C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 125 del 21/02/2018 – Delibera – RECLAMO n.52 della Società A.C.D. NUOVA MAGNA GRAECIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 dell’11.01.2018 (omologazione risultato 1-2 della gara Nuova Magna Graecia – Nuova Figline del 9.12.2017, Campionato di 3^ Categoria).

 

RECLAMO n.52 della Società A.C.D. NUOVA MAGNA GRAECIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 dell’11.01.2018 (omologazione risultato 1-2 della gara Nuova Magna Graecia – Nuova Figline del 9.12.2017, Campionato di 3^ Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA sentito l’arbitro a chiarimenti; In primo grado il giudice sportivo omologava il risultato 1-2 della gara Nuova Magna Graecia – Nuova Figline del 9.12.2017, Campionato di 3^ Categoria, rigettando il reclamo della ACD Nuova Magna Graecia poiché i fatti descritti non trovavano alcun riscontro nel rapporto arbitrale. Nell’ulteriore ricorso, formalmente presentato a questa Corte, la Società ACD Nuova Magna Graecia sostanzialmente ribadiva l’irregolare svolgimento della gara per intervenuta scarsa visibilità e chiedeva pertanto la ripetizione della stessa. Nel corso dell’odierna seduta il direttore di gara, convocato a chiarimenti, ha dichiarato che sussistevano le condizioni di visibilità per portare a termine la gara, risultando ragionevolmente visibile ogni zona del campo e potendosi vedere da porta a porta.

La vicenda, per come narrata dal direttore di gara, non può essere messa in dubbio in quanto riferita in maniera chiara e circostanziata. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it