Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 23/TFN-SVE del 26 Gennaio 2023

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 173 del 22 dicembre 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. Vastogirardi (matr. 82429) nei confronti del calciatore G.M. (calciatore n. 1.06.1998 - matr. 5328745)

Massima: Il ricorso alla CAE è ammissibile nel caso in cui la documentazione a supporto sia stata trasmessa alla sola CAE e non anche alla controparte…Relativamente al primo motivo di doglianza che investe l’interpretazione dell’art. 28 del Regolamento L.N.D., questo Tribunale Federale Nazionale ritiene di non discostarsi dall’indirizzo a cui lo stesso Tribunale ormai da tempo aderisce ed al quale la Commissione Accordi Economici si è uniformata, al di là di mere considerazioni di opportunità esternate nella motivazione del provvedimento impugnato. In precedenti pronunzie di questo Tribunale si è infatti stabilito che la mancata allegazione alla copia del ricorso inviata alla controparte della documentazione trasmessa alla Commissione Accordi Economici, in mancanza di esplicita e specifica previsione normativa, non può comportare nullità del ricorso introduttivo né violazione del contraddittorio, vuoi per la tassatività delle ipotesi di nullità, vuoi per la possibilità di accesso ai documenti regolarmente depositati presso la Commissione medesima che ha l’obbligo di verifica della regolarità del ricorso. Affermare, apoditticamente, che nell’ambito dell’ordinamento sportivo l’accesso agli atti della controparte risulta estremamente complesso, significa voler superare a tutti i costi il dettato normativo sulla base di una mera asserzione priva di sostrato probatorio (la difesa della reclamante si è ben guardata dal dimostrare anche il semplice tentativo di accesso agli atti). Del resto le argomentazioni prospettate dalla difesa della Società reclamante non colgono il senso e la portata della motivazione della decisione della Commissione Accordi Economici, come pure della norma di riferimento. All’uopo si rammenta che l’art. 28 del Regolamento L.N.D. prevede espressamente al comma 3: “ Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione”. Al comma 4: “Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio”. Dalla chiara previsione normativa emerge, quindi, che un conto è l’obbligo di allegazione della documentazione al ricorso introduttivo da inviare alla Commissione Accordi Economici e sanzionabile (per espressa previsione normativa) con l’inammissibilità verificabile dall’Organo giudicante; un conto è l’obbligo di invio alla controparte della documentazione di supporto del ricorso introduttivo non espressamente previsto a pena di inammissibilità dalla norma e quindi non sanzionabile. Come rettamente evidenziato dalla difesa del calciatore, la presunta “disparità” tra posizione del ricorrente e posizione del resistente in ordine all’obbligo di allegazione della documentazione da inviare alla controparte (non necessaria a pena di inammissibilità per il ricorrente e viceversa necessaria a pena di inammissibilità per il resistente) trova giustificazione nella finalità della allegazione. Nel caso del ricorso introduttivo il legislatore ha, infatti, posto l’obbligo di invio, in uno con il ricorso introduttivo,  solo alla Commissione Accordi Economici e non anche alla controparte, della documentazione attestante la trasmissione del ricorso  alla parte resistente (al fine della prova della regolarità di costituzione del contraddittorio); della documentazione attestante l’avvenuto versamento della tassa reclamo (profilo prettamente amministrativo) e della copia dell’accordo economico attestante il suo avvenuto deposito presso gli Organi Federali. Trattasi, a ben vedere, dell’allegazione volta a consentire la verifica, ad opera dell’Organo giudicante, della corretta procedibilità le cui violazioni possono essere rilevate anche d’ufficio, mentre onere del ricorrente è quello di indicare nel corpo del ricorso “i titoli su cui si fondano le pretese”. Nella specie la pretesa risulta fondata esclusivamente sull’Accordo economico depositato il 27.10.2021 (non a caso espressamente indicato in calce al ricorso introduttivo tra gli atti allegati con la preventiva specificazione: “Si allega per la CAE….”), documento, questo, pienamente a conoscenza della Società in quanto dalla stessa sottoscritto e depositato presso gli Organi Federali. Diversa, invece, è l’allegazione documentale che si pretende a pena di inammissibilità da parte del soggetto resistente in quanto la stessa non può che avere valenza sostanziale perché diretta a contrastare l’avversa pretesa e come tale rilevante ai fini della garanzia del contraddittorio nel rispetto dell’esigenza di speditezza cui è improntato il procedimento articolato innanzi agli organi di giustizia federali. Va da sé, pertanto, che nell’operato del calciatore non può ravvisarsi la violazione dell’art. 28 del Regolamento L.N.D. né, tanto meno, la violazione del diritto di difesa della controparte. Del resto il profilo della legittimazione ad agire, oggetto della precedente pronuncia di questo Tribunale richiamato dalla difesa della Società reclamante, è ben diverso da quello della identificazione dei requisiti formali dell’atto introduttivo ritenuti necessari a pena di inammissibilità. Un conto, infatti, è l’estensione di un diritto quale quello introdotto con la precedente pronuncia laddove si è riconosciuto il diritto ad agire non solo in capo al calciatore che rivendica pretese creditizie, ma anche in capo alle società per l’accertamento dei profili ad esse rilevanti e scaturenti dagli Accordi economici intercorsi con i calciatori; un conto è, invece, è la restrizione (se non addirittura la privazione) di un diritto quale quella che scaturirebbe dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo  per una fattispecie non espressamente contemplata dalla norma di riferimento. Del resto è principio consolidato, anche nell’Ordinamento giuridico ordinario, quello della tassatività delle decadenze e delle nullità (cui è ancorato quello delle inammissibilità), principio che non a caso anche la difesa della Società reclamante non può negare (pag. 13, 3° capoverso del reclamo). Corretta è, pertanto, la decisione della Commissione Accordi Economici nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Società essendo siffatta evenienza sanzionatoria estranea all’articolato tessuto normativo, valendo anche nell’Ordinamento sportivo il tradizionale criterio processualistico della tipicità delle sanzioni.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 87/TFN-SVE del 10 Maggio 2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 8/E del 24.3.2022 (premio di preparazione calciatore K.S. n. 15.10.2006 – matr. 2.583.152 - ric. 461)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. 953600) contro la società ASD Centobuchi 1972 MP (matr. 949212)

