FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 160/AA del 28/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FIENGA LOMBARDO AS ROMA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 155 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Guido FIENGA e Maurizio LOMBARDO e della società A.S. ROMA S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

GUIDO FIENGA, all’epoca dei fatti Chief Operating Officer (CEO) con poteri di rappresentanza della società A.S. Roma S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dalla Circolare n. 7, punti 2 e 3 della LNPA del 20/08/2021 (Rispetto delle indicazioni contenute nelle “Indicazioni Generali per la Pianificazione, Organizzazione e Gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”) e da quanto contenuto nel C.U. n. 36/A F.I.G.C. del 28/07/2021, per aver, nonostante peraltro il pregresso diniego manifestato dalla LNPA - Ufficio Competizioni - stante “la non modificabilità del Cerimoniale di gara LNPA (…) in linea con quanto disposto nel cerimoniale delle competizioni internazionali” - verso l’iniziativa che la società A.S. Roma S.p.A. avrebbe voluto intraprendere nella circostanza della gara ROMA vs UDINESE in programma alla data del 23/09/2021 - ovverosia - diffondere l’inno della società (“ROMA, ROMA, ROMA”) dopo quello della Lega (“O GENEROSA”), consentito e/o comunque non impedito (culpa in eligendo e/o vigilando) che in occasione della partita ROMA vs UDINESE valida per la 5a giornata del Campionato di Serie A s.s. 2021/2022 non venisse rispettato il cerimoniale di gara e, per l’effetto, fosse irradiato l’inno della Società giallorossa “ROMA, ROMA, ROMA” immediatamente dopo l’esecuzione di quello istituzionale della Lega di Serie A (“O GENEROSA”) e quindi durante il saluto delle squadre in campo, il coin toss e le fotografie istituzionali, circostanza tale da aver determinato l’arbitro della gara ad attendere la fine di tale inno prima di poter dare il fischio di inizio; MAURIZIO LOMBARDO, all’epoca dei fatti Chief Football Operating Officer Sporting Department con ruolo di coordinamento di tutta l’Area Sport della società A.S. Roma S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, così come integrato dalla Circolare n. 7, punti 2 e 3 della LNPA del 20/08/2021 (Rispetto delle indicazioni contenute nelle “Indicazioni Generali per la Pianificazione, Organizzazione e Gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19”) e da quanto contenuto nel C.U. n. 36/A F.I.G.C. del 28/07/2021, per aver, nonostante peraltro il pregresso diniego manifestato dalla LNPA - Ufficio Competizioni - stante “la non modificabilità del Cerimoniale di gara LNPA (…) in linea con quanto disposto nel cerimoniale delle competizioni internazionali” - verso l’iniziativa che la società A.S. Roma S.p.A. avrebbe voluto intraprendere nella circostanza della gara ROMA vs UDINESE in programma alla data del 23/09/2021 - ovverosia - diffondere l’inno della società (“ROMA, ROMA, ROMA”) dopo quello della Lega (“O GENEROSA”), consentito e/o comunque non impedito (culpa in eligendo e/o vigilando) che in occasione della partita ROMA vs UDINESE valida per la 5a giornata del Campionato di Serie A s.s. 2021/2022 non venisse rispettato il cerimoniale di gara e, per l’effetto, fosse irradiato l’inno della Società giallorossa “ROMA, ROMA, ROMA” immediatamente dopo l’esecuzione di quello istituzionale della Lega di Serie A (“O GENEROSA”) e quindi durante il saluto delle squadre in campo, il coin toss e le fotografie istituzionali, circostanza tale da aver determinato l’arbitro della gara ad attendere la fine di tale inno prima di poter dare il fischio di inizio; A.S. ROMA S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere Sig.ri Guido FIENGA e Maurizio LOMBARDO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Guido FIENGA, Maurizio LOMBARDO e Tiago PINTO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. ROMA S.p.A.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda da devolvere alla associazione Fondazione Roma Cares Onlus per il Sig. Maurizio LOMBARDO, di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda da devolvere alla associazione Fondazione Roma Cares Onlus per il Sig. Guido FIENGA e di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda da devolvere alla associazione Fondazione Roma Cares Onlus per la società A.S. ROMA S.p.A.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate, avendo cura di dare prova alla FIGC dell’avvenuto adempimento, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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