F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 97/TFN – SD del 15 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5178/71pf 21-22 GC/GR/am del 18 gennaio 2022 nei confronti del sig. Arnone Alfredo – Reg. Prot. 95/TFN-SD
Decisione/0097/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0095/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente;
Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Gaia Golia – Componente;
Fabio Micali – Componente;
Laura Vasselli – Componente;
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 15 febbraio 2022, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n.5178/71pf 21-22 GC/GR/am del 18 gennaio 2022 nei confronti del sig. Arnone Alfredo, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 18 gennaio 2022 a carico di:
- sig. Arnone Alfredo, all’epoca dei fatti Istruttore Giovani Calciatori, codice n. 63.951, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione ai seguenti articoli del Regolamento del Settore Tecnico:
- art. 35 comma 1 (secondo il quale i Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività); - art. 37 commi 1 e 3 (secondo cui i tecnici inquadrati nell’albo del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali ed in caso di violazioni delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari);
- art. 40 comma 3 (secondo il quale ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori).
Ciò per aver svolto il ruolo di dirigente-direttore sportivo in favore della società ASD Sanseverinese all'inizio della s.s. 19-20, (omettendo di presentare richiesta di sospensione al S.T.), privo di qualifica e di tesseramento a tal titolo, svolgendo attività collegate al collocamento di calciatori in favore della società ASD Sanseverinese e concordando, altresì, con i calciatori Ildebrante Gustavo e Castaldo Pasquale, l'entità dei rimborsi spese da percepire da parte della stessa società di tesseramento ASD Sanseverinese;
- sig. Raimo Gianfranco, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società ASD Sanseverinese, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all’art. 37 delle NOIF, in forza del quale "iI tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi".
Ciò per aver omesso di tesserare il sig. Arnone Alfredo all'inizio della s.s. 19/20, consentendo e comunque non impedendo al predetto tecnico, di svolgere di fatto le funzioni di dirigente-direttore sportivo in favore della società ASD Sanseverinese all'inizio della s.s. 19-20, privo di qualifica e di tesseramento a tal titolo, consentendogli di svolgere attività collegate al collocamento di calciatori in favore della società ASD Sanseverinese nonché di concordare con i calciatori Ildebrante Gustavo e Castaldo Pasquale, l'entità dei rimborsi spese da percepire da parte della stessa società di tesseramento ASD Sanseverinese;
- sig. Pesce Emilio, all'epoca dei fatti dirigente-massaggiatore della società ASD Sanseverinese s.s. 19-20, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 22, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, (intitolato Doveri generali di comportamento e riservatezza), per aver omesso di presentarsi dinanzi agli organi di giustizia sportiva, sebbene ritualmente convocato, senza addurre alcun motivo ostativo;
- la società ASD Sanseverinese, matricola n. 918016, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS, delle condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti, e comunque da soggetti non tesserati, che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del CGS, come sopra indicato.
L’accordo ex art. 127 CGS – FIGC
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS – FIGC vigente, la Procura Federale e il sig. Alfredo Arnone hanno depositato accordo rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’avv. Alessandro Boscarino per la Procura Federale e l’avv. Hilarry Sedu per il sig. Alfredo Arnone, che hanno confermato il contenuto del raggiunto accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 127, comma 3, CGS – FIGC.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara l’efficacia dell’accordo e dispone nei confronti del sig. Alfredo Arnone l’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Pierpaolo Grasso
Depositato in data 15 febbraio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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