F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 98/TFN – SD del 17 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5191/119 pf21-22/GC/blp del 13 gennaio 2022, notificato al Tribunale Federale Nazionale in data 19 gennaio 2022 nei confronti del sig. I.M. e della società Cedratese Calcio 1985 SSD – Reg. Prot. 96/TFN-SD
Decisione/0098/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0096/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente;
Salvatore Accolla - Componente (Relatore);
Paolo Clarizia - Componente;
Leopoldo Di Bonito - Componente;
Andrea Fedeli - Componente;
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5191/119 pf21-22/GC/blp del 13 gennaio 2022, notificato al Tribunale Federale Nazionale in data 19 gennaio 2022 nei confronti del sig. I.M. e della società Cedratese Calcio 1985 SSD,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 13 gennaio 2022, notificato al Tribunale Federale Nazionale in data 19 gennaio 2022, a carico di:
- sig. I.M., (all’epoca dei fatti, allenatore inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico come Istruttore Giovani Calciatori - Allenatore UEFA C e come tale svolgente attivita ̀ rilevante per l’Ordinamento federale ex art. 2, comma 2, del CGS nell’interesse e conto della societa ̀ Cedratese Calcio 1985 SSD (per la quale peraltro era stato formalmente tesserato per le stagioni sportive 2019-2020 e 2020-2021) in quanto soggetto cui era stata affidata per la corrente stagione sportiva (sia pure in attesa di provvedere al perfezionamento del relativo tesseramento) la direzione tecnica della squadra “Esordienti classe 2009” e su iniziativa e proposta del quale la Societa ̀ aveva provveduto ad organizzare, in localita ̀ Druogno (VB) dal 23 al 29 agosto 2021, un ritiro precampionato per i giocatori “classe 2009”, della violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico - tutela dei minori” e nelle “Regole per trasferte spostamenti e logistica - FIGC Settore Giovanile Scolastico tutela dei minori” e con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) del CGS, per aver, durante l’anzidetto ritiro precampionato della squadra “Esordienti classe 2009”:
i) occupato/condiviso la medesima stanza di albergo (camera 101 presso l’hotel “Il Boschetto”) con tre calciatori minori di eta ̀ (segnatamente i calciatori Denis Grishaj, nato il 22.08.2009, Lorenzo Carbone, nato il 21.04.2009, e Francesco Scattolin nato il 13.07.2009) senza aver preventivamente acquisito/ricevuto il nulla osta da parte dei genitori di ciascuno degli stessi o per meglio dire in assenza del preventivo nulla osta anche da parte dei genitori del minore Denis Grishaj;
ii) compiuto atti sessuali con il calciatore Denis Grishaj con cui occupava e dormiva lo/nello stesso letto matrimoniale, quali concretatesi nell’avergli in piu ̀di un’occasione (tra il 23 e il 25 agosto 2021), nel mentre erano entrambi distesi a letto e alla presenza degli altri due minori, sollevato la maglietta per toccarlo/massaggiarlo sulla pancia (davanti e dietro), dato alcune carezze, nonche ́, alcuni schiaffi sul sedere dicendo “bambini sentite che bel rumore che fa”.
Con le aggravanti:
a) di aver commesso il fatto abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle proprie funzioni di allenatore della squadra “Esordienti classe 2009” e quindi in spregio a quel rapporto di fiducia instaurato con i giovani calciatori componenti la rosa di siffatta squadra dei quali - peraltro - era affidatario per ragioni di educazione, vigilanza e custodia (art. 14, comma 1, lett. a, del CGS);
b) di aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive, ovvero, del fatto di occupare la medesima stanza di albergo e condividere il medesimo letto (matrimoniale) con il calciatore minore di eta ̀ Denis Grishaj (art. 14, comma 1, lett. g, del CGS);
- società Cedratese Calcio 1985 SSD, per rispondere a titolo di responsabilita ̀ oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 2, del CGS, dei comportamenti ascritti, rispettivamente, al sig. I.M. e al sig. Marcello Basile nella propria ricordata qualita ̀ all’epoca dei fatti di soggetto di cui all’art. 2, comma 2, CGS, il primo, e di dirigente della societa ̀ Cedratese Calcio 1985 SSD il secondo.
L'accordo ex art. 127 CGS – FIGC
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS – FIGC vigente, la Procura Federale e la società Cedratese Calcio 1985 SSD hanno depositato accordo rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale e l’avv. Stefano Bettinelli, in qualità di presidente della società Cedratese Calcio 1985 SSD, che hanno confermato il contenuto del raggiunto accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS - FIGC;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell'accordo e dispone nei confronti della società Cedratese Calcio 1985 SSD la sanzione di euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
Comunica alla società Cedratese Calcio 1985 SSD che l'ammenda dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla Carlo Sica
Depositato in data 17 febbraio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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