C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 07/02/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 57 del signor ANELLO Antonino (A.S.D. Filadelfia Cup) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 39 del 18.01.2018 (squalifica per SETTE giornate effettive di gara).
RECLAMO nr. 57 del signor ANELLO Antonino (A.S.D. Filadelfia Cup) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 39 del 18.01.2018 (squalifica per SETTE giornate effettive di gara).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la sanzione che si impugna riviene dal rapporto dell’arbitro che riferisce come il signor Anello Antonino abbia al termine della gara (A.S.D. Real Pizzo – A.S.D. Filadelfia Cup del 13.1.2018) prima rivolto frasi razziste nei confronti del calciatore avversario Omar Fatty colpendolo con “un lieve calcetto” quindi minacciato i dirigenti della Real Pizzo. Il reclamante chiede l’annullamento della sanzione o in via gradata una riduzione della stessa assumendo di non avere usato frasi razziste né espressioni irriguardose. La vicenda, per come narrata dal direttore di gara, non può essere posta in dubbio in quanto riferita in maniera chiara, puntuale e circostanziata; le giustificazioni addotte in ricorso non appaiono meritevoli di pregio in quanto assolutamente generiche ma la reale entità dei fatti contestati legittimano una riduzione della squalifica a sei giornate effettive di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica di ANELLO Antonino a SEI giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa.
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