FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 163/AA del 31/01/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VIOLANTE SCIFO ASD CITTA’ DI COMISO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 136 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Gaspare VIOLANTE, e Salvatore SCIFO, e della società ASD CITTÀ DI COMISO, avente ad oggetto la seguente condotta: SALVATORE SCIFO, Presidente della società ASD CITTÀ DI COMISO all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 44 del Reg. LND, nonché all’art. 39, lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver omesso di procedere al tesseramento di un tecnico abilitato ed iscritto negli Albi del Settore Tecnico, in occasione della stagione sportiva 20-21 in favore della prima squadra della società ASD Città di Comiso, militante nel campionato di promozione C.R. Sicilia, consentendo e non impedendo al sig. Violante Gaspare, tesserato in qualità di calciatore, di svolgere le mansioni di allenatore, privo di abilitazione, iscrizione all'Albo del Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo; nonché per aver consentito e comunque non impedito ad un proprio calciatore-tesserato e precisamente al sig. Violante Gaspare di svolgere le mansioni di allenatore in favore della prima squadra della società ASD Città di Comiso s.s. 19-20, militante nel campionato di promozione C.R. Sicilia, al posto dell’allenatore abilitato Sig. Annese Maurizio, tesserato in qualità allenatore UEFA B, abilitato al Settore Tecnico; GASPARE VIOLANTE, calciatore tesserato della Società ASD CITTÀ DI COMISO all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 39 lettera Da), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione delle S.S. 19-20 e 20-21, in favore della prima squadra della società ASD CITTÀ DI COMISO, partecipante al campionato di Promozione, girone B, C.R. Sicilia, privo di requisiti, qualifica ed abilitazione al Settore Tecnico nonché conseguentemente privo di tesseramento a tal titolo. ASD CITTÀ DI COMISO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti, e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gaspare VIOLANTE, e Salvatore SCIFO in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CITTÀ DI COMISO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Gaspare VIOLANTE, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore SCIFO e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CITTÀ DI COMISO;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.