FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 173/AA del 14/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MAZZOCCHI ROTA ASD GIOVANILE TREALBE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 145 pfi 21/22 adottato nei confronti della Sig.ra Renata MAZZOCCHI, del Sig. Davide ROTA, e della società ASD GIOVANILE TREALBE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

RENATA MAZZOCCHI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Giovanile Trealbe Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Davide Rota non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la propria; DAVIDE ROTA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Citta’ di Dalmine ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 28/7/2021 una richiesta di tesseramento per la società ASD Giovanile Trealbe Calcio pur essendo già tesserato per la stessa stagione sportiva con la società U.S. Città di Dalmine ASD come da atto di tesseramento del 7/7/2021; ASD GIOVANILE TREALBE CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dalla Signora Renata Mazzocchi, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della citata società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Davide ROTA e dalla Sig.a Renata MAZZOCCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD GIOVANILE TREALBE CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Renata MAZZOCCHI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Davide ROTA, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società ASD GIOVANILE TREALBE CALCIO;

 - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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