C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 27/02/2018 – Delibera – ). RECLAMO nr. 55 della società A.S.D. BOSCOLANDIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 123 del 15.02.2018 (squalifica calciatori: TARSITANO Raffaele fino al 10.04.2018, GAROFALO Gerardo e BALDINO Luca per DUE gare effettive

). RECLAMO nr. 55 della società A.S.D. BOSCOLANDIA  avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 123 del 15.02.2018 (squalifica calciatori: TARSITANO Raffaele fino al 10.04.2018, GAROFALO Gerardo e BALDINO Luca per DUE gare effettive

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA le sanzioni di cui in epigrafe discendono dai comportamenti tenuti dai calciatori del Boscolandia durante e dopo la gara Boscolandia – Crescendo del 10.2.2018: il calciatore Tarsitano per tentativo di aggressione all’arbitro, Baldino per essere stato espulso a seguito di condotta gravemente sleale nei confronti dell’avversario e Garofalo, in qualità di capitano, per non avere impedito i comportamenti minacciosi e offensivi dei tesserati della sua squadra. La reclamante in ricorso evidenzia che il calciatore Tarsitano non si è reso responsabile di tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro che ha equivocato una sua manifestazione di plateale contrarietà alle decisioni da lui assunte. Aggiunge, quindi, che anche le squalifiche dei calciatori Baldino e Garofalo sono inique in quanto i due calciatori non si sono resi responsabili dei fatti ascritti. Intende, da ultimo, far presente di non avere impugnato le ulteriori sanzioni irrogate in primo grado che ha ritenuto congrue. In via preliminare va rappresentato che il reclamo va dichiarato inammissibile in relazione alle squalifiche irrogate nei confronti dei calciatori Garofalo e Baldino in quanto l’art. 45 comma 3 a) C.G.S. statuisce la non impugnabilità in alcuna sede del provvedimento disciplinare della squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara. In relazione alla squalifica del Tarsitano, il supplemento dell’arbitro è puntuale ed esaustivo nella ricostruzione dei fatti. In particolare riferisce che lo stesso, dopo averlo minacciato mostrandogli tra l’altro il pugno chiuso, tentava di colpirlo mentre correva all’indietro cercando di divincolarsi dall’accerchiamento degli altri calciatori. Anche la sanzione di due mesi di squalifica irrogata è legittima in quanto assolutamente congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal Tarsitano ed al contesto in cui si è realizzata. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte i cui si impugnano le squalifiche per due gare irrogate nei confronti dei calciatori GAROFALO Gerardo e BALDINO Luca; rigetta nella parte i cui si impugna la squalifica fino al 10.4.2018 nei confronti di TARSITANO Raffaele; dispone incamerarsi la tassa.

 

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