FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 167/AA del 04/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DA SILVA GAZIDIS AC MILAN SPA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 163 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Ivan GAZIDIS, Nelson DA SILVA, e della società A.C. MILAN S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta: IVAN GAZIDIS, Amministratore Delegato e legale rappresentante della società AC MILAN SPA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF, e dagli artt. 26, commi 1 e 2, 27, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o non aver impedito che venisse impiegato il Sig. DA SILVA Nelson alias DE JESUS SILVA Nelson, detto “Dida”, quale allenatore dei portieri della squadra Under 17 della società AC MILAN SPA nella stagione sportiva 2019-2020 e della prima squadra della medesima società sportiva nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022, nonostante lo stesso fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di collaboratore tecnico della squadra Under 17 nella stagione sportiva 2019-2020 e di collaboratore della prima squadra nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021- 2022 e sebbene il predetto tesserato non fosse in possesso rispettivamente delle prescritte abilitazioni ad allenatore dei portieri dilettanti e di settore giovanile e ad allenatore dei portieri. NELSON DA SILVA, alias DE JESUS SILVA NELSON, detto “DIDA”, Allenatore Uefa A tesserato per la società AC MILAN SPA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle NOIF, e dagli artt. 26, commi 1 e 2, 27, commi 1 e 2, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto l’attività di allenatore dei portieri della squadra Under 17 della società AC MILAN SPA nella stagione sportiva 2019/2020 e della prima squadra della medesima società sportiva nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022, nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di collaboratore tecnico della squadra Under 17 nella stagione sportiva 2019-2020 e di collaboratore della prima squadra nelle stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022 e sebbene non fosse in possesso rispettivamente delle prescritte abilitazioni ad allenatore dei portieri dilettanti e di settore giovanile e ad allenatore dei portieri. A.C. MILAN S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sig.ri Ivan GAZIDIS e Nelson DA SILVA, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nelson DA SILVA, e dal Sig. Ivan GAZIDIS in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MILAN S.p.A.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 12.000,00 (dodicimila/00) di ammenda il Sig. Ivan GAZIDIS, di 30 giorni di squalifica e di € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per il Sig. Nelson DA SILVA, e di € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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