F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0067/CFA pubblicata il 21 Febbraio 2022 (motivazioni) – Procura Federale-Sig. Andrea Sancisi

Decisione/0067/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0081/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Roberto Caponigro – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Francesco Sclafani - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0081/CFA/2021-2022 proposto dalla Procura Federale avverso la pronuncia di improcedibilità del proprio deferimento n. 3266/57 pf 21-22 GC/GR/ac dell’11 novembre 2021,

contro

il sig. Andrea Sancisi

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare n.84/TFNSD 2021/2022 depositata in data 17 gennaio 2022;

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 16 febbraio 2022, l’Avv. Francesco Sclafani e udito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale, con provvedimento dell’11.11.2021, deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Andrea Sancisi per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 33, comma 1, e all’art. 37, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, e all’art. 38, comma 1 delle NOIF, in quanto durante la stagione 2019-2020 ha svolto l’attività di allenatore presso la società Polisportiva Garden Srl SSD, nonostante non fosse in regola con il tesseramento relativo alla stagione in corso.

Con decisione n.84/TFNSD 2021/2022, depositata il 17 gennaio 2022, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiarava improcedibile il deferimento nei confronti del sig. Andrea Sancisi e restituiva gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

La Procura Federale proponeva reclamo avverso tale decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato improcedibile il deferimento in quanto la Procura - dopo aver comunicato l’atto di conclusione delle indagini ed il deferimento all’indirizzo pec della Società Accademia Rimini Calcio, quale società dell’ultimo tesseramento del Sancisi - non ha fornito la prova della conoscenza reale degli atti da parte del destinatario in quanto non ha dimostrato che detta società abbia provveduto a sua volta a comunicare tali atti al deferito.

Nella fattispecie, osserva il Tribunale, la Procura avrebbe dovuto fornire la prova dell’avvenuta comunicazione degli atti al deferito da parte della suddetta Società, come prescritto dall’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2 del CGS.

In assenza di tale prova, conclude il Tribunale, il deferimento deve essere dichiarato improcedibile per mancata instaurazione del contraddittorio.

La Procura Federale impugna tale decisione sostenendo che l’invio degli atti in questione presso l’indirizzo pec dell’ultima società di tesseramento del sig. Sancisi, sarebbe idonea a perfezionare la comunicazione indipendentemente dalla successiva trasmissione degli stessi al destinatario in quanto l’art. 53, comma 5, lett. a), n.2 del CGS prevede una forma di conoscenza legale dell’atto che prescinde dalla sua conoscenza reale da parte del destinatario. In altri termini, secondo la Procura, il legislatore sportivo avrebbe previsto una domiciliazione pec ex lege presso l’ultima società di tesseramento analoga a quella prevista dall’art. 33 disp. att. c.p.p. della persona offesa presso il difensore nominato, richiamabile ex art. 3, comma 4, C.G.S.

Pertanto, la reclamante chiede in via principale che sia dichiarata la validità di tutte le comunicazioni indirizzate al deferito con restituzione degli atti al Tribunale affinché proceda al giudizio decidendo nel merito sul deferimento o, in subordine, che sia disposta la rimessione in termini della Procura per il rinnovo delle comunicazioni, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 50, comma 5, CGS.

La Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato.

Il CGS – dopo aver prescritto che i tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo pec della società per la quale si tesserano – prevede all’art. 53, comma 5, lett. a), le seguenti modalità alternative di comunicazione alle persone fisiche: 1) all'indirizzo pec del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento; in tal caso la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 CGS; 2) all'indirizzo pec della società dell'ultimo tesseramento, qualora il destinatario non risulti tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento; anche in tal caso la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 CGS; 3) all'indirizzo pec formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento.

Nella fattispecie la comunicazione degli atti è avvenuta ai sensi del n. 2 della suddetta disposizione, ovvero all’indirizzo pec della società dell’ultimo tesseramento.

Tale modalità di comunicazione non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c., che si perfeziona con la consegna o invio dell’atto nel luogo e alla persona indicata nell’elezione di domicilio, in quanto la suddetta norma del CGS, oltre a non prevedere tale effetto, prescrive che l’iter di comunicazione si sviluppi in una fase successiva in cui la società provvede a sua volta a trasmettere la comunicazione all’interessato, pena l’irrogazione di sanzioni. Tale obbligo, espressamente sanzionato, sta a significare che la comunicazione dell’atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per il domiciliatario, ma deve raggiungere la persona fisica a cui è destinata e quindi deve concretizzarsi nella reale conoscenza da parte di quest’ultima.

Oltre al suddetto dato letterale, occorre considerare che il principio del contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, impone che sia garantita l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e quindi non consente l’applicazione di una disposizione eccezionale come l’art. 141 c.p.c. peraltro in una fattispecie in cui il destinatario, non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile e quindi non avere reale conoscenza della comunicazione.

Tuttavia, la Corte ritiene che sia necessario trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardare il contraddittorio e quella di garantire l’esercizio della funzione (nella fattispecie disciplinare) affidata alla Procura. Infatti, se da un lato, occorre assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, dall’altro, occorre evitare che la società possa impedire detta conoscenza omettendo di trasmettere l’atto al suo ex tesserato, paralizzando in tal modo l’attività della Procura.

Il fatto che la società possa essere sanzionata in caso di mancata comunicazione all’interessato non rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in quanto non è ragionevole ritenere che il legislatore sportivo intenda consentire alla società di impedire che la comunicazione vada a buon fine assumendosi l’onere della sanzione.

Peraltro, occorre considerare che nella fattispecie la Procura Federale ha fatto tutto ciò che era in suo dovere fare, ovvero comunicare gli atti all’indirizzo pec della società di ultimo tesseramento del destinatario, e se la comunicazione non è andata a buon fine non è dipeso da sua negligenza. Applicando il principio della scissione soggettiva degli effetti della comunicazione per il mittente e per il destinatario (ex art 149, terzo comma c.p.c. a seguito di C. Cost. 477/2002; sul punto si richiama la decisione di questa Sezioni Unite n. 73 2019/20) ciò che rileva sotto il profilo della diligenza della Procura è che la comunicazione sia stata trasmessa tempestivamente all’indirizzo pec della società, quindi, la mancata trasmissione dell’atto all’interessato da parte di quest’ultima non è imputabile alla Procura Federale.

Pertanto, ai sensi dell’art. 50, comma 5, CGS, ricorrono i presupposti per accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla Procura Federale con riferimento al termine decadenziale previsto dall’art. 123, comma 1, CGS.

Inoltre, al fine di evitare il rischio che la società in questione possa reiterare la sua condotta omissiva impedendo così la conoscenza dell’atto da parte dell’interessato, si dispone che sia la stessa Procura a provvedere direttamente alla comunicazione al sig. Sancisi dell’avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale consentito dall’ordinamento.

Tale deroga al principio dell’ordinamento sportivo sancito dall’art. 53, comma 1, CGS, secondo il quale tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, si rende necessaria nella fattispecie in ragione del fatto che il procedimento di comunicazione seguito ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, del CGS non ha consentito di assicurare la reale conoscenza dell’atto da parte dell’interessato e quindi il perfezionamento della comunicazione nei suoi confronti.

P.Q.M.

Accoglie in parte qua il reclamo e, per l'effetto, dispone la rimessione in termini della Procura prescrivendo che la Procura medesima provveda a comunicare l'avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale previsto dall'ordinamento.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Francesco Sclafani

 

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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