C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 07/02/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 16 a carico di: -Sig. Scaglione Mauro Cosimo, Presidente della società A.S.D. Spezzano Albanese, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all’art.44 comma1 e 3 del Regolamento della L.N.D., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore abilitato dal settore tecnico per la conduzione della prima squadra Sig. Martino Antonio, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17; -la soc. A.S.D. Spezzano Albanese, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS. per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente: Sig. Scaglione Mauro Cosimo

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 16 a carico di:

-Sig. Scaglione Mauro Cosimo, Presidente della società A.S.D. Spezzano Albanese, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all’art.44 comma1 e 3 del Regolamento della L.N.D., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore abilitato dal settore tecnico per la conduzione della prima squadra Sig. Martino Antonio, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17; -la soc. A.S.D. Spezzano Albanese, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS. per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente: Sig. Scaglione Mauro Cosimo

Letti gli atti del procedimento disciplinare n.61 pf.17/18, avente ad oggetto: “Condotta della Società A.S.D. Spezzano Albanese che non ottemperava al tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2016-2017”; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto è stata espletata ampia attività istruttoria. La documentazione sul quale è fondata l’attività requirente è quella inviata dalla segreteria della Procura Federale e precisamente: a. richiesta tesseramento tecnico responsabile prima squadra da parte del Presidente del C.R. Calabria del 6.12.2016 e del 3.01.2017; b. scheda di censimento della società A.S.D. Spezzano Albanese relativa alla stagione sportiva 2016-2017; c. verifica su AS 400 Tecnico prima squadra Martino Antonio; d. copia segnalazioni obbligo di tesseramento tecnico responsabile prima squadra da parte del Presidente Comitato Regionale Calabria del 26.01.17 prot.8473 trasmessa il 10.2.2017; Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sopraindicati: -Sig. Scaglione Mauro Cosimo, Presidente della società A.S.D. Spezzano Albanese all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.44 comma 3 del Regolamento della L.N.D., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra Sig. Martino Antonio per la stagione sportiva 2016/17; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., della società A.S.D. Spezzano Albanese, per le violazioni addebitate al proprio presidente: Sig. Scaglione Mauro Cosimo; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Presidente Signor Scaglione Mauro Cosimo ed alla Società A.S.D. Spezzano Albanese e dagli stessi regolarmente ricevuta; Ritenuto, pertanto, che l’aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore abilitato dal settore tecnico per la conduzione della prima squadra Sig. Martino Antonio, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17, ha comportato per il Presidente Sig. Scaglione Mauro Cosimo la violazione del disposto degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all’art.44 comma1 e 3 del Regolamento della L.N.D. e per la A.S.D. Spezzano Albanese, la violazione ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente Sig. Scaglione Mauro Cosimo; Visto l’art. 1 bis c. 1 del C.G.S., in relazione all’art.38 del N.O.I.F. nonchè l’art.44 c.1 e 3 del Regolamento della L.N.D.; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Deosdedio Litterio; HA DEFERITO A questo Tribunale Federale Territoriale: -il Sig. Scaglione Mauro Cosimo, Presidente della società A.S.D. Spezzano Albanese, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all’art.44 comma 1 e 3 del Regolamento della L.N.D., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore abilitato dal settore tecnico per la conduzione della prima squadra Sig. Martino Antonio, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17; -la società A.S.D. Spezzano Albanese, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS. per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente: Sig. Scaglione Mauro Cosimo. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 5.02.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Quintieri, il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, formulava le seguenti richieste sanzionatorie: -al signor Scaglione Mauro Cosimo, Presidente della società A.S.D. Spezzano Albanese l’inibizione di sei mesi; -alla A.S.D. Spezzano Albanese due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2017/2018 e l’ammenda di € 500,00. Alla citata riunione nessuno compariva per i deferiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, dispone di irrogare le seguenti sanzioni: -nei confronti del signor SCAGLIONE Mauro Cosimo, Presidente della società A.S.D. Spezzano Albanese, l’inibizione di mesi SEI (6) e quindi fino al 7 AGOSTO 2018; -nei confronti della Società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

 

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