C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 126 del 21/02/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: SIG. GERACE SANTINO ANTONIO all’epoca dei fatti Presidente della società Polisportiva D.Cutro; la Società POLISPORTIVA D.CUTRO (matricola 934480), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente Sig. Gerace Santino Antonio. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. 5325/59/pfi17-18/CS/sds del 15/12/2017

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di:

SIG. GERACE SANTINO ANTONIO all’epoca dei fatti Presidente della società Polisportiva D.Cutro; la Società POLISPORTIVA D.CUTRO (matricola 934480), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente Sig. Gerace Santino Antonio. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. 5325/59/pfi17-18/CS/sds del 15/12/2017

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f., Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 59 pfi 17-18, avente ad oggetto: “Condotta della Società Polisportiva D. CUTRO che non ottemperava al tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2016-2017”; Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 9 agosto 2017 al n. 59 pfi 17-18; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - Copia lettera di incarico del 9/8/2017 (Prot. 1335/59/PFI17_18/cs/mb/sds); - Copia lettere del 26/1/2017 e 6/12/2016 di richiesta di adempimento dell’obbligo di tesseramento tecnico del responsabile prima squadra della Polisportiva D. Cutro; - Fogli di censimento della Polisportiva D. Cutro;. Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere da: -Sig. Gerace Santino Antonio, Presidente della società Polisportiva D.Cutro, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra Cosimo Milone, nonché per averne consentito l’utilizzo per la stagione sportiva 2016/2017 valevole per il campionato Allievi Regionali; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, della seguente società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata: -La soc. Polisportiva D.Cutro, per le violazioni addebitate al proprio presidente Sig. Gerace Santino Antonio; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Presidente, Sig. Gerace Santino Antonio, nonché alla società Polisportiva D.Cutro e dagli stessi regolarmente ricevuta; Ritenuto, pertanto, che la partecipazione del tecnico responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2016- 2017 nelle fila della Società Polisportiva D.Cutro senza che lo stesso risultasse tesserato per la predetta società, ha comportato la violazione del disposto di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 1, del C.G.S., ascrivibili al Presidente Gerace Santino Antonio nonché alla società Polisportiva D.Cutro per la violazione dell’art. 4, commi 1 del C.G.S., relativamente alla responsabilità diretta per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente; Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale dott. Mario Libertino; HA DEFERITO a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE: 1)il Sig. Gerace Santino Antonio, Presidente della soc. Polisportiva D.Cutro, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra Cosimo Milone, nonché per averne consentito l’utilizzo per la stagione sportiva 2016/2017 valevole per il campionato Allievi Regionali; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, CGS, della seguente società alle quali appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata: 2)la soc. Polisportiva D.Cutro, per le violazioni addebitate al proprio presidente Sig. Gerace Santino Antonio. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 19 febbraio 2018 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: i Sostituti Procuratori Federali Avv.ti Gianfranco Marcello e Vincenzo Cardone; -il sig.Gerace Santino Antonio, anche in qualità di Presidente della Società Polisportiva D.Cutro avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario.

Prima dell’inizio del dibattimento il sig.Gerace Santino Antonio, in proprio ed in qualità, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.: per Gerace Santino Antonio mesi tre di inibizione da ridursi a mesi due; per la società Polisportiva D.Cutro l’ammenda di € 600,00, da ridursi ad euro 400,00. Su tale istanza hanno espresso il proprio consenso i Sostituti Procuratori Federali. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale,preso atto del patteggiamento, irroga: -al sig.GERACE Santino Antonio l’inibizione per mesi DUE (2); -alla società POLISPORTIVA D.CUTRO l’ammenda di € 400,00, (quattrocento/00) che, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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