C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 07/02/2018 – Delibera – RECLAMO nr.56 della società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 110 del 25.01.2018 (squalifica del calciatore BENINCASA Sergio per TRE giornate effettive di gara).
RECLAMO nr.56 della società A.S.D. TAVERNA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 110 del 25.01.2018 (squalifica del calciatore BENINCASA Sergio per TRE giornate effettive di gara).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Taverna - A.S.D. Stelle Azzurre SGF del 21/01/2018 risulta che, al 40’ del II tempo, il calciatore Benincasa Sergio (Taverna) rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e minacciose, venendo conseguentemente espulso. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti suddetti, ha squalificato il Benincasa per tre gare effettive (cfr. C.U. n.110 del 25/01/2018 del Comitato Regionale Calabria). L’A.S.D. Taverna nega decisamente che il proprio calciatore abbia rivolto al direttore di gara frasi offensive e minacciose, sostenendo che lo stesso abbia soltanto protestato in modo vibrato dopo avere subito una ammonizione ritenuta ingiusta. Pertanto, chiede la revoca del provvedimento assunto in primo grado o, in subordine, la riduzione della sanzione. Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati in maniera puntuale dall’arbitro, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto a sua firma (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S.). Ritiene, inoltre, che la sanzione irrogata dal giudice di prime cure sia congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Benincasa Sergio. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
Share the post "C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 07/02/2018 – Delibera – RECLAMO nr.56 della società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 110 del 25.01.2018 (squalifica del calciatore BENINCASA Sergio per TRE giornate effettive di gara)."