C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 07/02/2018 – Delibera – RECLAMO nr.55 della società A.C. AMENDOLARA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 106 del 18.01.2018 (squalifica del calciatore D’ANGELO Domenico per CINQUE giornate effettive di gara).
RECLAMO nr.55 della società A.C. AMENDOLARA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 106 del 18.01.2018 (squalifica del calciatore D’ANGELO Domenico per CINQUE giornate effettive di gara).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA l’A.C. Amendolara impugna la sanzione inflitta al proprio calciatore D’Angelo Domenico reo di aver prima tentato il contatto fisico con un avversario e poi averlo sputato. La reclamante chiede l’annullamento della sanzione o in via gradata una riduzione della stessa assumendo che il calciatore – che si trovava in una situazione di minorata difesa in quanto fatto oggetto di insulti e schiaffi da parte di tesserati avversari - ha agito esclusivamente per timore e comunque non ha sputato all’indirizzo dell’avversario. I fatti ed il contesto in cui sono avvenuti sono riportati dal direttore di gara in modo puntuale e circostanziato e non possono essere posti in dubbio. Tuttavia, la reale entità dei fatti contestati legittimano una riduzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a D’ANGELO Domenico a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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