FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 164/AA del 03/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – POMINI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 318 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Alberto POMINI avente ad oggetto la seguente condotta: ALBERTO POMINI, tesserato della società SPAL s.r.l. in qualità di calciatore, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pronunciato al 43mo minuto del secondo tempo, nel corso della gara Cosenza – Spal del 27 novembre 2021, mentre era seduto in panchina e protestando per un intervento di gioco, espressione blasfema;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto POMINI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.250,00 (mille e duecentocinquanta) di ammenda da destinarsi all’Istituto Comprensivo G. Perlasca – Scuola “T. Bonati” di Bondeno (FE) a supporto del progetto di riqualificazione di due impianti sportivi polivalenti annessi al medesimo istituto scolastico, con obbligo di rendicontazione alla FIGC;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate, avendo cura di dare prova alla FIGC dell’avvenuto adempimento, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.