F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 165/CSA pubblicata il 18 Febbraio 2022 – G.S. Arconatese 1926 SSD a r.l.

Decisione n. 165/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 157/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore) 

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 157/CSA/2021-2022, proposto dalla società G.S. Arconatese 1926 SSD a r.l.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Serie D, di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.01.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.02.2022, il Dott. Alberto Urso;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società G.S. Arconatese SSD a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, sig. Luoni Francesco, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Serie D (cfr. Com. Uff. n. 35 del 26.01.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone B, Arconatese 1926/SG City Nova FC del 23.01.2022. 

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara in quanto “Espulso per avere commesso intervento falloso su un calciatore avversario in azione di gioco alla notifica del provvedimento rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara e veniva allontanato solo grazie all’intervento del capitano della propria squadra. Al termine della gara, infine, rientrava sul terreno di gioco e reiterava le espressioni irriguardose nei confronti dell’Arbitro”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la revisione del provvedimento ritenendo la sanzione eccessivamente gravosa.

Deduce al riguardo che il proprio calciatore pronunciava - all’esito di espulsione subita - la frase contestata (i.e., “sei scarso”) venendo allontanato dal terreno di gioco a tempo regolamentare e recupero scaduti. Subito dopo, battuto il calcio di punizione, l’arbitro decretava la fine della gara e il Luoni, trovandosi in prossimità dell’ingresso del c.d. “sottopasso”, invitava il direttore di gara “a rivedere l’azione incriminata”, senza pronunciare espressioni volgari o irriguardose rivolte nei confronti dello stesso direttore.

Alla riunione del 4 febbraio 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Occorre premettere che il Giudice sportivo ha qualificato il comportamento tenuto dal Luoni in termini di “espressioni irriguardose”, come tali riconducibili all’illecito di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., punito con la sanzione edittale minima di due giornate di squalifica. In tale contesto, non può trovare accoglimento la (diversa) ricostruzione dei fatti materiali invocata dalla reclamante, che rappresenta il comportamento tenuto dal proprio calciatore a seguito della conclusione della gara come privo di contenuti irriguardosi in quanto consistente nel semplice invito all’arbitro “a rivedere l’azione incriminata, senza […] pronunciare espressioni volgari e blasfeme nei […] confronti” dello stesso.

In senso inverso, dal chiaro tenore del rapporto arbitrale - facente piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. - emerge che, anche in questo secondo momento della condotta posta in essere, il calciatore rivolgeva al direttore di gara parole irriguardose del seguente tenore: “Riguarda quello che hai fatto perché è vergognoso, scarso”.

Nondimeno la reclamante pone in risalto come l’episodio sia avvenuto in un contesto nel quale il Luoni era stato espulso e allontanato dal terreno di gioco “a tempo regolamentare e a recupero scaduti” e dopo il conseguente calcio di punizione l’arbitro aveva decretato la fine della gara; a quel punto lo stesso Luoni si era nuovamente rivolto all’arbitro trovandosi - a seguito dell’allontanamento - in prossimità del sottopasso.

Emerge da tale ricostruzione, che trova conferma nella tempistica desumibile dal rapporto di gara, la continuità materiale della condotta del Luoni e la sostanziale unicità del relativo contesto temporale.

Il referto arbitrale indica infatti che l’espulsione del Luoni è avvenuta al minuto 45°+6 del secondo tempo; l’arbitro concedeva nel medesimo secondo tempo 5 minuti di recupero indicato, più ulteriori 2 minuti di recupero aggiuntivo.

Ne consegue che la fine dell’incontro veniva decretata al minuto 45°+7 e che proprio “al termine della gara” il Luoni profferiva le suddette parole, mentre aveva pronunciato la precedente espressione irriguardosa “[dopo] il provvedimento di espulsione”.

Se ne ricava che le due frasi contestate sono state pronunciate a distanza di pochissimi minuti l’una dall’altra, avendo peraltro tenore simile (la prima: “Sei scarso, sei scarso”, la seconda, già citata: “Riguarda quello che hai fatto perché è vergognoso, scarso”).

Per questo, emerge in relazione alle stesse un chiaro nesso di continuazione, essendo i fatti ascrivibili a un unico comportamento irriguardoso continuato, manifestato con frasi similari, pronunciate dal calciatore in momenti assai vicini e, dunque, riconducibili a un contesto temporale e materiale complessivamente unitario (cfr., in relazione alla continuazione, inter multis, CSA, II, 19 novembre 2019, n. 82; I, 23 luglio 2017, CU n. 6/CSA; II, 18 luglio 2018, CU n. 10/CSA; SS.UU., 6 novembre 2018, CU n. 47/CSA; II, 7 febbraio 2018, CU n. 82/CSA; implicitamente, CSA, II, 15 aprile 2021, n. 153 e 154; 30 marzo 2021, n. 127).  Di qui il minor disvalore complessivo ravvisabile nella condotta del calciatore, avvinta da continuazione, stante appunto l’unitarietà dell’azione irriguardosa posta in essere, in relazione alla quale la sanzione della squalifica va, perciò, ridotta a tre giornate effettive di gara.

Alla luce di quanto precede il reclamo va dunque accolto, nei termini suindicati, e la sanzione della squalifica irrogata ridotta a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.   

 

L’ESTENSORE                                                IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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