FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 166/AA del 03/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LANZIONE US ANGRI 1927

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 135 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Armando LANZIONE e della società SSD ARL US ANGRI 1927, avente ad oggetto la seguente condotta: ARMANDO LANZIONE, all’epoca dei fatti presidente della società SSD ARL US Angri, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 29, comma 3, delle N.O.I.F. e dall’art. 43, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver pattuito con il calciatore sig. Scielzo Pasquale la corresponsione dell’importo di € 3.000,00 a titolo di rimborso spese per le prestazioni calcistiche nell’ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania per la stagione sportiva 2020 - 2021; tale importo, poi, veniva effettivamente corrisposto come comprovato dalle ricevute dei bonifici bancari effettuati e dalle quietanze di pagamento sottoscritte dal sig. Scielzo Pasquale, in violazione delle disposizioni federali che vietano la dazione di somme di denaro in favore di calciatori non professionisti e prevedendo l’erogazione di rimborsi forfettari di spesa esclusivamente in favore dei calciatori partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D.; SSD ARL US ANGRI 1927, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano, all’epoca dei fatti, i soggetti sopra indicati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Armando LANZIONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD ARL US ANGRI 1927;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Armando LANZIONE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD ARL US ANGRI 1927;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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