C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 122 del 13/02/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 61 della Società A.S.D. PLATANIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.39 del 18.1.2018 (squalifica calciatore DICELLO Pasquale fino al 31.7.2018 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. – C.U. n° 256/A del 27.1.2016).

 

RECLAMO nr. 61 della Società A.S.D. PLATANIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.39 del 18.1.2018 (squalifica calciatore DICELLO Pasquale fino al 31.7.2018 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. - C.U. n° 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il calciatore Dicello Pasquale con la squalifica in epigrafe negando in radice l’assunto dell’arbitro. Riporta l’arbitro nel rapporto di gara che il Dicello a fine gara lo colpiva violentemente con il pallone dopo avergli preannunciato il gesto. Quindi dopo il provvedimento di espulsione lo minacciava ripetutamente anche aspettandolo all’uscita del suo spogliatoio. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso appaiono totalmente prive di fondamento e assolutamente inidonee a confutare il resoconto dei fatti contenuto nel rapporto dell’arbitro. La vicenda, per come narrata dal direttore di gara, non può essere, difatti, posta in dubbio in quanto riferita in maniera chiara, puntuale e circostanziata. La gravità degli atti posti in essere dal Dicello rende, tuttavia, opportuno rimodulare la sanzione riducendola a tutto il 31.5.2018. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica al signor DICELLO Pasquale fino a tutto il 31.5.2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante. Conferma – ai sensi dell’art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l’applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014.

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