FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 172/AA del 14/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GORI RENZULLI BENEVENTO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 172 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferdinando RENZULLI, Piergraziano GORI e della società BENEVENTO CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

FERDINANDO RENZULLI, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della società BENEVENTO CALCIO S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, e 38, comma 1, e 66, delle N.O.I.F., e dagli artt. 26, commi 1 e 2, 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o non aver impedito che venisse impiegato il Sig. Piergraziano GORI quale allenatore dei portieri della prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 sebbene lo stesso non fosse tesserato e non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri; nonché per aver consentito o, comunque, per non aver impedito che il Sig. Piergraziano GORI facesse ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi con la prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l., nella stagione sportiva 2021-2022, in occasione delle gare del Campionato professionistico di Serie B Benevento-Spal del 14agosto 2021, Benevento-Alessandria del 22 agosto 2021, Parma-Benevento del 29 agosto 2021, Benevento-Lecce del 10 settembre 2021, Ascoli-Benevento del 18 settembre 2021, Benevento-Cittadella del 21 settembre 2021; Como-Benevento del 25 settembre 2021, Benevento-Perugia del 3 ottobre 2021, Cremonese-Benevento del 17 ottobre 2021, Benevento-Cosenza del 23 ottobre 2021, Crotone-Benevento del 28 ottobre 2021, Benevento–Brescia del 1° novembre 2021 e Benevento–Frosinone del 6 novembre 2021, sebbene lo stesso non fosse tesserato per la predetta compagine sportiva e non fosse conseguentemente in possesso di tessera valida per la stagione sportiva in corso; PIERGRAZIANO GORI, all’epoca dei fatti Allenatore dilettante iscritto al Settore Tecnico della FIGC e soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società BENEVENTO CALCIO S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, 38, comma 1, e 66, delle NOIF, e dagli artt. 26, commi 1 e 2, 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l. nella stagione sportiva 2021-2022 sebbene non fosse tesserato e non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri; nonché per aver fatto ingresso nel recinto di gioco e negli spogliatoi con la prima squadra della società Benevento Calcio S.r.l., nella stagione sportiva 2021-2022, in occasione delle gare del Campionato professionistico di Serie B Benevento-Spal del 14 agosto 2021, Benevento Alessandria del 22 agosto 2021, Parma-Benevento del 29 agosto 2021, Benevento-Lecce del 10 settembre 2021, Ascoli-Benevento del 18 settembre 2021, Benevento-Cittadella del 21 settembre 2021; Como-Benevento del 25 settembre 2021, Benevento-Perugia del 3 ottobre 2021, Cremonese-Benevento del 17 ottobre 2021, Benevento-Cosenza del 23 ottobre 2021, Crotone Benevento del 28 ottobre 2021, Benevento–Brescia del 1° novembre 2021 e Benevento–Frosinone del 6 novembre 2021, sebbene non fosse tesserato per la predetta compagine sportiva e non fosse conseguentemente in possesso di tessera valida per la stagione sportiva in corso; BENEVENTO CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti rispettivamente posti in essere dai Sig.ri RENZULLI Ferdinando e GORI Piergraziano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ferdinando RENZULLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società BENEVENTO CALCIO S.r.l. e dal Sig. Piergraziano GORI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ferdinando RENZULLI, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Piergraziano GORI e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per la società BENEVENTO CALCIO S.r.l.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it