C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 09/02/2018 – Delibera – Gara del 6/ 2/2018 SILLANUM 2007 – BRUTIUM COSENZA

Gara del 6/ 2/2018 SILLANUM 2007 - BRUTIUM COSENZA

Il Giudice Sportiva Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: che al 3º minuto del secondo tempo veniva espulso dal campo il calciatore COULIBALY Alpha, appartenente alla società ASD Sillanum 2007, per aver tentato di colpire con un pugno un avversario; che al 24º minuto del secondo tempo veniva espulso dal campo il calciatore IORNO Manolo, appartenente alla società ASD Sillanum 2007, perché "tirava calci e pugni in occasione di una rissa"; che al 24º minuto del secondo tempo veniva espulso dal campo il calciatore DE BIASE Paolo, appartenente alla società ASD Brutium Cosenza, per aver tentato di colpire un avversario con un calcio; che al 24º minuto del secondo tempo veniva allontanato dal campo il sig. NOCITA Gianmaria , Dirigente Accompagnatore della società ASD Brutium Cosenza, per aver "partecipato alla rissa strattonando calciatori della società avversaria più volte; che al 35º minuto del secondo tempo veniva espulso dal campo il calciatore JAWO Ousman, appartenente alla società ASD Sillanum 2007, per aver colpito un calciatore avversario con calci "da ciò si generava una rissa"; che al 35º minuto del secondo tempo veniva espulso dal campo il calciatore MANDY Omar, appartenente alla società ASD Sillanum 2007, per aver colpito un calciatore avversario con calci "da ciò si generava una rissa"; che al 35º minuto del secondo tempo veniva espulso dal campo il calciatore VIZZA Isaia, appartenente alla società ASD Sillanum 2007, per aver rivolto all'arbitro parole irriguardose; che al 35º minuto del secondo tempo veniva espulso dal campo il calciatore SABINO Patrick, appartenente alla società ASD Sillanum 2007, perché colpiva calciatori avversari ripetutamente con pugni e calci; che l'arbitro comunicava i provvedimenti di espulsione negli spogliatoi, dopo avere decretato la sospensione della gara non avendo la società ASD SILLANUM 2007 il numero minimo di calciatori in campo; visti gli artt. 73 punto 2 delle N.O.I.F. e 17 punto 1 e 18 comma b) 19 comma 1 lettere e) e h)del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società ASD SILLANUM la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) squalificare per TRE gare effettive il calciatore SABINO Patrick appartenente alla società ASD Sillanum 2007; 3) squalificare per DUE gare effettive i calciatori IORNO Manolo, JAWO Ousman, MANDY Omar appartenenti alla società ASD Sillanum 2007; 4) squalificare per UNA gara effettiva i calciatori COULIBALY Alpha e VIZZA Isaia appartenente alla società ASD Sillanum 2007; 5) squalificare per UNA gara effettiva il calciatore DE BIASE Paolo appartenente alla società ASD Brutium Cosenza; 6) inibire fino al 09/03/2018 il Sig. NOCITO Gianmaria, dirigente accompagnatore ufficiale della società Brutium Cosenza; 7) infliggere alla società ASD SILLANUM 2007 l'ammenda di € 60,00; 8) infliggere alla società ASD BRUTIUM COSENZA l'ammenda di € 60,00.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it