F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 166/CSA pubblicata il 18 Febbraio 2022 – A.S.D. Città di Acireale 1946
Decisione n. 166/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 159/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)
Alberto Urso - Componente
Paolo Grassi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 159/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale
1946, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.01.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.02.2022, l’Avv. Fabio Di
Cagno;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La A.S.D. Città di Acireale 1946 ha inoltrato, in data 26.1.2022, preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.1.2022, con la quale le sono state comminate le sanzioni dell’ammenda di € 3.500,00 e dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse, a seguito dei fatti occorsi in occasione della gara Città di Acireale 1946 – Cavese 1919 del 23.1.2022, valevole per il campionato nazionale di serie D.
Con successiva nota PEC dell’1.2.2022 la società ha dichiarato di rinunciare alla coltivazione dell’impugnazione ed al deposito dei motivi di reclamo.
A tale rinuncia, di cui questa Corte prende atto, consegue quindi l’estinzione del giudizio. P.Q.M.
Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce