F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 162/CSA pubblicata il 14 Febbraio 2022 – Sig. Francesco Montervino

Decisione n. 162/CSA/2021-2022

Registro procedimenti n. 170/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 170/CSA/2021-2022, proposto in via d’urgenza dal sig. Francesco Montervino in data 4 febbraio 2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 190/DIV del 03.02.2022;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11 febbraio 2021, il Cons. Nicola Durante e udito, per il reclamante, l’Avv. Flavia Tortorella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo ha per oggetto la sanzione della “inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale, a tutto il 21 febbraio 2002”, inflitta dal Giudice Sportivo al direttore sportivo del Taranto, sig. Francesco Montervino, in relazione alla gara Taranto-Campobasso del 2 febbraio 2022, terminata col risultato di 1-1, ex art. 4, commi 1 e 2 ed art. 9, comma 1, lett. h), C.G.S., “per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario, in quanto dopo la segnatura della rete della società avversaria, a gioco fermo entrava sul terreno di gioco, cercando di raggiungere un calciatore avversario e pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”.

Il reclamo fa leva sulla pretesa sproporzione della sanzione irrogata, pari ad “un arco temporale di giorni 18 (diciotto) che, in concreto, si traducono in ben 4 giornate”, rispetto al concreto disvalore del fatto, risultando dal referto arbitrale che l’incolpato si è fermato a fronte del “mero richiamo verbale” del IV° Ufficiale di gara e stante la “provocazione che il calciatore avversario poneva in essere nei confronti della curva”. Chiede quindi che la sanzione sia rideterminata: a) in via principale, nell’inibizione nei limiti del presofferto; b) in via subordinata, nell’inibizione per 2 (due) giornate, ovvero nella commutazione in una sanzione alternativa e/o in quella minima ritenuta di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In punto di qualificazione giuridica, l’illecito riguarda la violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 C.G.S., punita col rinvio alle sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, C.G.S.

Tali sanzioni, da commisurare alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, sono gradatamente le seguenti:

“a) ammonizione;

b) ammonizione con diffida;

c) ammenda;

d) ammenda con diffida;

e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;

f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro”.

Valuta il collegio che l’illecito dell’incolpato appare particolarmente grave rispetto ai predetti obblighi di lealtà, correttezza e probità, essendo lo stesso scomponibile in tre condotte diverse: l’entrata in campo a gioco fermo; il tentativo minaccioso di raggiungere un calciatore avversario; la pronuncia al suo indirizzo di una frase pesantemente offensiva. Né il fatto che l’incolpato abbia desistito dal proposito minaccioso di raggiungere il calciatore della squadra avversaria può essere valutato come un’esimente od un’attenuante, per altro limitata a quel solo segmento della condotta complessiva: vuoi perché ciò non è affatto avvenuto spontaneamente (avendo pacificamente fatto seguito al richiamo verbale del IV° Ufficiale di gara), vuoi perché proprio l’avvenuto arresto della condotta ha fatto sì che l’illecito rimanesse circoscritto nella violazione degli obblighi di cui all’art. 4, senza sconfinare in fattispecie di ben altra rilevanza, anche e soprattutto extra-sportiva.

Dell’asserita “provocazione nei confronti della curva”, poi, non v’è traccia nel referto arbitrale, né aliunde, non essendo tracciabile un collegamento tra la condotta tenuta dal giocatore dopo la segnatura e gli “spiacevoli episodi verificatisi durante ed al termine delle gare”, emergendo, per contro, l’aggravante della reazione scomposta al goal avversario. Di conseguenza, va confermata la sanzione dell’inibizione a tutto il 21 febbraio 2002, irrogata dal primo giudice, risultando essa ragguagliata al minimo previsto dalla lett. e), per l’analoga ipotesi della squalifica per la condotta “di particolare gravità”.

Dispone trattenersi la tassa reclamo.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE

Nicola Durante

 

IL PRESIDENTE

Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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