F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 163/CSA pubblicata il 14 Febbraio 2022 – S.S. Lazio Women 2015

Decisione n. 163/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 153/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 153/CSA/2021-2022, proposto dalla società S.S. Lazio Women 2015,  per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile della FIGC, di cui al Com. Uff. n. 83/DCF del 18.01.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 31.01.2022, il dott. Agostino Chiappiniello;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S. Lazio Women 2015, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società, dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio Femminile della FIGC (Com. Uff. n. 83 del 18.1.2022), in relazione alla gara U.C. Sampdoria SPA/S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. del 15.1.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di € 200,00.

Il giudice sportivo ha cosi motivato il provvedimento: “Per assenza del Responsabile prima squadra (sottoposto a squalifica) e non aver provveduto alla richiesta di autorizzazione al competente Settore tecnico per l’allenatore in seconda”.  La società reclamante, con ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento della sanzione dell’ammenda ad € 200,00.

La società S.S. Lazio Women 2015 ritiene che nel caso di specie non vi alcun illecito, atteso che la norma di cui all’art. 39 del regolamento del settore tecnico, non è applicabile al caso in questione.

In particolare, detta disposizione è indirizzata nei confronti delle società della serie A, B, e C con calciatori di sesso maschile e non femminile.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

In particolare, la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del settore tecnico, relativamente alle deroghe previste per le squadre di Serie A, B e C, è applicabile solo al settore maschile.

Dette deroghe e prescrizioni non sono disciplinate per il settore femminile, sia in via generale e sia nel caso specifico di squalifica dell’allenatore principale, come si evince dalla lettura della disposizione di cui alla lettera I, dell’art. 39 del regolamento del settore tecnico, riguardante il Calcio Femminile.

Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, il provvedimento con il quale è stata inflitta la sanzione dal giudice sportivo appare a questa Corte infondato.

Ciò considerato, il reclamo proposto dalla società S.S. Lazio Women 2015 deve essere accolto e la sanzione dell’ammenda di € 200,00 annullata.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione impugnata.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE 

Agostino Chiappiniello                                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

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