C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 126 del 21/02/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di: G. FAZZALARI GIUSEPPE ANDREA all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sannicolese Calcio; la Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO (matricola 917996), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente sig. Fazzalari Giuseppe Andrea . Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. 5323/60/pfi17-18/CS/sds del 15/12/2017.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.19 a carico di:

G. FAZZALARI GIUSEPPE ANDREA all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sannicolese Calcio; la Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO (matricola 917996), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente sig. Fazzalari Giuseppe Andrea . Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. 5323/60/pfi17-18/CS/sds del 15/12/2017.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f., Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 60 pfi 17-18, avente ad oggetto: Comportamento della ASD Sannicolese Calcio che ha omesso di tesserare il tecnico responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2016-2017 fino al 20 marzo 2017”. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 9 agosto 2017 al n. 60 pfi 17-18; Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: -Copia lettera d’incarico del 9/8/2017(Prot. 1343/60/PFI17_18/cs/mb/sds); -Copia lettere del 3/1/2017 e 6/12/2016 di richiesta di adempimento dell’obbligo di tesseramento tecnico del responsabile prima squadra della ASD Sannicolese Calcio; -Fogli di censimento della ASD Sannicolese Calcio;

Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere da: 1-Sig. Fazzolari Giuseppe Andrea, Presidente della società ASD Sannicolese Calcio, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra Francesco Arcuri; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, della seguente società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata: 2.La soc. Sannicolese Calcio, per le violazioni addebitate al proprio presidente Sig. Fazzolari Giuseppe Andrea; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. Fazzolari Giuseppe Andrea, nonché alla società Sannicolese Calcio e dagli stessi regolarmente ricevuta; Ritenuto, pertanto, che la partecipazione del tecnico responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2016- 2017 nelle fila della Società Sannicolese Calcio senza che lo stesso risultasse tesserato per la predetta società, ha comportato la violazione del disposto di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 1 del C.G.S., ascrivibili al Presidente Fazzolari Giuseppe Andrea nonché alla società Sannicolese Calcio per la violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., relativamente alla responsabilità diretta per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente; Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale dott. Mario Libertino; HA DEFERITO a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE: 1)Sig. Fazzolari Giuseppe Andrea, Presidente della soc. Sannicolese Calcio, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra Francesco Arcuri; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, della seguente società alle quali appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata: 2)La soc. Sannicolese Calcio, per le violazioni addebitate al proprio presidente Sig. Fazzolari Giuseppe Andrea. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 19 febbraio 2018 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale i Sostituti Procuratori Federali Avv.ti Gianfranco Marcello e Vincenzo Cardone. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE I rappresentanti della Procura Federale hanno ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed hanno formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il signor Fazzolari Giuseppe Andrea, Presidente della soc. Sannicolese Calcio, all’epoca dei fatti,mesi tre di inibizione; -per la Società I MOTIVI DELLA DECISIONE Sannicolese Calcio € 600,00 di ammenda. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste dei Sostituti Procuratori Federali; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : -al sig. FAZZALARI GIUSEPPE ANDREA, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sannicolese Calcio, l’inibizione per mesi TRE (3); -alla Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO (matricola 917996) € 600,00(seicento/00) di ammenda.

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