C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 07/02/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di:  sig. Francesco TOMASELLI, tecnico abilitato e nell’occasione Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Audax Ravagnese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato al giornale quotidiano “La Gazzetta del Sud” un’intervista che ha leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’arbitro della gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese del 15 ottobre 2017 e di riflesso quello dell’istituzione arbitrale nel suo complesso, addebitando alla stesso un comportamento oltraggioso non provato e mettendo così in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A;  società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE (matricola 931493) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dall’ allenatore tesserato sig. Francesco Tomaselli; Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5062/304/pfi17-18/CS/sds del 11/12/2017.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di:

Ø sig. Francesco TOMASELLI, tecnico abilitato e nell’occasione Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Audax Ravagnese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato al giornale quotidiano “La Gazzetta del Sud” un’intervista che ha leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’arbitro della gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese del 15 ottobre 2017 e di riflesso quello dell’istituzione arbitrale nel suo complesso, addebitando alla stesso un comportamento oltraggioso non provato e mettendo così in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A; Ø società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE (matricola 931493) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dall’ allenatore tesserato sig. Francesco Tomaselli; Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5062/304/pfi17-18/CS/sds del 11/12/2017.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 304/pfi17-18, avente ad oggetto: “Frasi lesive nei riguardi dell’Arbitro della gara Audax Ravagnese – Deliese del 15.10.2017, rese dal Sig. Tomaselli Francesco e pubblicate sul quotidiano “Gazzetta del Sud” in data 16.10.2017”; Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 30/10/2017 al n. 304pfi17-18. letta • comunicazione del 24/10/2017 del Presidente della L.N.D. – Comitato Regionale Calabria (prot. Procura n. 3443 del 27/10/2017) con cui si trasmetteva la segnalazione allo stesso pervenuta a firma del Presidente del C.R.A. Calabria Sig. Francesco Longo; la documentazione pervenuta con delega di affidamento e più precisamente: • copia articolo di stampa pubblicato dal quotidiano “La Gazzetta del Sud” del 16/10/2017; • referto Arbitrale della gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese del 15 ottobre 2017 valida per il Campionato di Prima Categoria Girone D; • stralcio del Comunicato Ufficiale n. 49 del 19.10.2017; • foglio censimento della società A.S.D. Audax Ravagnese della stagione 2017–2018; atteso che in data 15/10/2017 si disputava la gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese valida per il Campionato di Prima Categoria Girone D organizzato dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria; verificato che la gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese del 15 ottobre 2017 valida per il Campionato di Prima Categoria Girone D, terminata col punteggio di 0 – 4 veniva diretta dal sig. Marchesano Rocco, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Taurianova; preso atto che in data 15/10/2017 il sig. Tomaselli Francesco, tecnico abilitato e nell’occasione Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Audax Ravagnese rilasciava una intervista pubblicata sul quotidiano “La Gazzetta del Sud” del 16/10/2017 dal titolo “ Audax Ravagnese incassa 4 gol dalla Deliese e il presidente Tomaselli denuncia: sono stato spintonato dall’arbitro” verificato che nell’intervista assumono particolare valenza le frasi “A fine partita sono entrato nello stanzone dell’arbitro per chiedere spiegazioni riguardo all’espulsione di un mio calciatore e, per tutta risposta, dal direttore di gara ho ricevuto solo spintoni e quasi un pugno al collo. A questo punto assieme ai miei soci stiamo davvero pensando di ritirarci dal campionato perché credo che non sia giusto che una società che spende parecchie migliaia di euro durante la stagione venga presa in giro da un signore che pensa di essere il padrone di tutto e di tutti. Mi auguro che la Lega possa intervenire prima che sia troppo tardi”. atteso che, come emerso dall’attività di indagine compiuta, le espressioni utilizzate nell’intervista rilasciata al giornale quotidiano “La Gazzetta del Sud” del 16/10/2017 dal sig. Francesco Tomaselli, sono da ritenersi violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’arbitro e di riflesso quello dell’istituzione arbitrale nel suo complesso, addebitando alla stesso un comportamento oltraggioso non provato e mettendo così in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A.; considerato atteso che il diritto di critica e la libertà di opinione non possono dirsi diritti assoluti trovando un loro limite certo ed invalicabile nel doveroso rispetto della verità dei fatti e della dignità delle persone con la evidente conseguenza che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, se da un lato, è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall’altro lato, però, tali apprezzamenti e critiche devono essere manifestati sempre attraverso modalità espressive non offensive; che il contenuto dell’intervista rilasciata dal sig. Francesco Tomaselli non è stata smentita tantomeno rettificata;

tteso che il diritto di critica e la libertà di opinione non possono dirsi diritti assoluti trovando un loro limite certo ed invalicabile nel doveroso rispetto della verità dei fatti e della dignità delle persone con la evidente conseguenza che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, se da un lato, è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall’altro lato, però, tali apprezzamenti e critiche devono essere manifestati sempre attraverso modalità espressive non offensive;

ritenuto, altresì, che le dichiarazioni in argomento sono certamente da considerarsi “pubbliche” ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 4, del C.G.S. in quanto affidate ad un giornale quotidiano quale “La Gazzetta del Sud” e, per l’effetto, destinate ad essere conosciute da una molteplicità di persone; considerato che l’attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono, pertanto, di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere: Ø dal sig. Francesco Tomaselli, tecnico abilitato e nell’occasione Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Audax Ravagnese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato al giornale quotidiano “La Gazzetta del Sud” un’intervista che ha leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’arbitro della gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese del 15 ottobre 2017 e di riflesso quello dell’istituzione arbitrale nel suo complesso, addebitando alla stesso un comportamento oltraggioso non provato e mettendo così in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A.; Ø dalla società A.S.D. Audax Ravagnese (matricola 931493) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dall’ allenatore tesserato sig. Francesco Tomaselli; vista per i motivi sopra esposti; la comunicazione di conclusione delle indagini del 07 novembre 2017 notificata alle parti e da questi regolarmente ricevuta; vista la proposta dei Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele SIBILLANO; HA DEFERITO a questo Tribunale Federale Territoriale: 1. il sig. Francesco TOMASELLI, tecnico abilitato e nell’occasione Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Audax Ravagnese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato al giornale quotidiano “La Gazzetta del Sud” un’intervista che ha leso l’onore, il decoro e il prestigio dell’arbitro della gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese del 15 ottobre 2017 e di riflesso quello dell’istituzione arbitrale nel suo complesso, addebitando alla stesso un comportamento oltraggioso non provato e mettendo così in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A; 2. la società A.S.D. Audax Ravagnese (matricola 931493) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dall’ allenatore tesserato sig. Francesco Tomaselli; IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 5.02.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Quintieri, il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, formulava le seguenti richieste sanzionatorie: -al Sig. Francesco TOMASELLI, tecnico abilitato e nell’occasione Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Audax Ravagnese, inibizione di mesi quattro; -alla A.S.D. Audax Ravagnese € 500,00. Alla citata riunione nessuno compariva per i deferiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, dispone di irrogare le seguenti sanzioni: -nei confronti del Sig. Francesco TOMASELLI inibizione di mesi QUATTRO (4) e quindi fino al 30 SETTEMBRE 2018 (in considerazione dell’inibizione fino al 31 MAGGIO 2018 –cfr C.U.n.98 CSAT del 10.01.2018); -nei confronti della Società A.S.D. RAVAGNESE l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

 

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