DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 770 del 14.02.2022 – Delibera – GARA DEL 04/12/2021: AOSTA CALCIO 511 – CITTA’ DI SESTU

 

GARA DEL 04/12/2021: AOSTA CALCIO 511 – CITTA’ DI SESTU

Reclamo proposto dalla Società: AOSTA CALCIO 511

Il Giudice Sportivo; A scioglimento della riserva resa con ordinanza n.532 del 17/01/2022, rileva: Con il ricorso in questione la ricorrente chiedeva che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.10 comma 6 lettera a) del C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe i calciatori Correa Da Costa Al Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon, che non avevano titolo a partecipare all’incontro in quanto non residenti in Italia in quella data. Sosteneva la reclamante che i suddetti atleti alla data di disputa della gara risiedevano all’estero ed a tal fine la società produceva un documento proveniente dal Comune di Gignod secondo il quale i predetti calciatori non risultavano mai essere stati iscritti al sistema di Anagrafe Nazionale Popolazione Residente. Considerato che in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente i predetti calciatori non sarebbero stati tesserabili dalla Società Città di Sestu, per la verifica circa la posizione irregolare dei predetti calciatori, lo scrivente con ordinanza n.532 del 17/01/2022, sospendeva il procedimento ex art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S., in attesa della decisione definitiva del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, a cui rimetteva gli atti, in virtù della competenza funzionale in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti dei calciatori. Rilevato che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con provvedimento del 07/02/2022 ha dichiarato validi i tesseramenti dei calciatori Correa Da Costa Al Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon con la società SSDARL Città di Sestu C5. Sulla scorta di tale pronuncia, quindi, è stato definitivamente accertato che i predetti calciatori erano regolarmente tesserati in epoca antecedente alla disputa della gara in epigrafe, disputata il 04/12/2021, ne consegue, pertanto, che i prefati calciatori hanno preso parte all’incontro in posizione regolare.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 532 del 17/01/2022 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro AOSTA CALCIO 511 – CITTA’ DI SESTU 2 - 2; b) la tassa di reclamo è addebitata.

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