C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 07/02/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 54 della società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 106 del 18.01.2018 (ammenda € 700,00 e squalifica del campo di gioco per DUE gare).
RECLAMO nr. 54 della società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 106 del 18.01.2018 (ammenda € 700,00 e squalifica del campo di gioco per DUE gare).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il legale ed il rappresentante della Società reclamante; RILEVA il Giudice di primo grado irrogava le sanzioni di cui in epigrafe alla società Calcio Gallico Catona per avere a fine gara (Calcio Gallico Catona – Calcio Acri del 15.1.18) propri sostenitori, entrati abusivamente all’interno dei locali spogliatoi, bloccato l'arbitro ed uno di questi colpito lo stesso con ''tre forti schiaffi al lato destro tra orecchio e guancia provocandogli rossore e dolore al volto '' mentre gli altri gli rivolgevano parole offensive e minacciose; per avere, inoltre, impedito ad uno degli assistenti arbitrali di entrare nello spogliatoio, spintonandolo, tentando di colpirlo e rivolgendogli offese e minacce; per avere successivamente altri sostenitori della suddetta società fatto ingresso negli spogliatoi e uno di questi tentato di colpire il citato assistente arbitrale con uno schiaffo non riuscendovi perché bloccato dal presidente della società Calcio Gallico Catona; lo attingeva, tuttavia, con uno sputo al volto e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose mentre altri tentavano di colpirlo con calci e schiaffi non riuscendovi per il fattivo comportamento sempre del Presidente della società Calcio Gallico Catona. L’arbitro, una volta in sede, si recava presso il Pronto Soccorso di Catanzaro dove gli veniva diagnosticata contusione cranica con prognosi di quattro giorni. La reclamante impugna le sanzioni di cui in epigrafe adducendo che i fatti sono stati riportati in maniera contraddittoria e inverosimile dall’arbitro della gara e dal suo assistente. Il Gallico Catona intende far rilevare l’impossibilità che un solo soggetto, il Presidente della società, abbia potuto tenere testa ad un numero così corposo di aggressori per come riferito dagli ufficiali di gara. Assume al contrario che sia stato l’arbitro a rendersi responsabile di un comportamento imprudente per essersi addentrato oltre la porta della sua stanza posta immediatamente al termine del tunnel di ingresso negli spogliatoi oltreché minaccioso “manesco” nei confronti di un soggetto che protestava. Nello specifico poi nega in particolare che l’arbitro abbia potuto subire tre forti schiaffi atteso che la Polizia intervenuta non ha ritenuto che dovesse far ricorso alle cure sanitarie e che lo stesso arbitro ha inteso recarsi, parecchie ore dopo l’accaduto, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Catanzaro, il cui referto tra l’altro risulta in palese contraddizione con l’asserito evento lesivo subito. Le ragioni della reclamante non meritano pregio in particolare laddove addebitano addirittura all’arbitro la responsabilità per i fatti avvenuti all’interno dello spogliatoio. Sia l’arbitro che l’assistente hanno riportato i fatti in maniera puntuale ed esaustiva e, tra l’altro, non enfatizzando l’accaduto ma limitandosi ad una asciutta narrazione degli eventi. Ritiene questo Collegio che i fatti per come riassunti denotano una particolare gravità e potenzialità lesiva ulteriore rispetto alle offese effettivamente arrecate. Non può, infatti, sottacersi che le aggressioni consumatesi nonché quelle tentate sono avvenute all’interno dello spogliatoio nel quale aveva fatto accesso un numero considerevole di soggetti ponendo in condizioni di pericolo gli ufficiali di gara. Le sanzioni appaiono assolutamente commisurate ai fatti contestati ed accertati. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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