Massima: Riguardo …. alla mancata allegazione nel ricorso da parte della ASD Centobuchi 1972 alla Commissione Premi dei cartellini del calciatore ….., si rileva che la sostituzione degli stessi con la visura storica ufficiale di tale giocatore, debitamente vidimata dall’Organo federale a ciò deputato (la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno), di cui non è mai stata messa in dubbio l’autenticità, costituisca documento assolutamente idoneo a dimostrare l’avvenuto tesseramento dello stesso. Sul punto non appaiono pertinenti alla fattispecie in esame i richiami fatti dalla reclamante a precedenti decisioni del TFN-SVE, in cui risultava che la società richiedente il premio di preparazione aveva allegato al ricorso al posto delle tessere la sola copia conforme della richiesta di tesseramento, che non poteva di certo considerarsi documento equipollente al cartellino, né documento idoneo a dimostrare l’avvenuto tesseramento.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 77/TFN-SVE del 11 Febbraio 2022

Decisione Impugnata: Diritto di credito derivante dal mancato pagamento di parte degli importi previsti dalla Scrittura Privata, sottoscritta tra le parti in data 1° dicembre 2015, avente ad oggetto lo svolgimento di due partite amichevoli tra le due compagini sociali da disputarsi entro il 15 agosto 2018,

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 91 CGS - FIGC presentato dalla società ACF Fiorentina Spa (matr. FIGC 750587) contro la società UC Sampdoria Spa (matr. FIGC 45950)

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità della domanda proposta in giudizio, motivata sulla mancata sottoscrizione del contratto allegato in atti da parte del rappresentante della società….. e ciò per una duplice ragione. In primo luogo, la disposizione asseritamente violata (art. 91, comma 1 del CGS) attiene, come espressamente recita la rubrica (“procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale”), a profili che regolano lo svolgimento del procedimento, a ciò dovendosi, pertanto, correlare la previsione secondo cui “i documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentare, hanno pieno valore probatorio”, che si riferisce al merito della cognizione del giudice sportivo e non certo a profili rituali. In seconda battuta, il rilievo della società doriana non può risultare persuasivo in ragione della – non contestabile, perché documentale – sottoscrizione del contratto da parte del legale rappresentante (presidente sig. M. F.), dovendosi applicare, nella specie, l’art. 1988 del codice civile, in cui è previsto che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. È, inoltre, incontestato che – in esecuzione dell’obbligo previsto al punto 2 del contratto – la società Sampdoria ha effettuato diversi versamenti in favore della società Fiorentina (ratei previsti dalla lettera a) alla lettera g) del punto 3 del contratto, nonché un successivo versamento di €. 100.000,00 in data 24.6.2021), oltre ad aver chiesto dilazioni di pagamento, il tutto a dimostrazione di un accordo valido ed efficace, oltre che oggettivamente esistente nel mondo giuridico. La causa del contratto, che sia intesa come funzione economico sociale o come ragione pratica dell’affare (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 6 marzo 2015, n. 4628), è comunque lecita e si è inverata in un contratto a prestazioni corrispettive (impegno della società Fiorentina a partecipare a due amichevoli e impegno della Sampdoria a pagare il corrispettivo pattuito); l’impegno della società Fiorentina ad accreditare il corrispettivo ad una fondazione non è, pertanto, idoneo a modificare la natura dell’accordo trasformandolo in un atto di liberalità, ma sostanzia una clausola accessoria esterna all’accordo.

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