a precisa richiesta di questa Commissione, la Segreteria del Comitato Regionale Campania ha fatto pervenire ulteriore documentazione concernente la situazione dell’A.S.D. Calcio Partenope.

h. Alla seduta del 19 gennaio 2022, quindi, il reclamo veniva tenuto a decisione sulle conclusioni già rassegnate nell’interesse del Sig. Ladri con il reclamo e confermate nell’occasione.

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La Commissione, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, nonché il regolare deposito dell’Accordo Economico e l’avvenuto versamento della tassa di euro 100,00;  letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante, Sig. Pablo Landri, fondata.

Chiaro ed incontestato il contenuto dell’accordo a suo tempo concluso tra calciatore e società sportiva, nonché all’efficacia dello stesso ed alla piena sua operatività nei confronti della A.S.D. Calcio Partenope.  Deve osservarsi, infatti, che il “mutamento di denominazione sociale delle società”, disciplinata dall’art. 17 delle N.O.I.F., non è di alcuna influenza sulla “continuità associativa”, che deve assolutamente essere mantenuta, così come devono restare invariati la partita I.V.A. e/o il codice fiscale assegnati alla società.

Nel caso di specie, dalla documentazione nella disponibilità della C.A.E., risulta confermato, appunto, l’intervenuto cambiamento di denominazione sociale da A.S.D. Puteolana 1902 in A.S.D. Calcio Partenope e che quest’ultima ha conservato il medesimo codice fiscale della prima. Tanto consente di ritenere sussistente la legittimazione passiva della A.S.D. Calcio Partenope in relazione al presente procedimento.

Si ritiene, inoltre, provato - stante pure la mancata contestazione da parte della società - l’adempimento da parte del calciatore alle obbligazioni assunte e conseguentemente il diritto del medesimo a ricevere quanto dovutogli in forza dell’accordo perfezionato e sino al 30 ottobre 2021, pari ad euro 1.200,00. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla A.S.D.  Calcio Partenope (C.F. 092887471214- MATRICOLA 951513) , in persona del legale rappresentante pro tempore,  al Signor Pablo LANDRI, nato a Cava de’ Tirreni (SA) l’11.05.2001  (C.F. LNDPBL01E11C361Z), la somma di euro 1.200,00 (milleduecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Pablo LANDRI del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it

Ordina alla A.S.D. Calcio Partenope, in persona del legale rappresentante pro tempore,  di comunicare al Comitato Regionale Campania, per quanto di competenza, i termini dell’avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso.

RICORSO DEL CALCIATORE Youssef SADEK/F.C.RIETI SRL

La Commissione Accordi Economici riunitasi in seduta pubblica in data 19.1.2022 presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Youssef Sadek del 5.10.2021 (ricevuto a mezzo pec il 14.10.2021), regolarmente notificato il 14.10.2021 alla società F.C. Rieti Srl (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 25 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della F.C. Rieti Srl (nel termine perentorio prescritto dall’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza dell’avv. Priscilla Palombi per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione ad esso allegata nonché la Dichiarazione di intervenuto accordo e rinuncia agli atti del Sig. Sadek, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. sottoscritto con la F.C. Rieti Srl, per la stagione sportiva 2020/2021, a fronte di un compenso lordo di € 5.500,00. Il sig. Sadek, in particolare, ha dedotto di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di euro 4.400,00 (non avendo percepito, peraltro, alcun bonus governativo, stante la regolare conclusione del campionato), con la conseguenza che la stessa era, alla data del ricorso, ancora debitrice dell’importo di euro 1.100,00. Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la condanna della F.C. Rieti Srl al “pagamento della complessiva somma di € 1.100,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

In occasione dell’udienza del 19.1.2022 il difensore del sig. Sadek ha rappresentato l’intervenuto perfezionamento di un accordo transattivo tra le parti in contenzioso, comunicando che avrebbe fatto pervenire formale dichiarazione sottoscritta dal suo assistito.

Il sig. Sadek, per il tramite del suo difensore, ha trasmesso, quindi, apposito atto del 19.1.2022, da lui sottoscritto, nel quale dopo aver precisato “che l’accordo è stato rispettato”, ha dichiarato di rinunciare agli atti e di acconsentire all’estinzione dello stesso per cessata materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

 

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