C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 122 del 13/02/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 58 del signor AFFATATO Gianluigi (Società F.C. Cirò) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 106 del 18.01.2018 (squalifica fino al 14.3.2018).
RECLAMO nr. 58 del signor AFFATATO Gianluigi (Società F.C. Cirò) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 106 del 18.01.2018 (squalifica fino al 14.3.2018).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il signor Affatato Gianluigi contesta la sanzione irrogatagli in primo grado per tentativo di aggressione e ripetute minacce e offese all’arbitro. Il reclamante nega in particolare di aver messo in atto un tentativo di aggressione per cui chiede la riduzione della squalifica a due giornate di gara. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso appaiono insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuto nel supplemento di rapporto dell’arbitro.
La vicenda, per come narrata dal direttore di gara, non può essere, difatti, posta in dubbio in quanto riferita in maniera chiara, puntuale e circostanziata e denota una particolare pervicacia da parte dell’Affatato nel reiterare il comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; a tal proposito non può trascurarsi di far rilevare che a distanza di circa un’ora e mezza abbia addirittura cercato di contattare telefonicamente il Direttore di gara. La sanzione di due mesi di squalifica per quanto riportato appare congrua ed adeguata ai fatti commessi. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.
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